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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 50283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04EYXFR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] MIRON [OSCURATO:PERSONA] f tramite il proprio difensore di fiducia) avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia che aveva disatteso la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 13/06/2014, definitiva in data 7/12/2014,con richiesta di dichiarare la non esecutività della stessa, allegando al contempo istpnza per la presentazione di richiesta di rescissione del giudicato, ex art. proc. pen. 2.

Assume la sorte che la richiesta è inammissibile in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta emesso in data 13 Giugno 2014 e quindi prima della introduzone della normativa transitoria di cui alltart.15 bis della L.28/04/2014 n.67 in base al quale veniva limitata l'applicazione del procedimento in assenza ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore a condizione che nei medesimi procedimenti non fosse stato ancora depositato il dispositivo della sentenza di primo grado.

Esclude inoltre che l'istanza ex art.175 cod.proc.pen. possa essere convertita nel rimedio rescissorio di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., astrattamente inammissibile, laddove la richiesta di rinnessione in termini non assume valenza impugnatoria, oltre a difettare nella specie i requisiti formali per la proposizione di tale rimedio. 3.Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione degli art.11 delle preleggi e ckeltAry15 bis della L.67/2014 in relazione al procedimento ex art.175 cod.proc.pen.

Sotto un primo profilo rileva il difetto e la contraddittorità della motivazione laddove, del tutto inspiegabilmente, il giudice distrettuale aveva ritenuto che nella specie dovessero applicarsi i principi del procedimento in assenza laddove il giudizio, che aveva portato ad un giudicato di condanna, si era svolto con rito contumaciale e che pertanto risultava precluso al giudice eith di operare, adito ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen., una valutazione incidentale di nullità assolute processuali verificatesi all'interno del suddetto giudizio.

Assume ancora che il rapporto tra la disciplina ancora vigente per gli atti già formati e quella nuova riguardante gli atti posteriori risulta essere stata definita dalla giurisprudenza di legittimità mediante il principio della incompatibilità degli effetti degli atti precedenti rispetto al nuovo assetto normativo, in attuazione del principio di conservazione degli effetti giuridici sancito dall'art.11 preleggi e, nel caso de quo, dalla insussistenza di una incompatibilità tra lo status contumaciale e quello di assenza.

Tale approdo ermeneutico era stato poi recepito dall'art.15 bis che, nel definire il regime transitorio, dispone, in deroga al primo comma, si debba procedere con la disciplina dell'assenza solo qualora l'imputato sia stato dichiarato irreperibile.

Rileva che nella ipotesi in oggetto l'imputato era stato dichiarato contumace ritenendo presuntivamente che lo stesso avesse conoscenza del procedimento e gli effetti della dichiarazione di contumacia sono stati mantenuti sino alla fase successiva al deposito della sentenza, determinandone la irrevocabilità con la notifica dell'estratto contumaciale.

Ne consegue che alla dichiarazione di contumacia non aveva fatto seguito un contrarius actus idoneo a modificarne gli effetti, con la conseguenza che lo stato contumaciale, mantenuto fino alla irrevocabilità della sentenza, non consente l'esperibilità del procedimento di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., bensì del diverso rimedio restitutorio ex art.175 cod.proc.pen. nella sua formulazione previgente alla introduzione della L.67/2014. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto.

Correttamente il ricorrente ha rappresentato come il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Rovigo n.421/2014, pronunciata in data 13/06/2014, si sia svolto e risul4 definito con rito contumaciale, tanto che venne trasmesso estratto contumaciale della sentenza all'imputato presso il domicilio eletto, di talchè appare del tutto errato, sotto il profilo logico — giuridico, opinare che il suddetto procedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo la sopravvenuta disciplina dell'assenza, introdotta con Legge 28 Aprile 2014 n.67, in quanto tale valutazione è preclusa nel giudizio incidentale che l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen., la quale appunto presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione alla quale è intervenuta istanza di rimessione in termini ai fini dell'impugnazione /con conseguente notifica dell'estratto contumaciale.

2. L'inferenza tratta dal giudice distrettuale è peraltro errata in diritto, atteso che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art.625 ter cod.proc.pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.420 bis cod.proc.pen., come modificato dalla legge 28 Aprile 2014 n.67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre l'impugnazione dettata dall'art.175 comma secondo, cod.proc.pen., nel testo previgente (ez.U, n.36848 del 17/07/2014, Barba, Rv.259992; sez.5, n.10433 del 31/09/2019, Donati, Rv.277240), laddove sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.67 del 2014, sia stato definito dopo tale data, ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria di cui all'art.15 bis della stessa legge, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa (sez.1, n.36343 del 16/03/2016, Capoccitti e altri, Rv.268265).

3. Nella specie ricorrono tutti i presupposti perché il procedimento, in relazione al quale è stata proposta istanza di rimessione in termini, proseguisse con il rito contumaciale, come di fatto è avvenuto, in quanto, a fronte di dichiarazione contumaciale intervenuta prima dell'entrata in vigore del regime transitorio della legge n.67/2014 n61- t, 'cóér jér-Vtemente con tale premessa, e comunque secondo un iter non sindacabile in questa fase procedimentale, 01 stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale, con conseguente inapplicabilità del procedimento per rescissione del giudicato, di cui all'art.629 bis cod.proc.pen.,.ea155) sopravvivetgo Ola . disciplina di cui all'art.175 comma 2 cod.proc.pen., nel testo previgente

4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto alla richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione, alla Corte di Appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Venezia.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04EYXFR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] v [OSCURATO:PERSONA] 1.Ricorre dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] MIRON [OSCURATO:PERSONA] f tramite il proprio difensore di fiducia) avverso la ordinanza della Corte di Appello di Venezia che aveva disatteso la richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo in data 13/06/2014, definitiva in data 7/12/2014,con richiesta di dichiarare la non esecutività della stessa, allegando al contempo istpnza per la presentazione di richiesta di rescissione del giudicato, ex art. proc. pen. 2. Assume la sorte che la richiesta è inammissibile in quanto il dispositivo della sentenza impugnata risulta emesso in data 13 Giugno 2014 e quindi prima della introduzone della normativa transitoria di cui alltart.15 bis della L.28/04/2014 n.67 in base al quale veniva limitata l'applicazione del procedimento in assenza ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore a condizione che nei medesimi procedimenti non fosse stato ancora depositato il dispositivo della sentenza di primo grado. Esclude inoltre che l'istanza ex art.175 cod.proc.pen. possa essere convertita nel rimedio rescissorio di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., astrattamente inammissibile, laddove la richiesta di rinnessione in termini non assume valenza impugnatoria, oltre a difettare nella specie i requisiti formali per la proposizione di tale rimedio. 3.Con un unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'applicazione degli art.11 delle preleggi e ckeltAry15 bis della L.67/2014 in relazione al procedimento ex art.175 cod.proc.pen. Sotto un primo profilo rileva il difetto e la contraddittorità della motivazione laddove, del tutto inspiegabilmente, il giudice distrettuale aveva ritenuto che nella specie dovessero applicarsi i principi del procedimento in assenza laddove il giudizio, che aveva portato ad un giudicato di condanna, si era svolto con rito contumaciale e che pertanto risultava precluso al giudice eith di operare, adito ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen., una valutazione incidentale di nullità assolute processuali verificatesi all'interno del suddetto giudizio. Assume ancora che il rapporto tra la disciplina ancora vigente per gli atti già formati e quella nuova riguardante gli atti posteriori risulta essere stata definita dalla giurisprudenza di legittimità mediante il principio della incompatibilità degli effetti degli atti precedenti rispetto al nuovo assetto normativo, in attuazione del principio di conservazione degli effetti giuridici sancito dall'art.11 preleggi e, nel caso de quo, dalla insussistenza di una incompatibilità tra lo status contumaciale e quello di assenza. Tale approdo ermeneutico era stato poi recepito dall'art.15 bis che, nel definire il regime transitorio, dispone, in deroga al primo comma, si debba procedere con la disciplina dell'assenza solo qualora l'imputato sia stato dichiarato irreperibile. Rileva che nella ipotesi in oggetto l'imputato era stato dichiarato contumace ritenendo presuntivamente che lo stesso avesse conoscenza del procedimento e gli effetti della dichiarazione di contumacia sono stati mantenuti sino alla fase successiva al deposito della sentenza, determinandone la irrevocabilità con la notifica dell'estratto contumaciale. Ne consegue che alla dichiarazione di contumacia non aveva fatto seguito un contrarius actus idoneo a modificarne gli effetti, con la conseguenza che lo stato contumaciale, mantenuto fino alla irrevocabilità della sentenza, non consente l'esperibilità del procedimento di cui all'art.629 bis cod.proc.pen., bensì del diverso rimedio restitutorio ex art.175 cod.proc.pen. nella sua formulazione previgente alla introduzione della L.67/2014. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve essere accolto. Correttamente il ricorrente ha rappresentato come il giudizio definito con sentenza del Tribunale di Rovigo n.421/2014, pronunciata in data 13/06/2014, si sia svolto e risul4 definito con rito contumaciale, tanto che venne trasmesso estratto contumaciale della sentenza all'imputato presso il domicilio eletto, di talchè appare del tutto errato, sotto il profilo logico — giuridico, opinare che il suddetto procedimento avrebbe dovuto svolgersi secondo la sopravvenuta disciplina dell'assenza, introdotta con Legge 28 Aprile 2014 n.67, in quanto tale valutazione è preclusa nel giudizio incidentale che l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere ai sensi dell'art.175 cod.proc.pen., la quale appunto presuppone il passaggio in giudicato della sentenza, in relazione alla quale è intervenuta istanza di rimessione in termini ai fini dell'impugnazione /con conseguente notifica dell'estratto contumaciale. 2. L'inferenza tratta dal giudice distrettuale è peraltro errata in diritto, atteso che l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art.625 ter cod.proc.pen., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art.420 bis cod.proc.pen., come modificato dalla legge 28 Aprile 2014 n.67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre l'impugnazione dettata dall'art.175 comma secondo, cod.proc.pen., nel testo previgente (ez.U, n.36848 del 17/07/2014, Barba, Rv.259992; sez.5, n.10433 del 31/09/2019, Donati, Rv.277240), laddove sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n.67 del 2014, sia stato definito dopo tale data, ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria di cui all'art.15 bis della stessa legge, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa (sez.1, n.36343 del 16/03/2016, Capoccitti e altri, Rv.268265). 3. Nella specie ricorrono tutti i presupposti perché il procedimento, in relazione al quale è stata proposta istanza di rimessione in termini, proseguisse con il rito contumaciale, come di fatto è avvenuto, in quanto, a fronte di dichiarazione contumaciale intervenuta prima dell'entrata in vigore del regime transitorio della legge n.67/2014 n61- t, 'cóér jér-Vtemente con tale premessa, e comunque secondo un iter non sindacabile in questa fase procedimentale, 01 stata disposta la notifica dell'estratto contumaciale, con conseguente inapplicabilità del procedimento per rescissione del giudicato, di cui all'art.629 bis cod.proc.pen.,.ea155) sopravvivetgo Ola . disciplina di cui all'art.175 comma 2 cod.proc.pen., nel testo previgente 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto alla richiesta di rimessione in termini per l'impugnazione, alla Corte di Appello di Venezia. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 50283/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris