CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04464/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INVTE-F eCt) teCA A sul ricorso iscritto al n. 2591/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RLLFNC57S16F39N), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]' (C.F. MGR5VT67L24F839I)Iin virtù di procura speciale a mar ine del ricorso, (21W A v v 4LtJÀToe AAActee elettivamente domiciliato presso lo studio Ldel secondo! in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 16 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 N. Es controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 5471/39/16 depositata in data 13 giugno 2016 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]; udito per il ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; udito per il controricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura Generale dello Stato; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente COLLA' [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, in qualità di socio e liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con il quale - a seguito di PVC in data 18 luglio 2013 - veniva accertata maggiore IVA relativa al periodo di imposta 2011 a carico della società; che la CTP di Napoli ha accolto il ricorso; che la CTR della Campania, con sentenza in data 13 giugno 2016, ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che nel caso di specie sussistessero ragioni di eccezionale urgenza, dovute all'accertamento di un ingente evasione IVA e al comportamento tenuto dal contribuente; che ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l'Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per inosservanza del termine per impugnare, in violazione dell'art. 38 d. Igs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'art. 327 cod. proc. civ, osservandosi che la sentenza di primo grado N. 2591/ R. G. Est. F. no è stata depositata in data 19 giugno 2014, per cui l'appello si sarebbe dovuto proporre entro il 3 febbraio 2015, laddove l'appello è stato proposto con atto spedito in data 4 febbraio 2015, come da attestazione di [OSCURATO:PERSONA] relativa all'accettazione dell'appello dell'Ufficio che allega al ricorso; che, trattandosi di nullità di carattere processuale, occorre accedere al contenuto degli atti del giudizio di appello al fine di verificare il fatto processuale dedotto dal ricorrente; P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di meri