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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 26710/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

25 del TRIBUNALE di PalmiVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Palmi con sentenza dell’8 gennaio 2025 ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a luiascritti estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la confisca e ladistruzione ex art. 240 cod. pen. delle armi in sequestro.2.

Avverso detto provvedimento l’imputato propone impugnazione che laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato come ricorso per Cassazione,trattandosi di sentenza inappellabile, poiché trattasi di proscioglimento per reatopunito con pena alternativa.3.

Il ricorrente lamenta due profili di illegittimità del provvedimentoimpugnato.3.1 Con il primo motivo lamentala violazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc. pen. per non avere il Tribunale valutato, prima della estinzione del reato, laevidente insussistenza dello stesso.A giudizio del ricorrente non sussisterebbe il reato in ragione dellaartigianalità delle armi, della assenza di filo tagliente e del contesto circoscritto diutilizzo delle stesse.La non sussistenza del reato emergeva infatti ictu oculi, trattandosi di armibianche improprie, in quanto prive di punta acuminata e di filo tagliente; per lemedesime, in ragione di tale qualifica, non vi era obbligo di denuncia.3.2 Con il secondo motivo lamenta la illegittimità della confisca delle armi inragione del mancato accertamento circa la legittimità della detenzione.4.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.La questione posta dal ricorrente era già stata affrontata dal giudice dimerito che ha ritenuto di potere dare prevalenza alla declaratoria di estinzionedel reato per prescrizione rispetto alla assoluzione nel merito, non emergendoelementi che ictu oculi, in maniera non contestabile, deponessero perl’insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell’imputato, ovvero perla irrilevanza penale della condotta.Tale conclusione si pone in perfetta adesione con l’insegnamento di questaCorte, che afferma che, in presenza di una causa di estinzione del reato, ilgiudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee adescludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindiincompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).Ma c’è di più.

Rispetto agli accertamenti in fatto che hanno condotto allaformulazione del capo di imputazione, ossia rispetto ai dati obiettivi cristallizzatinell’accusa, le critiche dell’impugnante sono assertive e prive di qualunquespecificità con la conseguenza che, per quanto si dirà nell’esaminare il secondomotivo, deve piuttosto ritenersi che sia stato operato un accertamentoincidentale sulla sussistenza del reato del quale si tratta.1.2 Il secondo motivo è infondato.Questa Corte si è già espressa in senso positivo sulla possibilità dimantenere la confisca obbligatoria in tema di armi nel caso di proscioglimentodell’imputato per particolare tenuità del fatto, ovvero nel caso di estinzione delreato per intervenuta oblazione.La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reaticoncernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimentodell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., restandoesclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto(Sez. 1, n. 29537 del 06/06/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02).La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria pertutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoriadi estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi diassoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reatomedesimo (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 – 01: inmotivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predettaconfisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29ottobre 2013, Varvara c.

Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria aventefinalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazionenon autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinsechecaratteristiche di pericolosità della cosa).La Corte costituzionale, con la sentenza n. 05/2023, ha dichiarato nonfondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità dellaconfisca obbligatoria anche alle ipotesi di declaratoria di estinzione del reato peroblazione, dettando un principio che, dichiaratamente, si estende a tutte leipotesi di estinzione del reato, compresa quindi la prescrizione, ma ha stabilitoche «una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurataesige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esitoall'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione dellamisura», e quindi che la sussistenza dei presupposti della confisca sia accertatagiudizialmente, nel contraddittorio tra le parti, consentendo all'interessato lapossibilità di esporre le proprie difese (si tratta di indicazioni riprese inmotivazione da Sez. 1 n. 5363/2026 n.m.)Secondo la Corte costituzionale, quindi, affinché la misura della confiscaobbligatoria si mantenga entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, «laviolazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizionecensurata - dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero,sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve essere altresìaccertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale leragioni dell'imputato siano ascoltate e valutate nel contraddittorio con il pubblicoministero», anche nel caso che il procedimento penale, regolarmente instaurato,si concluda immediatamente con la declaratoria di estinzione del reato, comeavvenuto nel presente caso.

Il giudice dovrà pertanto, al fine di disporre laconfisca dell'arma, dare atto nella motivazione della sentenza della «effettivacommissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementioggettivi e soggettivi».Il principio espresso nella giurisprudenza costituzionale aveva già trovatoanalogo rilievo in reiterate pronunce di questa Corte, per quanto in ambitidifferenti, ma tutti riguardanti ipotesi di confisca obbligatoria e di declaratoria diestinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011,Ciancimino, Rv. 251195 – 01)La citata sentenza Sez. 1 n. 5363/2026 n.m. ha, a sua volta, risolto in sensopositivo la possibilità di disporre la confisca in caso di declaratoria di estinzionedel reato per prescrizione, essendosi ritenuto sufficiente sotto il profilodell’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputatoquanto rilevato dal Giudice per le indagini preliminari in sede di emissione deldecreto penale di condanna.Nel caso in esame emerge che le caratteristiche delle armi sono descritte nelcapo di imputazione, che davanti al Tribunale si è svolta l’istruttoria nelcontraddittorio delle parti, che sono stati sentiti gli operanti che hanno procedutoal controllo e che è stato anche esibito il corpo del reato.In esito a tali accertamenti istruttori il giudice ha respinto la richiesta diperizia sulle armi stesse richiesta in termini privi di qualunque idoneità adimostrare l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecieincriminatrice.2.

Per le ragioni testè espresse dunque il ricorso deve essere respinto e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 del TRIBUNALE di PalmiVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Palmi con sentenza dell’8 gennaio 2025 ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati a luiascritti estinti per intervenuta prescrizione, disponendo la confisca e ladistruzione ex art. 240 cod. pen. delle armi in sequestro.2. Avverso detto provvedimento l’imputato propone impugnazione che laCorte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riqualificato come ricorso per Cassazione,trattandosi di sentenza inappellabile, poiché trattasi di proscioglimento per reatopunito con pena alternativa.3. Il ricorrente lamenta due profili di illegittimità del provvedimentoimpugnato.3.1 Con il primo motivo lamentala violazione dell’art. 129, comma 2, cod.proc. pen. per non avere il Tribunale valutato, prima della estinzione del reato, laevidente insussistenza dello stesso.A giudizio del ricorrente non sussisterebbe il reato in ragione dellaartigianalità delle armi, della assenza di filo tagliente e del contesto circoscritto diutilizzo delle stesse.La non sussistenza del reato emergeva infatti ictu oculi, trattandosi di armibianche improprie, in quanto prive di punta acuminata e di filo tagliente; per lemedesime, in ragione di tale qualifica, non vi era obbligo di denuncia.3.2 Con il secondo motivo lamenta la illegittimità della confisca delle armi inragione del mancato accertamento circa la legittimità della detenzione.4.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoconclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Il primo motivo è infondato.La questione posta dal ricorrente era già stata affrontata dal giudice dimerito che ha ritenuto di potere dare prevalenza alla declaratoria di estinzionedel reato per prescrizione rispetto alla assoluzione nel merito, non emergendoelementi che ictu oculi, in maniera non contestabile, deponessero perl’insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell’imputato, ovvero perla irrilevanza penale della condotta.Tale conclusione si pone in perfetta adesione con l’insegnamento di questaCorte, che afferma che, in presenza di una causa di estinzione del reato, ilgiudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee adescludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da partedell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modoassolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice devecompiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia dipercezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindiincompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01).Ma c’è di più. Rispetto agli accertamenti in fatto che hanno condotto allaformulazione del capo di imputazione, ossia rispetto ai dati obiettivi cristallizzatinell’accusa, le critiche dell’impugnante sono assertive e prive di qualunquespecificità con la conseguenza che, per quanto si dirà nell’esaminare il secondomotivo, deve piuttosto ritenersi che sia stato operato un accertamentoincidentale sulla sussistenza del reato del quale si tratta.1.2 Il secondo motivo è infondato.Questa Corte si è già espressa in senso positivo sulla possibilità dimantenere la confisca obbligatoria in tema di armi nel caso di proscioglimentodell’imputato per particolare tenuità del fatto, ovvero nel caso di estinzione delreato per intervenuta oblazione.La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reaticoncernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimentodell'imputato per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis, cod. pen., restandoesclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto(Sez. 1, n. 29537 del 06/06/2024, Suardi, Rv. 286686 - 02).La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria pertutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoriadi estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi diassoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reatomedesimo (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458 – 01: inmotivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predettaconfisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di ablazione obbligatoria aventefinalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazionenon autorizzata delle armi è, in sè, vietata in ragione delle intrinsechecaratteristiche di pericolosità della cosa).La Corte costituzionale, con la sentenza n. 05/2023, ha dichiarato nonfondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'applicabilità dellaconfisca obbligatoria anche alle ipotesi di declaratoria di estinzione del reato peroblazione, dettando un principio che, dichiaratamente, si estende a tutte leipotesi di estinzione del reato, compresa quindi la prescrizione, ma ha stabilitoche «una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurataesige che tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esitoall'accertamento dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione dellamisura», e quindi che la sussistenza dei presupposti della confisca sia accertatagiudizialmente, nel contraddittorio tra le parti, consentendo all'interessato lapossibilità di esporre le proprie difese (si tratta di indicazioni riprese inmotivazione da Sez. 1 n. 5363/2026 n.m.)Secondo la Corte costituzionale, quindi, affinché la misura della confiscaobbligatoria si mantenga entro i limiti di proporzionalità e ragionevolezza, «laviolazione sulla quale si fonda la presunzione che sta alla base della disposizionecensurata - dopo essere stata contestata all'imputato dal pubblico ministero,sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria - deve essere altresìaccertata dal giudice che applica la confisca, in un procedimento nel quale leragioni dell'imputato siano ascoltate e valutate nel contraddittorio con il pubblicoministero», anche nel caso che il procedimento penale, regolarmente instaurato,si concluda immediatamente con la declaratoria di estinzione del reato, comeavvenuto nel presente caso. Il giudice dovrà pertanto, al fine di disporre laconfisca dell'arma, dare atto nella motivazione della sentenza della «effettivacommissione del fatto di reato da parte dell'imputato, in tutti i suoi elementioggettivi e soggettivi».Il principio espresso nella giurisprudenza costituzionale aveva già trovatoanalogo rilievo in reiterate pronunce di questa Corte, per quanto in ambitidifferenti, ma tutti riguardanti ipotesi di confisca obbligatoria e di declaratoria diestinzione del reato per prescrizione (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011,Ciancimino, Rv. 251195 – 01)La citata sentenza Sez. 1 n. 5363/2026 n.m. ha, a sua volta, risolto in sensopositivo la possibilità di disporre la confisca in caso di declaratoria di estinzionedel reato per prescrizione, essendosi ritenuto sufficiente sotto il profilodell’accertamento della sussistenza del fatto e della sua attribuibilità all'imputatoquanto rilevato dal Giudice per le indagini preliminari in sede di emissione deldecreto penale di condanna.Nel caso in esame emerge che le caratteristiche delle armi sono descritte nelcapo di imputazione, che davanti al Tribunale si è svolta l’istruttoria nelcontraddittorio delle parti, che sono stati sentiti gli operanti che hanno procedutoal controllo e che è stato anche esibito il corpo del reato.In esito a tali accertamenti istruttori il giudice ha respinto la richiesta diperizia sulle armi stesse richiesta in termini privi di qualunque idoneità adimostrare l’insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecieincriminatrice.2. Per le ragioni testè espresse dunque il ricorso deve essere respinto e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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