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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16026/2023

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. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30662/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliat i in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.318, presso lo S tudio dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che l i rappresenta e difende , in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferraras.p.a.; -intimate- nonchédi [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;elettivamente domiciliatain Roma, Lung otevere A rnaldo d a Brescia n n. 9 / 10 , presso lo Studio dell’AvvocatoAndrea Fioretti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1332/2020 della CORTE d’ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI .

Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza 21 maggio 2020, n. 1332 della Corte d’appello di Bologna; ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite dellasua mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s. p.a . ; non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] .; anteriormente all’ad unanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese e con correlativa accettazione, sottoscritte personalmentedal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., e dalla procuratrice speciale della società controricorrente, nonché, infine, dai loro difensori; il giudizio per cassazione va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese tra le parti ricorrenti e la parte controricorrente, non essendovi luogo a provvedere s u quelle de i rapporti processuali facenti capo alle parti intimate che non hanno svolto difese in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia; compensa le spese relative al rapporto processuale tra le parti ricorrenti e la parte controricorrente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30662/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] ; elettivamente domiciliat i in Roma,[OSCURATO:PERSONA] n.318, presso lo S tudio dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), che l i rappresenta e difende , in virtù di procure in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Ferraras.p.a.; -intimate- nonchédi [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e per essa, quale mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;elettivamente domiciliatain Roma, Lung otevere A rnaldo d a Brescia n n. 9 / 10 , presso lo Studio dell’AvvocatoAndrea Fioretti ( ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1332/2020 della CORTE d’ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 21maggio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2023dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI . Considerato che [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza 21 maggio 2020, n. 1332 della Corte d’appello di Bologna; ha resistito con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. per il tramite dellasua mandataria, [OSCURATO:PERSONA] s. p.a . ; non hanno svolto difese gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] .; anteriormente all’ad unanza camerale è stat a depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese e con correlativa accettazione, sottoscritte personalmentedal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentantedella [OSCURATO:SOCIETA]., e dalla procuratrice speciale della società controricorrente, nonché, infine, dai loro difensori; il giudizio per cassazione va dichiarato estinto per rinuncia, con compensazione delle spese tra le parti ricorrenti e la parte controricorrente, non essendovi luogo a provvedere s u quelle de i rapporti processuali facenti capo alle parti intimate che non hanno svolto difese in sede di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia; compensa le spese relative al rapporto processuale tra le parti ricorrenti e la parte controricorrente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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