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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37080/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in materia di liberazione anticipata.

Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto respingeva, con riferimento al semestre maturato dall'8/03/20 all'8/09/20, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, in considerazione della commissione di condotta rilevante sotto il profilo disciplinare in data 18 marzo 2020, sanzionata con giorni 10 EARS.

Il Tribunale di sorveglianza rileva che, come anche ammesso dal detenuto nel corso del consiglio di disciplina, lo stesso, allegando alla missiva indirizzata al proprio difensore altra missiva destinata alla pubblicazione di cui si informava nei colloqui con la moglie, risulta avere eluso le disposizioni sul controllo della corrispondenza, peraltro a pochi giorni di distanza dalle sommosse avvenute in numerosi carceri di Italia, gettando una pesante ombra sulle effettive finalità perseguite dal medesimo con l'inoltro di detta missiva.

Reputa, pertanto, tale condotta di obiettiva rilevante gravità, non sminuita dalla sospensione della sanzione e comunque tale da incidere sulla meritevolezza del beneficio nel semestre in cui era commessa.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354, 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Rileva la difesa che il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato sulla base di un ipotetico sospetto senza considerare la sospensione della sanzione disciplinare nelle more intervenuta.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della 'liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C.

Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)».

La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali.

1.2. Nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato la commissione di una violazione disciplinare, indicativa di mancata adesione all'opera di rieducazione nel semestre in esame.

Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dall'art. 54

I. 26 luglio 1975, n. 354) e, quindi, insindacabili in questa sede.

Di contro, il ricorrente si limita a confutarle nei termini assolutamente generici sopra indicati e ad insistere su un'evidentissima, ma non consentita, critica nel merito delle ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza per rigettare il reclamo.

2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 11 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette~ le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in materia di liberazione anticipata. Va premesso che, con l'ordinanza in ultimo menzionata, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto respingeva, con riferimento al semestre maturato dall'8/03/20 all'8/09/20, la domanda avanzata dal condannato di liberazione anticipata, in considerazione della commissione di condotta rilevante sotto il profilo disciplinare in data 18 marzo 2020, sanzionata con giorni 10 EARS. Il Tribunale di sorveglianza rileva che, come anche ammesso dal detenuto nel corso del consiglio di disciplina, lo stesso, allegando alla missiva indirizzata al proprio difensore altra missiva destinata alla pubblicazione di cui si informava nei colloqui con la moglie, risulta avere eluso le disposizioni sul controllo della corrispondenza, peraltro a pochi giorni di distanza dalle sommosse avvenute in numerosi carceri di Italia, gettando una pesante ombra sulle effettive finalità perseguite dal medesimo con l'inoltro di detta missiva. Reputa, pertanto, tale condotta di obiettiva rilevante gravità, non sminuita dalla sospensione della sanzione e comunque tale da incidere sulla meritevolezza del beneficio nel semestre in cui era commessa. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354, 103 cod. proc. pen. e 35 disp. att. cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Rileva la difesa che il Tribunale di sorveglianza si è pronunciato sulla base di un ipotetico sospetto senza considerare la sospensione della sanzione disciplinare nelle more intervenuta. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Secondo l'orientamento di questa Corte - si veda per tutte Sez.1, n. 32203 del 26/06/2015, Rv.264293 - la finalità principale dell'istituto della 'liberazione anticipata risiede «nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991)» ed «è solamente detta partecipazione che viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sé sintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche la dimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accesso alle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)». La valutazione di meritevolezza del beneficio, rimessa al giudice del merito, consiste, quindi, nella verifica del presupposto della partecipazione all'opera di rieducazione, che non può ridursi alla mera buona condotta carceraria, che costituisce la "norma" del comportamento del detenuto, ma richiede un'adesione pronta ed attiva alle regole che disciplinano la vita carceraria e agli interventi trattamentali. 1.2. Nel caso in esame sia il Magistrato di sorveglianza che il Tribunale di sorveglianza hanno valorizzato la commissione di una violazione disciplinare, indicativa di mancata adesione all'opera di rieducazione nel semestre in esame. Ne consegue che le argomentazioni dell'ordinanza impugnata risultano scevre da vizi logici e giuridici (ancorando il beneficio alla "prova di partecipazione all'opera di rieducazione", come sancito dall'art. 54 I. 26 luglio 1975, n. 354) e, quindi, insindacabili in questa sede. Di contro, il ricorrente si limita a confutarle nei termini assolutamente generici sopra indicati e ad insistere su un'evidentissima, ma non consentita, critica nel merito delle ragioni espresse dal Tribunale di sorveglianza per rigettare il reclamo. 2. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 11 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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