CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta, per l'indagato, la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 13 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato il decreto di esecuzione del sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in relazione al reato di indebita compensazione dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000, della somma di euro 544.585,42iin via diretta nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e in via subordinata sui beni del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], e sul coindagato. 2. Il ricorrente eccepisce la mancanza e/o carenza e illogicità nonché contraddittorietà della motivazione. Sostiene che le somme sequestrate erano provento di attività lecita in virtù di legittimi rapporti obbligatori dipendenti da regolari contratti di subappalto e dalla vendita di un immobile. Precisa che con sentenza n. 12471 del 16/02/2021 la Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, che con ordinanza in data 15 aprile 2021 aveva accolto il riesame e disposto l'immediata restituzione del denaro alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che in data 18 maggio 2021 era stata notificata una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare reale di sequestro preventivo, puntualmente impugnata e che in data 24 giugno 2021 era stato notificato il provvedimento di esecuzione del sequestro, oggetto del presente procedimento. Insiste sul fatto che i beni non erano sequestrabili. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). Nel caso in esame, invece, il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione. Peraltro, non può non evidenziarsi come l'indagato non si confronti affatto con la decisione impugnata. Il Tribunale del riesame ha ricostruito in fatto che lo Zanotti aveva già ricevuto un decreto di sequestro preventivo emesso dal t GIP del Tribunale di Caltanissetta riferito al medesimo fatto per l'annualità 2019. Dopo l'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, i Giudici avevano disposto la restituzione dei beni, perché le somme depositate sul conto corrente intestato alla [OSCURATO:SOCIETA]. erano state ritenute estranee all'illecito contestato. Tuttavia, la sopravvenuta attività d'indagine aveva consentito di appurare che lo Zanotti per l'anno d'imposta 2020, così come per le altre annualità, aveva usato e portato in compensazione ulteriori crediti fittizi indicati nei modelli F24, sempre per il tramite del commercialista coindagato, così giustificando la nuova applicazione di sequestro preventivo. L'istanza di riesame avverso il suddetto sequestro preventivo è stata rigettata. Nell'ordinanza impugnata i Giudici hanno analizzato con attenzione le somme che sono state apprese, giungendo alla conclusione che non sono sopravvenute alla commissione dei reati. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 2 dicembre