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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15581/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1728, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.11.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. A seguito di verifica dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, nonché di quelli prodotti dallo stesso contribuente, Oggetto: Avvisi di accertamento -Redditometro - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. l’Amministrazione finanziaria, in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, notificava a [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento riportanti la maggiore pretesa per Irpef ed altro, in relazione agli anni 2006 e 2007.

2. Il contribuente impugnava gli atti notificatigli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, ed il contribuente resisteva, proponendo anche ricorso incidentale.

La CTR accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.

4.1. Il contribuente ha quindi depositato due memorie, con le quali ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso.

Ragioni della decisione

1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente.

2. In prossimità della fissata udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Il contribuente prospetta anche di aver definito le pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., relativa a due cartelle esattoriali.

Nel presente giudizio sono però in contestazione due avvisi di accertamento, ed il contribuente non chiarisce, e prova, quale sia il collegamento tra gli avvisi e le cartelle.

3. In ogni caso il contribuente dichiara di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto anche dalla parte personalmente.

Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez.

VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez.

V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez.

V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez.

V, 9.3.2021, n. 6400).

La Corte, P.Q.M. preso atto della rinuncia al ricorso depositata da [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’estinzione del giudizio.

Compens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Venezia, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1728, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 16.11.2015; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. A seguito di verifica dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, nonché di quelli prodotti dallo stesso contribuente, Oggetto: Avvisi di accertamento -Redditometro - Rinuncia al ricorso - Estinzione del giudizio. l’Amministrazione finanziaria, in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, notificava a [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento riportanti la maggiore pretesa per Irpef ed altro, in relazione agli anni 2006 e 2007. 2. Il contribuente impugnava gli atti notificatigli, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Venezia che, riuniti i ricorsi, li accoglieva parzialmente. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello, avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio, per la parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto, ed il contribuente resisteva, proponendo anche ricorso incidentale. La CTR accoglieva l’appello principale e rigettava l’appello incidentale, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dalla CTR, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a nove strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. 4.1. Il contribuente ha quindi depositato due memorie, con le quali ha pure dichiarato di rinunciare al ricorso. Ragioni della decisione 1. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti dal contribuente. 2. In prossimità della fissata udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Il contribuente prospetta anche di aver definito le pendenze tributarie oggetto del presente giudizio, ed allega documentazione relativa alla procedura di condono di cui all’art. 6 del Dl n. 193 del 2016, come conv., relativa a due cartelle esattoriali. Nel presente giudizio sono però in contestazione due avvisi di accertamento, ed il contribuente non chiarisce, e prova, quale sia il collegamento tra gli avvisi e le cartelle. 3. In ogni caso il contribuente dichiara di rinunciare al ricorso, con atto sottoscritto anche dalla parte personalmente. Deve pertanto essere pronunciata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. 4. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400). La Corte, P.Q.M. preso atto della rinuncia al ricorso depositata da [OSCURATO:PERSONA], dichiara l’estinzione del giudizio. Compens
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