Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15409/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rbo-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1710/2022 depositata il 12/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20261.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima poidivenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnavano con distintiricorsi gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio avevamodificato la categoria catastale proposta dalle contribuenti perl'accatastamento di terreni agricoli occupati da impianti fotovoltaici,variando la categoria D/10 (categoria di ruralità) in D/1 (opifici).1.1.Con sentenza nr 219/2015, la CTP di Viterbo accoglieva i due ricorsiriuniti.

Osservava che per le costruzioni strumentali, l'art 9 della legge nr133/1994 non faceva alcun riferimento alle dimensioni minimedell'azienda, ma solo all'obbligo dell'utilizzatore di destinazione allaproduttività dell'azienda agricola medesima.

Rilevava che, nella specie, lesocietà rientravano tra le società agricole semplici e che la dimensionedegli impianti realizzati sopra le due unità immobiliari non superava lasoglia prevista per il disconoscimento di opifici rurali.1.2.

Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entratechiedendo la riforma della decisione di primo grado.1.3.Con sentenza nr 2759/2017, la Corte regionale del Lazio dichiaraval'inammissibilità del gravame.

Rilevava che l'Agenzia si era limitata ariproporre le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado "senzaapportare nuove motivazioni da esaminare".1.4.Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione fondato su due motivi cui resistevano con controricorso lecontribuenti, le quali proponevano anche un motivo di ricorso incidentaleavverso la statuizione di compensazione delle spese di appello.1.5.Questa Corte, con ordinanza n. 1323/2020, cassava la sentenza.Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio accoglieva l’impugnazioneconfermando la legittimità degli avvisi.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20261.6.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono unitariamente lesocietà indicate in epigrafe, articolando due motivi, illustrati nelle memoriedifensive depositate in prossimità dell’udienza.1.7.

L’agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso deduce l'illegittimità della sentenza per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all'articolo 360, primo comma n. 5c.p.c.; Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione degliavvisi di accertamento .

Si afferma che il giudice di prime cure non avevadeciso su tutte le domande formulate dalle società ricorrenti in quantonulla aveva statuito in ordine all'eccezione relativa al difetto dimotivazione degli avvisi opposti, atteso che nella scheda-relazioneallegata all’atto opposto, l'amministrazione finanziaria rilevava l'assenzadei requisiti di ruralità senza fornire però motivazione alcuna;l'amministrazione finanziaria aveva disatteso integralmente gli elementi difatto indicati dalla società contribuente non riconoscendo il carattere diruralità ai beni oggetto di classamento e dunque la divergenza tra renditaproposta e rendita attribuita non derivava da una variazione tecnica sulvalore economico di beni cassati ma da una valutazione errata sulcarattere rurale dei beni medesimi.Si obietta che neppure il giudice di appello si sia pronunciato sullasuddetta eccezione.1.1.La censura non supera il vaglio di ammissibilità.1.2.Con controricorso e ricorso incidentale depositato nel giudiziorubricato al n.

Rg 29233/2017, le società riproposero solo le questioniconcernenti il rapporto di connessione tra la produzione di energiaNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026elettrica da impianti fotovoltaici e le attività agricole ai sensi dell’art. 2135c.c. e dell’art. 1, comma 423, legge n. 266/2006, senza censurare lasentenza impugnata per l’eventuale omessa pronuncia sul motivo inerentela carenza motivazionale degli avvisi.

La mancata riproposizione di unadomanda o eccezione, già assorbita nei gradi di merito, nel ricorso ocontroricorso in cassazione comporta la rinuncia alla stessa e, nel giudiziodi rinvio, il giudice non può riesaminare questioni non espressamentesollevate, salvo quelle rilevabili d'ufficio, operando il principiodel giudicato.1.3.

Inoltre, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione allamotivazione dell’atto impositivo, di cui si lamenta l’inadeguatezza per lacarente esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche»che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria exart. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Invero, in base alprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, evincibile dall'art.366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il qualenon è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione,comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che logiustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'attostesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riportitestualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumonoerroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sullasuddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra letante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n.28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20265^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n.14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26agosto 2024, n. 23105).

Ciò in quanto non è altrimenti possibile per ilgiudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’attoimpositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogniSez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).2.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360,primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazionedegli articoli 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266, 2135 c.c.,32 e 34 TUIR, nonché la violazione degli articoli 9, comma 3 e 3 bis deld.l. n. 557/1993 e nell'articolo 1, comma 369, della legge n. 296/2006 ;per avere il decidente affermato che le contribuenti dovevano provareche l’attività di produzione di energia elettrica era connessa alle altrelimitazione di tale produzione di energia nella misura di 200KW nonconsente la ricollocazione nell’ambito agricolo, in mancanza dell’attivitàagricola principale.

Anche nel caso di produzione di energia entro i limitiprevisti ai fini IRPEF e Ires, dell'energia prodotta, come nel caso di specie,resta necessario l’esercizio di un’attività agricola .

Si evidenzia che sidefiniscono agricole per definizione la coltivazione del fondo, laselvicoltura e l’allevamento del bestiame, secondo il disposto dell’art. 2135c.c., ed attività connesse ai sensi del terzo comma della medesimadisposizione le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolodirette alla manipolazione conservazione e trasformazione evalorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentementedalla coltivazione del fondo o dall’allevamento degli animali nonché lestrette attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediantel’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’aziendanormalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.

Infatti, l'impiantoNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026fotovoltaico di cui si discute è di proprietà della società appellata cheesercita un'impresa agricola ed ha costruito l'impianto a seguitodell'acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietà della societàagricola [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stato concesso in leasingl'impianto.Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato: a) che la produzione dienergia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico costituiva "attivitàconnessa" all'attività agricola esercitata dalla "[OSCURATO:PERSONA]"; b) chequest'ultima era imprenditore agricolo; c) che la produzione e la cessionedi energia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico generavano redditoagrario in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]"; d) l'impianto fotovoltaicocostituiva fabbricato rurale.

Secondo l’assunto delle società, per lecostruzioni strumentali non vi è alcun riferimento a dimensioni minimedell’azienda agricola ma solo l’obbligo di destinazione all’attività agricolada parte dell’utilizzatore degli immobili.

In altri termini, la produzione ecessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempreproduttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW dipotenza nominale installata .2.1.

La censura non merita accoglimento.2.2.Questa Corte ha recentemente affermato, ai soli fini delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali, il principio che gli impianti fotovoltaici digrande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrreenergia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sonoconsiderati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessionestrutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterliritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilitàdi rimozione ed installazione in altro luogo (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2024,n. 6480), sul presupposto che la messa in opera di un impianto diNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi eil loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti,presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantatofunzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinatoposto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo e l'esportabilità nonpuò in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità .Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell'art. 812 cod.civ., in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene vaconsiderata - al di là della conservazione o meno della sua individualitàfisica a seguito dell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degliinteressi che sullo stesso si appuntano.

Pertanto, pur non perdendo ilpannello "immobilizzato" la propria identità reale (nel senso che, rispettoall'immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamente distinta), la suacondizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suoancoraggio alla struttura di sostegno nell'ambito di un parco fotovoltaico,ne modifica la considerazione giuridica (v.

Cass. n.29754/2024).2.3.Venendo al caso di specie, la questione controversa attiene alriconoscimento della "ruralità" (con la conseguente attribuzione dellaclassificazione in categoria D/10) ad un impianto fotovoltaico realizzato sulterreno sottostante (ove, cioè, il suddetto impianto è statosuccessivamente costruito), il cui diritto di superficie era stato ceduto adun terzo e la cui proprietà apparteneva ad una società esercente l'attivitàagricola.2.4.

A tal proposito, l'art. 1 , comma 423, della legge 23 dicembre 2005,n. 266 , nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che "(...) laproduzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabiliagroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzionivegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimiciderivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondoNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse aisensi dell' articolo 2135 , terzo comma, del codice civile e si consideranoproduttive di reddito agrario (...)".

Si rammenta che, nel dichiararel'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 ,comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nel testo anteriorealle modifiche apportate dall' art. 22 , comma 1, del D.L. 24 aprile 2014,n. 66 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1 , comma 1, della legge 23giugno 2014, n. 89 , e dell' art. 1 , comma 1093, della legge 27 dicembre2006, n. 296 , in riferimento agli artt. 2 , 3 e 53 Cost., il giudice delleleggi ( Corte Cost., 24 aprile 2015, n. 66 ) ha precisato che: "Il legislatoresi preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attività connesse,ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricolanell'economia complessiva dell'impresa.

E questa condizione,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte leda fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultimanon vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423.Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questocomma che dall' art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 , è l' art. 2135 c.c..2.5.È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria,specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: "le attività,esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione cheabbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazionedel fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attivitàdirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente diagricola esercitata (...).

Ebbene, secondo l’assunto delle ricorrenti, inquanto titolari di aree agricole, l’impianto fotovoltaico costituisce attivitàconnessa ai sensi dell’art. 2135 c.c.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20262.6.Ciò che deve rilevare è il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresaagricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impiantifotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti alfondo, deve comunque risultare "normalmente impiegata" nell'attivitàagricola.

Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso diconnessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia,volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur inpresenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime nonsnaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola".2.7.Secondo la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 6 luglio2009, n. 32/E l’impianto fotovoltaico è un'attività connessa "atipica", inquanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiegodi prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e trattandosi di attivitàagricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attivitàagricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terrenicoltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario.

Inparticolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunquenella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimoed essere ubicati nello stesso Comune ove è sito il parco fotovoltaico,ovvero in Comuni confinanti.2.8.Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessarioindividuare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola checonsentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività privedi un significativo rapporto con l'attività agricola stessa.

Riguardo airequisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione dienergia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricolaconnessa, la nota indirizzata all'Agenzia delle Entrate dal Ministero dellePolitiche Agricole e Forestali il 27 luglio 2008, n. 3896, ha precisato (par.4) che: "1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessaall'attività agricola;

2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente iprimi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerataconnessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazionearchitettonica o da impianti parzialmente integrati, come definitidall' articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007 , realizzati su strutture aziendaliesistenti. b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa laproduzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volumed'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW.

Dettovolume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogatiper la produzione di energia fotovoltaica; c) "entro il limite di 1 MW perazienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terrenoutilizzato per l'attività agricola".2.8.Di qui la conclusione che "agli immobili ospitanti le installazionifotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisitiper il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorral'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regiodecreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 ), è attribuita la categoria "D/10 -fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole",introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.139 , con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi".2.9.L'esistenza dell'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dall'art.9, comma 3, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 5574,presuppone che il fondo deve avere superficie non inferiore a 10.000 metriquadrati (fatta eccezione per alcune fattispecie, in relazione alle quali talelimite è ridotto a 3.000 metri quadrati), fermo restando che le particelleNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026interessate debbono essere iscritte al catasto terreni con attribuzione direddito agrario; - che sia soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamatiai punti 1 e 2 del citato paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009.

Lanorma in esame consente che l'imprenditore agricolo o la società agricolapurché titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento sulterreno ( avente le caratteristiche sopra descritte), detenga sulla base diun "titolo idoneo" un fabbricato strumentale alle attività agricole ai sensidell' art. 32 , comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 su cui puòottenere il riconoscimento della "ruralità" del predetto fabbricato aglieffetti fiscali.2.10.Tale ragionamento è destinato a valere anche nel caso in cuil'imprenditore agricolo non sia proprietario, ma mero utilizzatoredell'impianto fotovoltaico in forza di un diritto di superficie sul fondoagricolo purché l'energia elettrica prodotta da quest'ultimo sia destinata asupportare l'attività agricola esercitata sul medesimo terreno in cuil'impianto fotovoltaico è stato installato ovvero in un terreno limitrofo adesso, essendo sufficiente la disponibilità a qualsivoglia titolo (non solodominicale) del suddetto manufatto (Cass. 29754/24).2.11.Tanto premesso sulla necessità della correlazione tra impiantofotovoltaico e attività rurale, deve ritenersi che la censura non colga nelsegno, atteso che i giudici regionali hanno accertato che agli impiantifotovoltaici realizzati a terra su un terreno in località Monterazzanomontati su intelaiature metalliche si accede direttamente dalla stradavicinale di [OSCURATO:PERSONA] e sono dotati di cabina elettrica prefabbricata diconvogliamento dove sono posizionati due inverter e una cabina principaleper il conferimento dell’energia elettrica; i fondi sono completamenterecintati e dotati di sistema di videosorveglianza, fra i pannelli e larecinzione vi è una fascia di terreno destinata al passaggio dei mezzinecessari alla manutenzione dei pannelli che forma un corpo unico conNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’impianto stesso.

Aggiungendo che dalla conformazione degli impianti edalla estensione del terreno risultava che questi venivano utilizzatiesclusivamente per la produzione di energia elettrica e che difettava ladimostrazione che l’attività di produzione di energia elettrica fosseconnessa ad attività agricole esercitate dall’impresa in misura prevalente(cfr pag. 2 della sentenza impugnata).3.In altri termini, in mancanza di attività principale agricola, la produzionedi energia nella misura di 200KW non la rende per ciò solo collocabilenell’ambito agricolo; quindi, la produzione è imputabile all'imprenditoreagricolo (individuale o collettivo) se normalmente impiegata (conl'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attivitàagricola e costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3,c.c. (Cass. n.18844/2025).3.1.In particolare, nella fattispecie, quello che assume rilevo è il fondo,quale «risorsa primaria» dell’impresa agricola, anche quando sia utilizzatoper la collocazione degli impianti fotovoltaici.4.La critica si rivela altresì inammissibile, atteso che il vizio di violazionedi legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio disussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso; il motivo in esame critica laricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20264.1.Infatti le ricorrenti – nell’affermare che non rileva il rapporto dititolarità del terreno agricolo, purchè l’imprenditore agricolo ne abbia ladisponibilità, ritenendo che il carattere rurale venga automaticamentericonosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola, esercitandoanche su altri fondi, limitrofi acquistati o condotti in fitto della societàProdotto [OSCURATO:SOCIETA] - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudicea quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,introducendo una censura che non attiene all'esatta interpretazione dellanorma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice dimerito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sottol'aspetto del vizio di motivazione ovvero del travisamento della prova(cfr., ex plurimis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5,Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024).4.2.Quindi, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersiinammissibile, non essendo consentito alla parte censurare comeviolazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errorein cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza dovevapronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5,Sentenza n. 9185 del 21/04/2011; Cass. 10 luglio 2025, n. 18844; Cass.n. 29754/24, Cass. n. 30508/24).5.In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosil’infondatezza dei motivi, il ricorso non può trovare accoglimento.

Nulla vadisposto in ordine alle spese del giudizio.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rbo-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1710/2022 depositata il 12/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del30/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20261.Le società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima poidivenuta società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., impugnavano con distintiricorsi gli avvisi di accertamento con i quali l'Agenzia del Territorio avevamodificato la categoria catastale proposta dalle contribuenti perl'accatastamento di terreni agricoli occupati da impianti fotovoltaici,variando la categoria D/10 (categoria di ruralità) in D/1 (opifici).1.1.Con sentenza nr 219/2015, la CTP di Viterbo accoglieva i due ricorsiriuniti. Osservava che per le costruzioni strumentali, l'art 9 della legge nr133/1994 non faceva alcun riferimento alle dimensioni minimedell'azienda, ma solo all'obbligo dell'utilizzatore di destinazione allaproduttività dell'azienda agricola medesima. Rilevava che, nella specie, lesocietà rientravano tra le società agricole semplici e che la dimensionedegli impianti realizzati sopra le due unità immobiliari non superava lasoglia prevista per il disconoscimento di opifici rurali.1.2. Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entratechiedendo la riforma della decisione di primo grado.1.3.Con sentenza nr 2759/2017, la Corte regionale del Lazio dichiaraval'inammissibilità del gravame. Rilevava che l'Agenzia si era limitata ariproporre le stesse argomentazioni già esaminate in primo grado "senzaapportare nuove motivazioni da esaminare".1.4.Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione fondato su due motivi cui resistevano con controricorso lecontribuenti, le quali proponevano anche un motivo di ricorso incidentaleavverso la statuizione di compensazione delle spese di appello.1.5.Questa Corte, con ordinanza n. 1323/2020, cassava la sentenza.Riassunto il giudizio, la CTR del Lazio accoglieva l’impugnazioneconfermando la legittimità degli avvisi.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20261.6. Per la cassazione di detta pronuncia ricorrono unitariamente lesocietà indicate in epigrafe, articolando due motivi, illustrati nelle memoriedifensive depositate in prossimità dell’udienza.1.7. L’agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso deduce l'illegittimità della sentenza per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti in relazione all'articolo 360, primo comma n. 5c.p.c.; Omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di motivazione degliavvisi di accertamento . Si afferma che il giudice di prime cure non avevadeciso su tutte le domande formulate dalle società ricorrenti in quantonulla aveva statuito in ordine all'eccezione relativa al difetto dimotivazione degli avvisi opposti, atteso che nella scheda-relazioneallegata all’atto opposto, l'amministrazione finanziaria rilevava l'assenzadei requisiti di ruralità senza fornire però motivazione alcuna;l'amministrazione finanziaria aveva disatteso integralmente gli elementi difatto indicati dalla società contribuente non riconoscendo il carattere diruralità ai beni oggetto di classamento e dunque la divergenza tra renditaproposta e rendita attribuita non derivava da una variazione tecnica sulvalore economico di beni cassati ma da una valutazione errata sulcarattere rurale dei beni medesimi.Si obietta che neppure il giudice di appello si sia pronunciato sullasuddetta eccezione.1.1.La censura non supera il vaglio di ammissibilità.1.2.Con controricorso e ricorso incidentale depositato nel giudiziorubricato al n. Rg 29233/2017, le società riproposero solo le questioniconcernenti il rapporto di connessione tra la produzione di energiaNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026elettrica da impianti fotovoltaici e le attività agricole ai sensi dell’art. 2135c.c. e dell’art. 1, comma 423, legge n. 266/2006, senza censurare lasentenza impugnata per l’eventuale omessa pronuncia sul motivo inerentela carenza motivazionale degli avvisi. La mancata riproposizione di unadomanda o eccezione, già assorbita nei gradi di merito, nel ricorso ocontroricorso in cassazione comporta la rinuncia alla stessa e, nel giudiziodi rinvio, il giudice non può riesaminare questioni non espressamentesollevate, salvo quelle rilevabili d'ufficio, operando il principiodel giudicato.1.3. Inoltre, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione allamotivazione dell’atto impositivo, di cui si lamenta l’inadeguatezza per lacarente esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche»che hanno determinato la decisione dell’amministrazione finanziaria exart. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Invero, in base alprincipio di autosufficienza del ricorso per cassazione, evincibile dall'art.366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di unacommissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizioespresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il qualenon è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione,comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che logiustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'attostesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riportitestualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumonoerroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine diconsentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sullasuddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra letante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez.5^, 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n.28570; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; Cass., Cass., Sez.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20265^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n.14905; Cass., Sez. 5^, 30 novembre 2023, n. 33442; Cass., Sez. 5^, 26agosto 2024, n. 23105). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per ilgiudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell’attoimpositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogniSez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570).2.Il secondo strumento di ricorso, proposto ai sensi dell'articolo 360,primo comma, n. 3, c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazionedegli articoli 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266, 2135 c.c.,32 e 34 TUIR, nonché la violazione degli articoli 9, comma 3 e 3 bis deld.l. n. 557/1993 e nell'articolo 1, comma 369, della legge n. 296/2006 ;per avere il decidente affermato che le contribuenti dovevano provareche l’attività di produzione di energia elettrica era connessa alle altrelimitazione di tale produzione di energia nella misura di 200KW nonconsente la ricollocazione nell’ambito agricolo, in mancanza dell’attivitàagricola principale. Anche nel caso di produzione di energia entro i limitiprevisti ai fini IRPEF e Ires, dell'energia prodotta, come nel caso di specie,resta necessario l’esercizio di un’attività agricola . Si evidenzia che sidefiniscono agricole per definizione la coltivazione del fondo, laselvicoltura e l’allevamento del bestiame, secondo il disposto dell’art. 2135c.c., ed attività connesse ai sensi del terzo comma della medesimadisposizione le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolodirette alla manipolazione conservazione e trasformazione evalorizzazione che abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentementedalla coltivazione del fondo o dall’allevamento degli animali nonché lestrette attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediantel’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’aziendanormalmente impiegate nell’attività agricola esercitata. Infatti, l'impiantoNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026fotovoltaico di cui si discute è di proprietà della società appellata cheesercita un'impresa agricola ed ha costruito l'impianto a seguitodell'acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietà della societàagricola [OSCURATO:PERSONA] alla quale è stato concesso in leasingl'impianto.Tuttavia, il giudice di merito non ha considerato: a) che la produzione dienergia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico costituiva "attivitàconnessa" all'attività agricola esercitata dalla "[OSCURATO:PERSONA]"; b) chequest'ultima era imprenditore agricolo; c) che la produzione e la cessionedi energia elettrica mediante l'impianto fotovoltaico generavano redditoagrario in capo alla "[OSCURATO:PERSONA]"; d) l'impianto fotovoltaicocostituiva fabbricato rurale. Secondo l’assunto delle società, per lecostruzioni strumentali non vi è alcun riferimento a dimensioni minimedell’azienda agricola ma solo l’obbligo di destinazione all’attività agricolada parte dell’utilizzatore degli immobili. In altri termini, la produzione ecessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempreproduttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW dipotenza nominale installata .2.1. La censura non merita accoglimento.2.2.Questa Corte ha recentemente affermato, ai soli fini delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali, il principio che gli impianti fotovoltaici digrande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrreenergia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sonoconsiderati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessionestrutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterliritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilitàdi rimozione ed installazione in altro luogo (Cass., Sez. 5, 14 marzo 2024,n. 6480), sul presupposto che la messa in opera di un impianto diNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026apprezzabili dimensioni, ivi compresa l'integrazione tra i diversi elementi eil loro allacciamento alla rete elettrica nazionale, lascia, infatti,presupporre un collegamento con il luogo in cui lo stesso è impiantatofunzionale ad una duratura utilizzazione del bene in quel determinatoposto mentre la precarietà dell'ancoraggio al suolo e l'esportabilità nonpuò in alcun modo comportare un'alterazione dell'originaria funzionalità .Tale ricostruzione risulta del resto conforme alla lettura dell'art. 812 cod.civ., in base alla quale la natura mobiliare o immobiliare di un bene vaconsiderata - al di là della conservazione o meno della sua individualitàfisica a seguito dell'immobilizzazione - essenzialmente in ragione degliinteressi che sullo stesso si appuntano. Pertanto, pur non perdendo ilpannello "immobilizzato" la propria identità reale (nel senso che, rispettoall'immobile cui è unito, rimane un'entità oggettivamente distinta), la suacondizione di connessione funzionale con il suolo, conseguente al suoancoraggio alla struttura di sostegno nell'ambito di un parco fotovoltaico,ne modifica la considerazione giuridica (v. Cass. n.29754/2024).2.3.Venendo al caso di specie, la questione controversa attiene alriconoscimento della "ruralità" (con la conseguente attribuzione dellaclassificazione in categoria D/10) ad un impianto fotovoltaico realizzato sulterreno sottostante (ove, cioè, il suddetto impianto è statosuccessivamente costruito), il cui diritto di superficie era stato ceduto adun terzo e la cui proprietà apparteneva ad una società esercente l'attivitàagricola.2.4. A tal proposito, l'art. 1 , comma 423, della legge 23 dicembre 2005,n. 266 , nel testo vigente ratione temporis, stabiliva che "(...) laproduzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabiliagroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzionivegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimiciderivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondoNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse aisensi dell' articolo 2135 , terzo comma, del codice civile e si consideranoproduttive di reddito agrario (...)". Si rammenta che, nel dichiararel'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 ,comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 , nel testo anteriorealle modifiche apportate dall' art. 22 , comma 1, del D.L. 24 aprile 2014,n. 66 , convertito, con modificazioni, dall' art. 1 , comma 1, della legge 23giugno 2014, n. 89 , e dell' art. 1 , comma 1093, della legge 27 dicembre2006, n. 296 , in riferimento agli artt. 2 , 3 e 53 Cost., il giudice delleleggi ( Corte Cost., 24 aprile 2015, n. 66 ) ha precisato che: "Il legislatoresi preoccupa, peraltro, di perimetrare la categoria delle attività connesse,ricorrendo al principio della "prevalenza" dell'attività propriamente agricolanell'economia complessiva dell'impresa. E questa condizione,contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, riguarda tutte leda fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, anche se per quest'ultimanon vi è una espressa indicazione in tal senso nel citato comma 423.Difatti, la norma base della materia, non a caso richiamata sia da questocomma che dall' art. 2 del D.Lgs. n. 99 del 2004 , è l' art. 2135 c.c..2.5.È la norma codicistica che individua in termini generali la categoria,specificando, al terzo comma, che si intendono connesse: "le attività,esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione,conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione cheabbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazionedel fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attivitàdirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente diagricola esercitata (...). Ebbene, secondo l’assunto delle ricorrenti, inquanto titolari di aree agricole, l’impianto fotovoltaico costituisce attivitàconnessa ai sensi dell’art. 2135 c.c.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20262.6.Ciò che deve rilevare è il fondo, quale "risorsa" primaria dell'impresaagricola, che, anche quando sia utilizzato per la collocazione degli impiantifotovoltaici, insieme alle eventuali superfici utili degli edifici addetti alfondo, deve comunque risultare "normalmente impiegata" nell'attivitàagricola. Del resto, il requisito risulta immanente al concetto stesso diconnessione ed è coerente con la ratio dell'intera normativa in materia,volta a riconoscere un regime di favore per l'impresa agricola pur inpresenza dell'esercizio di attività connesse, purché queste ultime nonsnaturino la stessa impresa, contraddicendone la vocazione agricola".2.7.Secondo la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 6 luglio2009, n. 32/E l’impianto fotovoltaico è un'attività connessa "atipica", inquanto il suo svolgimento non richiede all'imprenditore agricolo l'impiegodi prodotti derivanti dalla coltivazione del fondo e trattandosi di attivitàagricola "connessa" presuppone, comunque, un collegamento con l'attivitàagricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terrenicoltivati e distinti in catasto con attribuzione di reddito agrario. Inparticolare, i terreni, di proprietà dell'imprenditore agricolo o, comunquenella sua disponibilità, devono essere condotti dall'imprenditore medesimoed essere ubicati nello stesso Comune ove è sito il parco fotovoltaico,ovvero in Comuni confinanti.2.8.Per rispettare la ratio della disposizione si rende, inoltre, necessarioindividuare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola checonsentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività privedi un significativo rapporto con l'attività agricola stessa. Riguardo airequisiti oggettivi che devono essere soddisfatti affinché la produzione dienergia da fonti fotovoltaiche possa essere assimilata ad attività agricolaconnessa, la nota indirizzata all'Agenzia delle Entrate dal Ministero dellePolitiche Agricole e Forestali il 27 luglio 2008, n. 3896, ha precisato (par.4) che: "1. la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessaall'attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente iprimi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerataconnessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazionearchitettonica o da impianti parzialmente integrati, come definitidall' articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007 , realizzati su strutture aziendaliesistenti. b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa laproduzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volumed'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Dettovolume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogatiper la produzione di energia fotovoltaica; c) "entro il limite di 1 MW perazienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terrenoutilizzato per l'attività agricola".2.8.Di qui la conclusione che "agli immobili ospitanti le installazionifotovoltaiche, censiti autonomamente e per i quali sussistono i requisitiper il riconoscimento del carattere di ruralità, nel caso in cui ricorral'obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi degli articoli 20 e 28 del regiodecreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito, con modificazioni,dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249 ), è attribuita la categoria "D/10 -fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole",introdotta con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.139 , con rendita determinata secondo le consuete disposizioni di prassi".2.9.L'esistenza dell'azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dall'art.9, comma 3, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 5574,presuppone che il fondo deve avere superficie non inferiore a 10.000 metriquadrati (fatta eccezione per alcune fattispecie, in relazione alle quali talelimite è ridotto a 3.000 metri quadrati), fermo restando che le particelleNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026interessate debbono essere iscritte al catasto terreni con attribuzione direddito agrario; - che sia soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamatiai punti 1 e 2 del citato paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009. Lanorma in esame consente che l'imprenditore agricolo o la società agricolapurché titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento sulterreno ( avente le caratteristiche sopra descritte), detenga sulla base diun "titolo idoneo" un fabbricato strumentale alle attività agricole ai sensidell' art. 32 , comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 su cui puòottenere il riconoscimento della "ruralità" del predetto fabbricato aglieffetti fiscali.2.10.Tale ragionamento è destinato a valere anche nel caso in cuil'imprenditore agricolo non sia proprietario, ma mero utilizzatoredell'impianto fotovoltaico in forza di un diritto di superficie sul fondoagricolo purché l'energia elettrica prodotta da quest'ultimo sia destinata asupportare l'attività agricola esercitata sul medesimo terreno in cuil'impianto fotovoltaico è stato installato ovvero in un terreno limitrofo adesso, essendo sufficiente la disponibilità a qualsivoglia titolo (non solodominicale) del suddetto manufatto (Cass. 29754/24).2.11.Tanto premesso sulla necessità della correlazione tra impiantofotovoltaico e attività rurale, deve ritenersi che la censura non colga nelsegno, atteso che i giudici regionali hanno accertato che agli impiantifotovoltaici realizzati a terra su un terreno in località Monterazzanomontati su intelaiature metalliche si accede direttamente dalla stradavicinale di [OSCURATO:PERSONA] e sono dotati di cabina elettrica prefabbricata diconvogliamento dove sono posizionati due inverter e una cabina principaleper il conferimento dell’energia elettrica; i fondi sono completamenterecintati e dotati di sistema di videosorveglianza, fra i pannelli e larecinzione vi è una fascia di terreno destinata al passaggio dei mezzinecessari alla manutenzione dei pannelli che forma un corpo unico conNumero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026l’impianto stesso. Aggiungendo che dalla conformazione degli impianti edalla estensione del terreno risultava che questi venivano utilizzatiesclusivamente per la produzione di energia elettrica e che difettava ladimostrazione che l’attività di produzione di energia elettrica fosseconnessa ad attività agricole esercitate dall’impresa in misura prevalente(cfr pag. 2 della sentenza impugnata).3.In altri termini, in mancanza di attività principale agricola, la produzionedi energia nella misura di 200KW non la rende per ciò solo collocabilenell’ambito agricolo; quindi, la produzione è imputabile all'imprenditoreagricolo (individuale o collettivo) se normalmente impiegata (conl'utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse aziendali) nell'attivitàagricola e costituisce attività connessa ai sensi dell'art. 2135, comma 3,c.c. (Cass. n.18844/2025).3.1.In particolare, nella fattispecie, quello che assume rilevo è il fondo,quale «risorsa primaria» dell’impresa agricola, anche quando sia utilizzatoper la collocazione degli impianti fotovoltaici.4.La critica si rivela altresì inammissibile, atteso che il vizio di violazionedi legge consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nellafattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio disussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice dimerito sia considerato fermo ed indiscusso; il motivo in esame critica laricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e lavalutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare lefonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018).Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/20264.1.Infatti le ricorrenti – nell’affermare che non rileva il rapporto dititolarità del terreno agricolo, purchè l’imprenditore agricolo ne abbia ladisponibilità, ritenendo che il carattere rurale venga automaticamentericonosciuto alla costruzione strumentale all’attività agricola, esercitandoanche su altri fondi, limitrofi acquistati o condotti in fitto della societàProdotto [OSCURATO:SOCIETA] - allega un'erronea ricognizione, da parte del giudicea quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa,introducendo una censura che non attiene all'esatta interpretazione dellanorma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice dimerito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sottol'aspetto del vizio di motivazione ovvero del travisamento della prova(cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5,Sentenza n. 26110 del 30/12/2015; sul travisamento S.U. n.5792/2024).4.2.Quindi, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersiinammissibile, non essendo consentito alla parte censurare comeviolazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errorein cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione diun fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza dovevapronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5,Sentenza n. 9185 del 21/04/2011; Cass. 10 luglio 2025, n. 18844; Cass.n. 29754/24, Cass. n. 30508/24).5.In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosil’infondatezza dei motivi, il ricorso non può trovare accoglimento. Nulla vadisposto in ordine alle spese del giudizio. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 27184/2022Numero sezionale 3739/2026Numero di raccolta generale 15409/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 30aprile 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15409/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris