CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1982
Cassazione n. 34175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 13/02/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe con la quale il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Ufficio il 21 agosto 2025 in punto di remissione del debito nei confronti del detenuto [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso; rilevato che: residua la controversia in relazione alla parte dell'ordinanza riferita al diniego della remissione del debito in relazione al titolo n. 1) di cui al provvedimento impugnato, ovvero l'esecuzione della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia del 27 marzo 2009 rispetto alla quale ha assunto rilievo specificamente ostativo della chiesta remissione (sotto il profilo della irregolarità della condotta carceraria) l'illecito disciplinare del 2 luglio 2012 al quale ha fatto seguito la sanzione della esclusione dalle attività in comune per dieci giorni; alla luce della valutazione complessiva dell'episodio, anche correlato alla figura complessiva del condannato, ai reati per i quali lo stesso è stato detenuto e al comportamento successivo alla detenzione il Magistrato di sorveglianza ha formulato un giudizio negativo in ordine alla condotta carceraria, elemento, di per sé, ostativo alla chiesta remissione; nell'atto introduttivo del presente giudizio di legittimità, lungi dal contestare la sussistenza e la rilevanza del rilievo disciplinare, il ricorrente lamenta l'indebita valorizzazione della condotta posta in essere successivamente alla remissione in libertà; considerato che: secondo la giurisprudenza di questa Corte, «ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria, egli abbia mantenuto una condotta regolare la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato» (Sez. 1, n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello, Rv. 281753 - 01); nel caso di specie, la ratio decidendi, va individuata nella valorizzazione dell'illecito disciplinare rispetto al quale la condotta posta in essere dal ricorrente in epoca successiva alla remissione in libertà è stata reputata meramente confermativa della mancanza di correttezza del comportamento carcerario, senza che sia stato attribuito ad esso un rilievo decisivo; 2ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara in P.Q.M