CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19614/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DE ROSA2026ROSA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1536SAIELLO ROSARIA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA], REGIONE CAMPANIA;- intimate -Numero registro generale 14796/2020avverso la sentenza n. 6051/2019 della CORTE D'APPELLO dNi umero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19614/2026NAPOLI, depositata il 26/11/2019 R.G.N. 3547/2014;Data pubblicazione 13/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n.6051/2019 della Corte d’appello di Napoli che, in parzialeriforma del primo Giudice, ha condannato l’Istituto alpagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle sommecorrispondenti alle indennità di mobilità maturate dalla data dellicenziamento, con esclusione dei periodi di percezionedell’indennità di disoccupazione individuati per ognuno.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], De RosaRosa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SaielloRosaria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e la Regione Campania sono rimaste intimate.Sia INPS che i controricorrenti hanno depositato memoria.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, ilCollegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.[OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza per violazione e falsa applicazione delcombinato disposto dell’art. 7, comma 12, della legge n.223/1991 con gli artt. 73, comma 2, e 129, comma 5, del rdl n.1827/1935 conv. nella legge n. 1155/1936, ex art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ..Il ricorso è fondato.La sentenza ha così motivato.Numero registro generale 14796/2020Numero sezionale 1536/2026-Avverso la decisione del Tribunale di Napoli che ha acNcuomletroo dli ara ccolta generale 19614/2026Data pubblicazione 13/06/2026domanda di iscrizione alle liste di mobilità e di condannadell’INPS al pagamento della indennità di mobilità, INPS hapresentato appello lamentando che la domanda di iscrizione alleliste non era stata presentata alla sezione circoscrizionale perl’impiego gestita dalla Provincia, da ritenersi litisconsortenecessario, che non era stata presentata entro 60 gg dallacomunicazione del licenziamento, che in ogni caso la domandanon attribuiva il diritto al pagamento dell’indennità di mobilità;in subordine INPS ha evidenziato che tutti gli appellati avevanopercepito l’indennità di disoccupazione, non cumulabile conquella di mobilità.-I fatti storici sono pacifici: i lavoratori sono stati licenziati il 30giugno 2009, unitamente ad altri, di cui solo una parteregolarizzati, senza attivazione della procedura di cui alla leggen. 223/1991; hanno fatto domanda all’INPS per l’indennità didisoccupazione e il 26 novembre 2009 hanno chiesto al Centroper l’impiego di Napoli l’iscrizione nelle liste di mobilità;successivamente, accertati dalla DPL i rapporti dei lavoratori innero, che soli permettevano di raggiungere il requisito numericoper accedervi, è stata inoltrata domanda alla Regione perl’iscrizione dei lavoratori ai Centri per l’impiego territorialmentecompetenti, la DPL ha comunicato, quindi, l’esito degliaccertamenti alla Regione e la [OSCURATO:PERSONA] dellaCRL Campania, infine, il 30 novembre 2010 ha dichiarato diapprovare l’iscrizione nelle liste.-Dall’articolata successione di atti, risultano evidenti lapresentazione di domande dirette ai Centri per l’impiego el’insussistenza della violazione dei 60 giorni, termine che puòessere prorogato anche dopo la scadenza in presenza diNumero registro generale 14796/2020Numero sezionale 1536/2026adeguate giustificazioni, che nella specie sussistono, stNaumnetrio dgi lrai ccolta generale 19614/2026Data pubblicazione 13/06/2026accertamenti della DPL di Napoli.-Sussistendo il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità condecorrenza dalla data del licenziamento, INPS è quindi tenuto acorrispondere la relativa indennità, non avendo contestato ildiritto dei lavoratori a percepirla ed avendo sollevato doglianzesolo di carattere formale (sull’organo competente a ricevere ladomanda di iscrizione e sulla esistenza di un termine entro cuiproporre la domanda) e sul fatto che i lavoratori avevanopercepito l’indennità di disoccupazione.Come risulta dalla parte motiva sopra riportata, la Corte, dopoaver precisato che le domande che i lavoratori avevanoavanzato erano due, ossia a) quella volta ad ottenere l’indennitàdi disoccupazione e b) quella per l’iscrizione nelle liste dimobilità, ha sostenuto che, “sussistendo il diritto dei ricorrentialla iscrizione nelle liste di mobilità con decorrenza dalla datadel licenziamento”, di conseguenza “l’INPS in quanto soggettoerogatore, è tenuto a corrispondere la relativa indennità dimobilità”.INPS agisce in questa sede dolendosi che la sentenza abbiariconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità dimobilità di cui alla legge n. 223/991 nonostante la decadenzaex art. 129, comma 5, del rdl n. 1827/1935, che afferma essererilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio stanti la suarilevanza pubblicistica, l’inderogabilità della sua disciplinanonché l’irrinunciabilità della stessa e per il cui accertamento leparti avevano offerto i necessari dati fattuali.Ad avviso dei controricorrenti, il motivo non avrebbe attinenzacon quanto lamentato dall’Istituto in appello (ove non avrebbecensurato l’affermazione secondo cui “la domanda diNumero registro generale 14796/2020disoccupazione presentata nel termine di decadenza avrebbeN umero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19614/2026interrotto il termine stesso”) e comunque risulterebbe dagli attiData pubblicazione 13/06/2026che le parti avevano presentato nei termini “l’unica domandache allo stato potevano presentare, quella per la corresponsionedell’indennità di disoccupazione” che, pertanto, deve ritenersiinterruttiva del termine di decadenza.Emerge, viceversa, dalla sentenza che in appello INPS, dopoaver sollevato eccezioni in ordine alla domanda di iscrizionenelle liste di mobilità, aveva in effetti ed altresì lamentato che“in ogni caso la domanda di iscrizione non attribuiva il diritto alpagamento dell’indennità di mobilità”.E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che ildecorso del termine di cui all’art. 129, comma 5, del rdl n.1827/1935 comporta la decadenza dal diritto, salva la forzamaggiore, decadenza che non contempla proroga, sospensioneo interruzione.Come ex multis osserva Cass. 10744/2022, «questa Corte hagià avuto modo di chiarire, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389del 2002, che il decorso del termine di sessanta giorni dall'iniziodella disoccupazione indennizzabile (ossia dall'ottavo giornosuccessivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) perla presentazione della domanda di ammissione al beneficiodell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5, r.d.l.n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto,salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del dirittostesso sia riconducibile al concetto normativo di "forzamaggiore" (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno datocontinuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020).Nell'argomentare tale conclusione, cui questa Corte è approdatain una fattispecie in cui si discuteva precisamente dellaNumero registro generale 14796/2020possibilità che la decorrenza del termine per proporre laN umero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19614/2026domanda di corresponsione dell'indennità di mobilità potesseData pubblicazione 13/06/2026essere differita alla fine dello stato di malattia del lavoratoreassicurato, si è rilevato che la decadenza consiste nel fattooggettivo del mancato esercizio del diritto entro un terminestabilito nell'interesse generale (o individuale) alla certezza diuna determinata situazione giuridica, che non contempla alcunapossibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casieccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché nonpuò essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà,essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabilea causa ineluttabile, quale appunto la nozione di "forzamaggiore" desumibile dall'art. 45 c.p.: la quale, com'è noto,rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa inmodo assoluto, caratterizzata dall'imprevedibilità edinevitabilità, da accertare positivamente mediante specificaindagine del giudice di merito».Del resto, come osservato ex plurimis in Cass. n. 17404/2016,« Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 17389 del06/12/2002, hanno affermato che "L'indennità di mobilità ….nonsorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, cometutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di unadomanda all'INPS - che non potrebbe altrimenti attivarsi nonconoscendo le relative condizioni - entro i termini di decadenzastabiliti dalla normativa in materia di disoccupazioneinvolontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dellospecifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art.7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti glieffetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutivadell'indennità di mobilità), così com'è dimostrato, d'altra parte,dalla disposizione di cui all'art. 20-ter della legge 23 maggioNumero registro generale 14796/2020Numero sezionale 1536/20261997 n. 135, che ha introdotto una sanatoria per le domNaunmdereo ddi rai ccolta generale 19614/2026Data pubblicazione 13/06/2026concessione dell'indennità presentate anteriormente al 31marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la dal relativodiritto." (in tal senso v. Cass., 9 settembre 2011, n. 17389, cheha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata percui la indennità di mobilità non spettava per mancanza delladomanda proposta nel termine di legge, seguita da Cass., 24giugno 2013, n. 15770). 7. Si è peraltro precisato che ladecadenza dal diritto all'indennità suddetta, ove l'assicurato nonabbia tempestivamente presentato la domanda di ammissioneal beneficio (…), ha carattere generale perché soddisfal'esigenza di assicurare all'INPS la possibilità di effettuaretempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dellostato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in talsenso, v. Cass., 19 dicembre 1985, n. 6503)», senza che ciòponga «profili di legittimità costituzionale, per violazionedell'art. 38 Cost., alla luce dei principi più volte affermati daigiudici delle leggi secondo cui la disposizione di cui all'art. 38Cost., comma 2, attiene esclusivamente all'adeguamento deimezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vitadell'interessato e non anche alle modalità necessarie aconseguirle sicché è consentito al legislatore di regolarnecondizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il termine didecadenza per conseguire un determinato trattamento è fruttodi una scelta discrezionale del legislatore, coerente con ilsistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni dicertezza della situazione finanziaria dell'Ente erogatore (cfr. sutale affermazione di principio, Corte Cost. nr.192 del 2005)»(Cass. n. 6411/2020).Nella specie, le parti private hanno riconosciuto che erano stateavanzate a)la domanda di iscrizione nelle liste di mobilità eNumero registro generale 14796/2020Numero sezionale 1536/2026b)quella volta all’ottenimento dell’indennità di disoccupNauzmieoron dei r,a ccolta generale 19614/2026Data pubblicazione 13/06/2026precisando altresì che tale ultima domanda era “l’unicadomanda che allo stato potevano presentare”.Le stesse parti, coerentemente con i presupposti come dallestesse dedotti, non hanno, quindi, adempiuto all’onere diallegare e, conseguentemente, di provare di aver presentato (e,consequenzialmente, in quale data) la specifica domanda voltaall’ottenimento della indennità di mobilità (che, anzi, hannoriconosciuto di non aver avanzato).Va fatto, allora, richiamo alla univoca giurisprudenza di questaCorte di legittimità secondo cui «dall’accertamento del dirittoall’iscrizione nelle liste di mobilità non può scaturireimplicitamente il diritto a percepire l’indennità di mobilità chenecessita, come per tutte le prestazioni previdenziali, dellapresentazione di apposita domanda amministrativa (vd. Cass.n. 18528/2011; SS.UU.17382/2002); si è, in tali occasioni,precisato che l’indennità di mobilità, di cui all’art. 7 della legge23 luglio 1991 n. 223, costituisce un trattamento didisoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorgenel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti itrattamenti previdenziali, la presentazione di una domandaall’INPS – che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendole relative condizioni – entro i termini di decadenza stabiliti dallanormativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabileper l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamooperato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (si che talenormativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali esostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità dimobilità» (Cass. n. 32857/2021).Infatti, «in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, lapreventiva presentazione della domanda amministrativaNumero registro generale 14796/2020costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziariaN, umero sezionale 1536/2026Numero di raccolta generale 19614/2026la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado delData pubblicazione 13/06/2026giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dallapresentazione di domanda amministrativa concernenteprestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile conquella poi richiesta in sede giudiziaria» (Cass. n. 25875/2023).Come già, ex plurimis, Cass. n. 30670/2019, «la previadomanda amministrativa costituisce un requisito necessario ingenerale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerentea posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debbaessere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domandanon sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente insenso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzareex officio o in quelli in cui l'azione giudiziale sia finalizzata acontrastare una (già esercitata) pretesa dell'ente previdenziale(ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa direcupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cuisull'an del diritto o della prestazione vi sia già statoriconoscimento amministrativo o giudiziale e si discutaesclusivamente sulla regolare corresponsione, anchequantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o dirittiprevidenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) osussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes(Cass. n. 30283/2018, cit.)» e «La mancanza della domandaamministrativa, secondo la consolidata giurisprudenza di questaCorte, determina l'improponibilità della domanda giudiziale,rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n.11438 del 10/05/2017, n. 17395 del 29/08/2016, n. 24103 del29/12/2004, Sez. Un. 7269/1994, cit.)».La Corte non ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati.Numero registro generale 14796/2020Numero sezionale 1536/2026Di conseguenza il ricorso va accolto, la sentenza impNuumgenroa dti ara ccolta generale 19614/2026Data pubblicazione 13/06/2026deve essere cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti, la causa può essere decisa nel merito con rigettodell’originaria domanda di pagamento dell’indennità di mobilità.Gli esiti alternati della complessiva vicenda processualeconsentono la compensazione delle spese dell’intero processo.La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di condannaal pagamento dell’indennità di mobilità.Compensa le spese dell’intero processo.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo2026.La PresidenteLucia Esposito