CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroMedcenter [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle [OSCURATO:PERSONA] n.161, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 133/2025pubblicata in data 24/02/2025, n.r.g. 360/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 27/10/2020, quando era stato licenziato per scarsorendimento (aver movimentato soltanto n. 4,47 contenitori ogni ora di lavoro,al di sotto della media di 6,3 degli altri dipendenti; aver tenuto questacondotta in modo abituale) e per ragioni disciplinari aggravate dalla recidivaNumero registro generale 9980/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 8740/2026Data pubblicazione 08/04/2026come da lettera di contestazione del 17/10/2020 (aver ritardato l’attivazioneo anticipato la disattivazione dell’apparecchio che consentiva di verificarel’inizio o la fine della prestazione lavorativa), integranti un giustificato motivosoggettivo.Egli adìva il Tribunale di Palmi, eccependo la violazione del principio diimmediatezza della contestazione disciplinare, l’insussistenza del fattoaddebitatogli e comunque la previsione, nell’art. 34 CCNL, di una sanzioneconservativa per i ritardi. Chiedeva quindi la reintegrazione nel posto di lavoroe la connessa condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria.2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommariaintrodotta dalla legge n. 92/2012, il Tribunale rigettava l’impugnazione dellicenziamento. L’opposizione del lavoratore veniva ugualmente rigettata.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilreclamo interposto dal Pantano.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è vero che lo standard di prestazione media oraria di 6,3 containers/oranon è stato mai oggetto di pattuizione né individuale, né collettiva, néche sia stato mai comunicato al dipendente;b) ma è altresì vero che ciò non impedisce al datore di lavoro di riscontrarelo scarso rendimento e di procedere al licenziamento, come insegna laCorte di cassazione, purché sia imputabile al lavoratore e vi siaun’enorme sproporzione rispetto alla media attività dei colleghi di lavorosvolgenti identiche mansioni, da valutare in un congruo lassotemporale;c) nel caso in esame il periodo considerato (dal 1^ maggio al 18 agosto2020) non è ampio bensì circoscritto; inoltre la prestazione resa dalPantano di 4,47 containers/ora si discosta di meno del 30% dalla mediadi 6,3 dei suoi colleghi, dunque non integra la necessaria abnormità;d) ne consegue che non può dirsi sussistente lo scarso rendimentorilevante ai fini del licenziamento;e) con riguardo, poi, alle condotte disciplinarmente rilevanti(ritardi/anticipi rispetto all’orario di lavoro e/o all’orario di inizio e fineturno), previste dall’art. 33 CCNL e rispetto alle quali è stata contestataNumero registro generale 9980/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 8740/2026Data pubblicazione 08/04/2026anche la recidiva, quelle contenute nella lettera di contestazionedisciplinare sono 27;f) la distinzione pretesa dal lavoratore fra ritardi sull’orario di lavoro eritardi sull’accensione del mezzo non è decisiva, poiché non vi è alcundato normativo o pattizio che possa far ritenere rilevante la prima edirrilevante la seconda;g) l’istruzione aziendale 9.0.13 rev. 1.5 del 25/03/2011 regolamenta conprecisa parametrazione oraria il cambio turno;h) pertanto la reiterata violazione degli orari così regolamentati integra laviolazione dell’obbligo di collaborazione con l’organizzazione aziendaleex art. 2094 c.c. e del dovere di diligenza ex art. 2104 c.c., per avereil dipendente reiteratamente omesso l’osservanza delle disposizioniimpartite per l’esecuzione del lavoro;i) tutti gli episodi relativi ai ritardi nell’accensione o agli anticipi nellospegnimento del mezzo hanno inciso sulla complessiva durata equantità della prestazione lavorativa;j) l’art. 34 CCNL prevede come condotta disciplinarmente rilevante quelladel lavoratore che, senza giustificato motivo, ritardi l’inizio del lavoro(da intendersi come effettivo avvio della prestazione lavorativa e noncome arrivo sul luogo di lavoro) o lo sospenda o ne anticipi lacessazione;k) il numero di ore lavorate in meno è stato quindi pari a 43,06;l) dalla prova testimoniale non è risultata in alcun modo dimostrata la tesidifensiva del lavoratore, secondo cui i ritardi – tutti o alcuni di essi –fossero imputabili non a lui bensì all’organizzazione aziendale;m) in ogni caso l’elevato numero di ritardi nell’inizio dell’attività, nelristretto arco temporale di riferimento (1^ maggio – 18 agosto 2020)rende arduo poter ritenere che il lavoratore fosse incappato negliinconvenienti da lui dedotti in tutte le innumerevoli circostanze in cui sierano verificati i ritardi;n) inoltre, il non provato deficit di organizzazione aziendale poteva avercausato ritardi, ma nessuna apporto causale avrebbe potuto mai avererispetto alle numerose anticipate interruzioni della prestazionelavorativa;Numero registro generale 9980/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 8740/2026Data pubblicazione 08/04/2026o) il principio di immediatezza e di tempestività della contestazione vainteso in senso relativo, ben potendo essere compatibile con unintervallo di tempo più o meno lungo, qualora l’accertamento dei fatti ela loro valutazione richiedano uno spazio temporale maggiore, comeinsegna la Corte di Cassazione;p) considerato che il periodo oggetto di contestazione disciplinare va dal1^ maggio al 18 agosto 2020, la lettera di contestazione del17/10/2020 può dirsi senza dubbio tempestiva, una volta evidenziatoche solo una valutazione complessiva poteva dare conto delle numeroseore di improduttività;q) quanto alle sanzioni adottabili, l’art. 35 A, lett. I, CCNL lavoratoriportuali prevede il licenziamento con preavviso per recidiva inqualunque delle mancanze contemplate nell’art. 34, con l’unico limitedel venir meno della rilevanza della recidiva decorso un anno; nel casodi specie le sanzioni disciplinari irrogate al lavoratore nell’ultimo annosono state ben tre sospensioni per assenze ingiustificate;r) trattasi di due precedenti condotte disciplinarmente rilevanti ai sensidell’art. 34 CCNL, che punisce anche con la sospensione il lavoratoreche non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo;s) la terza condotta era un ritardo di oltre tre ore nell’inizio turno,giustificato con un improvviso malore per il quale il lavoratore rifiutòogni accertamento nell’immediatezza e di cui non è stata data provaalcuna, sicché, ai sensi dell’art. 34 cit., posto che il mancatoaccertamento dello stato di malessere per fatto imputabileesclusivamente al lavoratore integra l’assenza di giustificato motivo,sussiste anche la condotta del ritardo colpevole dell’inizio del lavoro;t) le plurime condotte integrano un comportamento in violazionedell’obbligo di collaborazione con il datore di lavoro e di rispettarne ledirettive; la reiterazione delle medesime condotte rivela un intensoelemento intenzionale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.Numero registro generale 9980/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 8740/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” degli artt. 7 L. n. 300/1970 e 33 CCNLlavoratori portuali sotto il profilo del principio di immediatezza dell’addebito.Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato.La valutazione di immediatezza presuppone un tipico accertamento di fatto,in quanto tale riservato al giudice di merito e insindacabile in sede dilegittimità, qualora – come nella specie – adeguatamente motivato. Alriguardo la Corte territoriale ha evidenziato sia la necessità di sottoporre adaccertamento un arco temporale significativo (maggio-agosto 2020), sia lanecessità di sottoporre a valutazione i dati così risultati accertati, al fine diassumere la più ponderata decisione di esercizio del potere disciplinare. Edha quindi ritenuto che l’avvio del procedimento disciplinare con lacontestazione del 17/10/2020 fosse tempestivo.Inoltre, dal contenuto del reclamo come riportato dalla Corte territoriale sievince che il lavoratore, contrariamente al suo assunto, aveva avuto pienapossibilità di difesa, adducendo specifiche circostanze “esterne”, a lui nonimputabili, che a suo avviso avevano determinato i ritardi nell’inizio del lavoro.Ciò esclude, dunque, che vi sia stato un pregiudizio al suo diritto di difesa,solo astrattamente prospettato nello sviluppo del motivo.Infine sono inammissibili le ulteriori censure relative al contestato “scarsorendimento”, per difetto di soccombenza e quindi di interesse, avendo la Corteterritoriale ritenuto non significativi sia l’arco temporale considerato (maggio-ottobre 2020), sia la percentuale di discostamento del rendimento medio dellavoratore rispetto a quello dei suoi colleghi con le medesime mansioni equindi insussistente lo scarso rendimento.2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” degli artt. 2106 c.c., 33 e 34 CCNL lavoratoriportuali sotto il profilo del principio di proporzionalità tra fatto contestato esanzione addebitata. In particolare addebita alla Corte territoriale di non averconsiderato che, secondo le previsioni del contratto collettivo, la sanzioneespulsiva deve essere limitata ai soli casi di maggiore gravità.Numero registro generale 9980/2025Numero sezionale 168/2026Numero di raccolta generale 8740/2026Data pubblicazione 08/04/2026Il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza e quindi di specificità,motivazionale, in cui la Corte territoriale ha evidenziato la sussistenza dellarecidiva per ben tre sanzioni irrogate nell’anno precedente e la sua precipuarilevanza proprio in termini di gravità delle ulteriori condotte oggetto dicontestazione disciplinare ai sensi dell’art. 35 A, lett. l), CCNL lavoratoriportuali, che commina il licenziamento con preavviso per quelle condotte che,pur altrimenti punibili con sanzione conservativa, siano aggravate dallarecidiva.3.- Con il terzo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli acritica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., il ricorrente lamenta“violazione e falsa applicazione” dell’art. 35, lett. l), CCNL lavoratori portuali,per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente e rilevante la recidiva ancheoltre un anno dalla loro comminazione.Il motivo è inammissibile, poiché di tale eccezione non vi è traccia nellasentenza impugnata, sicché la questione appare nuova e perciò inammissibile,né il ricorrente ha adempiuto l’onere di specificare se, dove, come e quandoabbia posto quella questione.4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data14/01/2026. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]