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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 09316/2023

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3689-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3689/2022 Cron.

Rep.

Ud.08/02/2023 PU nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], n persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2669/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2021 R.G.N. 1427/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.8.2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la pronuncia con cui la stessa Corte territoriale aveva confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento notificatale in riferimento a tre cartelle esattoriali notificatele in precedenza e non tempestivamente opposte.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che i vizi lamentati non avessero natura revocatoria e che, in particolare, nessun errore di percezione fosse ravvisabile nella valutazione espressa nella sentenza revocanda circa la riferibilità delle intimazioni di pagamento alle cartelle esattoriali precedentemente notificate e l’ubicazione della sede della società nel luogo in cui le notifiche erano state eseguite.

Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

In vista dell’udienza, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art.112 c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., per non avere la Corte di merito deciso sulla questione concernente l’insussistenza di elementi che potessero attestare l’afferenza delle relate di notifica prodotte dall’agente della riscossione alle intimazioni di pagamento relative alle cartelle precedentemente notificatele e per aver reso sul punto motivazione meramente apparente, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere stato travisato il contenuto delle relate di notifica.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta fraintendimento nell’interpretazione del dictum della sentenza revocanda e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto che gli stralci delle visure camerali allegati dall’agente della riscossionealla memoria di costituzione in primo grado, da cui risultava che la sede della società al tempo della notifica fosse ubicata nel luogo dove le notifiche erano state effettuate, fossero stati oggetto di valutazione e non invece di travisamento.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.

Va premesso che, come insegna la risalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’errore di fatto che può giustificare la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. è un errore di tipo percettivo, che determina nel giudice la falsa supposizione in ordine all’affermazione (o negazione) di un fatto la cui inesistenza (o esistenza) risulta incontrastabilmente dagli atti di causa (così, tra le più recenti, Cass. nn. 2236 del 2022, 26890 del 2019, 9637 del 2013, 8180 del 2009): più in particolare, si tratta di quell’errore “in cui si può incorrere quando lo spirito viene a contatto con la realtà materiale che da esso deve essere percepita attraverso i sensi per farne oggetto di elaborazione mentale e di conoscenza” e che “non può nascere che alla soglia della percezione, cioè nel momento in cui la sensazione fisica provocata da un oggetto esterno, dopo essere stata mentalmente elaborata, deve dare la conoscenza dell’oggetto stesso o del fatto in largo senso”, sì da costituire “un errore latente del ragionamento che, poggiandosi su di essa, il giudice ha svolto per arrivare alla sua decisione” (così già Cass. n. 2178 del 1954, in motivazione).

Proprio per ciò, la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta della chiara previsione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiede che l’errore revocatorio non debba cadere su un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare: se infatti il punto è controverso, l’eventuale errore in cui sia incorso il giudice nell’affermare o negare un fatto non è più attribuibile “ad un semplice errore dei sensi, perché al giudizio percettivo è subentrato un giudizio raziocinante e quindi, se questo giudizio risulta errato, questo errore non può più ritenersi errore di fatto, dato che esso è stato formulato logice in forza di un ragionamento, non in base ad una semplice percezione” (così ancora Cass.n. 2178 del 1954, cit.; nello stesso senso, tra le innumerevoli successive conformi, v.

Cass.

S.U. n. 1178 del 2000, nonché Cass. nn. 22171 del 2010, 442 del 2018 e 24395 del 2020).

Del tutto correttamente, alla stregua dei superiori principi, i giudici territoriali hanno dunque rigettato il ricorso per revocazione: risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che tutte le questioni oggetto del ricorso per revocazione furono punti controversi su cui la sentenza revocanda ebbe a statuire e tanto è sufficiente per escludere che eventuali errori in essa contenuti possano assumere carattere revocatorio; ed è appena il caso di ricordare che non varrebbe in contrario obiettare – come pure si argomenta in ricorso, nell’illustrazione del primo motivo di censura –che sulla questione concernente l’afferenza delle relate di notifica alle intimazioni di pagamento la sentenza revocanda non si era espressamente pronunciata, dal momento che l’errore di fatto, per assumere il carattere di vizio revocatorio, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa, mentre ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può se del caso configurarsi un vizio di motivazione (così Cass.n. 9637 del 2013, cit.), ossia pur sempre un errore di giudizio.Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Tenuto conto che la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia Entrate-Riscossione deve reputarsi effettuata per mera litis denuntiatio, in considerazione della sua estraneità alle liti concernenti il merito della pretesa creditoria (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022), e che l’INPS non ha svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli, nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità.

Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3689-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 175, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] N. 12; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.3689/2022 Cron. Rep. Ud.08/02/2023 PU nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], n persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2669/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/08/2021 R.G.N. 1427/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.8.2021, la Corte d’appello di Roma ha respinto il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la pronuncia con cui la stessa Corte territoriale aveva confermato la sentenza di prime cure che aveva rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l’intimazione di pagamento notificatale in riferimento a tre cartelle esattoriali notificatele in precedenza e non tempestivamente opposte. La Corte, in particolare, ha ritenuto che i vizi lamentati non avessero natura revocatoria e che, in particolare, nessun errore di percezione fosse ravvisabile nella valutazione espressa nella sentenza revocanda circa la riferibilità delle intimazioni di pagamento alle cartelle esattoriali precedentemente notificate e l’ubicazione della sede della società nel luogo in cui le notifiche erano state eseguite. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e violazione dell’art.112 c.p.c. e 111, comma 6°, Cost., per non avere la Corte di merito deciso sulla questione concernente l’insussistenza di elementi che potessero attestare l’afferenza delle relate di notifica prodotte dall’agente della riscossione alle intimazioni di pagamento relative alle cartelle precedentemente notificatele e per aver reso sul punto motivazione meramente apparente, nonché violazione dell’art. 116 c.p.c. per essere stato travisato il contenuto delle relate di notifica. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta fraintendimento nell’interpretazione del dictum della sentenza revocanda e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte territoriale ritenuto che gli stralci delle visure camerali allegati dall’agente della riscossionealla memoria di costituzione in primo grado, da cui risultava che la sede della società al tempo della notifica fosse ubicata nel luogo dove le notifiche erano state effettuate, fossero stati oggetto di valutazione e non invece di travisamento. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. Va premesso che, come insegna la risalente giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l’errore di fatto che può giustificare la revocazione di cui all’art. 395 c.p.c. è un errore di tipo percettivo, che determina nel giudice la falsa supposizione in ordine all’affermazione (o negazione) di un fatto la cui inesistenza (o esistenza) risulta incontrastabilmente dagli atti di causa (così, tra le più recenti, Cass. nn. 2236 del 2022, 26890 del 2019, 9637 del 2013, 8180 del 2009): più in particolare, si tratta di quell’errore “in cui si può incorrere quando lo spirito viene a contatto con la realtà materiale che da esso deve essere percepita attraverso i sensi per farne oggetto di elaborazione mentale e di conoscenza” e che “non può nascere che alla soglia della percezione, cioè nel momento in cui la sensazione fisica provocata da un oggetto esterno, dopo essere stata mentalmente elaborata, deve dare la conoscenza dell’oggetto stesso o del fatto in largo senso”, sì da costituire “un errore latente del ragionamento che, poggiandosi su di essa, il giudice ha svolto per arrivare alla sua decisione” (così già Cass. n. 2178 del 1954, in motivazione). Proprio per ciò, la costante giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta della chiara previsione dell’art. 395 n. 4 c.p.c., richiede che l’errore revocatorio non debba cadere su un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare: se infatti il punto è controverso, l’eventuale errore in cui sia incorso il giudice nell’affermare o negare un fatto non è più attribuibile “ad un semplice errore dei sensi, perché al giudizio percettivo è subentrato un giudizio raziocinante e quindi, se questo giudizio risulta errato, questo errore non può più ritenersi errore di fatto, dato che esso è stato formulato logice in forza di un ragionamento, non in base ad una semplice percezione” (così ancora Cass.n. 2178 del 1954, cit.; nello stesso senso, tra le innumerevoli successive conformi, v. Cass. S.U. n. 1178 del 2000, nonché Cass. nn. 22171 del 2010, 442 del 2018 e 24395 del 2020). Del tutto correttamente, alla stregua dei superiori principi, i giudici territoriali hanno dunque rigettato il ricorso per revocazione: risulta infatti dalla motivazione della sentenza impugnata che tutte le questioni oggetto del ricorso per revocazione furono punti controversi su cui la sentenza revocanda ebbe a statuire e tanto è sufficiente per escludere che eventuali errori in essa contenuti possano assumere carattere revocatorio; ed è appena il caso di ricordare che non varrebbe in contrario obiettare – come pure si argomenta in ricorso, nell’illustrazione del primo motivo di censura –che sulla questione concernente l’afferenza delle relate di notifica alle intimazioni di pagamento la sentenza revocanda non si era espressamente pronunciata, dal momento che l’errore di fatto, per assumere il carattere di vizio revocatorio, deve sostanziarsi in un'affermazione, positiva o negativa, di un fatto, in contrasto con le evidenze di causa, mentre ove il giudice abbia semplicemente ignorato un fatto, omettendo di esaminarne la prova, può se del caso configurarsi un vizio di motivazione (così Cass.n. 9637 del 2013, cit.), ossia pur sempre un errore di giudizio.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che la notifica del ricorso per cassazione all’Agenzia Entrate-Riscossione deve reputarsi effettuata per mera litis denuntiatio, in considerazione della sua estraneità alle liti concernenti il merito della pretesa creditoria (Cass. S.U. n. 7514 del 2022), e che l’INPS non ha svolto alcuna apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli, nulla va pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità. Tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma de
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