CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33563/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 maggio 1971 avverso la sentenza resa il 16 dicembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e condannare il ricorrente alle spese del grado di giudizio in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, per quel che qui rileva, riformando la sentenza rese il 17 settembre 2015 dal GUP del Tribunale di Bari che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati di truffa e estorsione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa perché estinto per prescrizione e ha affermato la sua responsabilità in ordine al reato di estorsione condannandolo, con la diminuente del rito abbreviato, alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidarsi in separata sede. Si addebita all'imputato di avere indotto la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] a stipulare un contratto di mutuo in suo favore, garantendo che avrebbe pagato le rate, e di essersi poi sottratto a tale impegno, con corrispondente ingiusto profitto; di avere poi costretto la stessa, mediante minaccia anche di morte, a non avanzare pretese in ordine al rimborso dell'importo delle rate del mutuo contratto nel suo interesse, con corrispondente danno. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 violazione degli articoli 125,530,533 e 546 in relazione al mancato adempimento dell'obbligo di motivazione rafforzata gravante sul giudice di appello in caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado e vizio della motivazione. Il ricorrente premette che il GUP del Tribunale di Bari aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reati contestatigli ai sensi dell'art. 530 cpv. cod. proc.pen. perché il fatto non costituisce reato, ritenendo inattendibili le accuse formulate dalla persona offesa. La Corte ha provveduto ad ascoltare nuovamente la persona offesa e l'unica teste di riferimento [OSCURATO:PERSONA] e non anche gli imputati e all'esito ha riconosciuto la penale responsabilità del ricorrente, ritenendo che non sussistano dubbi sulla attendibilità della Franzese sia perché confermata dalla teste Transazione, sia perché l'imputato non ha reso una versione alternativa; ha di conseguenza affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione ritenendo integrati gli estremi della fattispecie estorsiva e in particolare la costrizione della vittima. La motivazione impugnata non possiede i caratteri della motivazione rafforzata necessaria per ribaltare la pronunzia assolutoria di primo grado. 2.2 violazione dell'art. 192 cod. proc.pen. per l'errata valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e della test Transazione e vizio di motivazione poiché la corte non ha considerato che la persona offesa è costituita parte civile in questo giudizio, era legata da una relazione sentimentale finita e il padre intratteneva una relazione con la ex moglie dell'odierno ricorrente, tutti elementi che a giudizio della difesa concorrono a palesare l'inattendibilità del narrato della persona offesa. A sostegno di tale assunto la difesa fa presente che la Franzese ha dichiarato di non avere ricevuto lettura dell'atto di mutuo stipulato dal notaio in presenza di testimoni. Allo stesso modo la teste Transazione non può essere ritenuta attendibile poiché ha candidamente riconosciuto di avere letto tutti gli atti del processo prima di essere sottoposta all'esame dibattimentale. 2.3 Violazione dell'articolo 629 cod.pen. per mancanza degli elementi costitutivi del reato in quanto la stipula del mutuo e l'accredito dei soldi è avvenuto solo in capo alla persona offesa e non ci sono evidenze di accordi tra le parti di accollo delle rate e il profitto presunto sarebbe sganciato da qualunque ipotesi di minaccia poiché l'eventuale dazione dell'importo del mutuo sarebbe avvenuta senza alcuna costrizione. Le minacce lamentate sono prive di riferimenti temporali certi e sarebbero successivi al versamento della somma del mutuo. 2.4 violazione degli articoli 111 e 117 della Costituzione, 6 della Cedu in relazione alla mancata assunzione dell'esame dell'imputato da parte del giudice di appello che abbia riformato la sentenza di assoluzione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato con la pronunzia n.20903 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] che integra una violazione del diritto all'equo processo l'omesso esame dell'imputato in caso di condanna in appello preceduta da un'assoluzione in primo grado, come è avvenuto nel giudizio in esame: [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché avanza censure manifestamente infondate o mira ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto che esula dalla competenza di questa Corte. La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 1.1 Il primo motivo, con cui si lamenta il difetto di motivazione rafforzata nella sentenza che ha operato il ribaltamento del giudizio assolutorio, è manifestamente infondato. Il tribunale ha affermato di non poter ravvisare gli elementi costitutivi del reato di estorsione perché la persona offesa non è pienamente attendibile, in quanto debole e condizionata dalla relazione sentimentale che intratteneva con l'imputato ma soprattutto poiché le minacce anche di morte dalla stessa riferite, le venivano rivolte quando avanzava all'imputato le richieste di pagamento delle rate del mutuo contratto nel suo interesse. Il tribunale, ha ritenuto che non sussistevano ragioni giuridiche per ritenere che Mitrano dovesse farsi carico del pagamento delle rate del mutuo sottoscritto unicamente dalla Franzese e ha di conseguenza escluso il reato estorsivo, mancando l'ingiusto profitto. La corte invece dopo avere valutato positivamente la attendibilità della persona offesa, anche alla stregua delle dichiarazioni e delle conferme ricevute dalla teste Transizione, ha ritenuto che Mitrano avesse l'obbligo di rimborsare alla Franzese le rate sostenute per la restituzione del mutuo contratto nel suo esclusivo interesse, in ragione dell'impegno assunto verbalmente con la stessa, sicchè le minacce dirette ad evitare che la stessa reiterasse le richieste di rimborso devono ritenersi dirette a perseguire un ingiusto profitto con altrui danno. 1.2 La quarta censura che per ragioni di esposizione sistematica è bene esaminare per seconda è manifestamente infondata . Alla luce della sentenza della Corte Edu richiamata dal ricorrente , questa Corte ha avuto modo di precisare che nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, il giudice di appello ha l'obbligo di procedere all'esame dell'imputato, anche se non sia comparso e non abbia chiesto di essere sentito, nel solo caso in cui effettui un diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive dallo stesso rese in precedenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta e in linea con la giurisprudenza convenzionale la decisione dei giudici di appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di primo grado e senza procedere al suo esame, avevano condannato l'imputato, che era rimasto assente e non- aveva mai reso dichiarazioni). (Sez. 5 - , Sentenza n. 47794 del-11/11/2022 Ud. (dep. 16/12/2022 ) Rv. 283981 - 01). Nel caso in esame l'imputato non si è sottoposto all'esame e non si è neppure presentato in udienza, pertanto il giudizio di colpevolezza non si fonda sulle sue dichiarazioni e non sussiste alcun obbligo per la corte di effettuare il suo esame, anche alla stregua della giurisprudenza convenzionale.. 1.3 La seconda censura in ordine alla inattendibilità della persona offesa è manifestamente infondata poiché la corte espone con articolate e congrue argomentazioni, non manifestamente illogiche e conformi ai criteri di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, le ragioni per cui ritiene di riconoscere credibilità al narrato della persona offesa, nonostante l'innegabile presenza di alcune smagliature nel suo racconto, che tuttavia afferma non incidere sul nucleo essenziale della vicenda; il collegio di appello ha sottolineato il carattere debole e l'atteggiamento succube della Franzese che si era fatta convincere e circuire dai fratelli Mitrano, anche in ragione del legame sentimentale con l'imputato; l'indiretta conferma ricevuta dalla teste Transazione, i riscontri oggettivi emersi in ordine al mutuo e l'assenza di una smentita della ricostruzione accusatoria ad opera del Mitrano, che non ha mai reso una versione alternativa della vicenda. 1.4 La terza censura in ordine alla sussistenza degli estremi del reato di estorsione è infondata . La corte ha fondato la condanna del Mitrano sulle accuse formulate dalla persona offesa che anche da sole possono ritenersi sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza. In ragione delle stesse si addebita all'imputato di avere rivolto minacce alla persona offesa al fine di indurla a rinunciare alle sue pretese di essere sollevata dall'onere economico di pagamento delle rate di mutuo da lei contratto nel loro interesse. La Corte afferma sinteticamente a pagina 12 della sentenza che l'imputato ha più volte minacciato di morte la Franzese perché pagasse le rate del mutuo, ma tale motivazione va intesa nel senso corretto. Non vi è dubbio che la donna fosse giuridicamente obbligata a pagare le rate di mutuo, ma la costrizione esercitata dal Mitrano era diretta ad evitare che la stessa potesse reiterare le sue richieste di essere sollevata dall'impegno economico gravante su di lei, attraverso il rimborso delle stesse nel rispetto dell'impegno assunto, sia pure informalmente, e tale versione dei fatti non è mai stata contestata dal ricorrente. La difesa appunta le sue critiche sull'assenza di prova dell'esistenza di un diritto di credito in favore della Franzese per gli importi del mutuo erogato in suo favore e utilizzati dal Mitrano, ma l'ingiusto profitto è costituito da quanto le era stato carpito approfittando della sua debolezza e le minacce erano dirette ad evitare che la stessa potesse agire, anche solo rivolgendosi al padre avvocato , per ottenere la restituzione delle somme di cui si era appropriato l'imputato.Ricorrono pertanto gli elementi tipici dell'estorsione in quanto Mitrano ha cercato con le minacce confermate anche dalla teste Transizione di impedire alla persona offesa di agire, anche coinvolgendo il padre avvocato, per recuperare gli importi delle somme di cui si era appropriato con frode e inganno. Alla luce di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. L'imputato deve essere di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda che si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 €, e nel rispetto del principio di soccombenza anche alla rifusione in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in questo grado di giudizio che il collegio ritiene di liquidare in complessivi 4.000 C oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro quattromila , oltre accessori di legge. Roma 9 giugno 2