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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24997/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia respingeva l'istanza di concessione della liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo e attualmente in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter ord. pen.

Boatto è stato condannato per un triplice omicidio e per numerosi reati commessi come diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], capo della cd.

Mala del Brenta, associazione di stampo mafioso.

Nei suoi confronti era stata riconosciuta la "collaborazione impossibile".

Trattasi di soggetto ottantenne, già ammesso alla semilibertà.

Il Tribunale dava atto dell'impossibilità del condannato di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, osservando, tuttavia, che non risultava che lo stesso avesse posto in essere condotte riparative del danno, neppure sotto il profilo della manifestazione di solidarietà umana, in particolare nei confronti dei parenti delle vittime degli omicidi.

Quanto al requisito del sicuro ravvedimento del condannato, il Tribunale di Sorveglianza dava atto che il Prefetto di Venezia aveva riferito di non avere elementi per affermare o negare collegamenti attuali del condannato con la criminalità organizzata, mentre la DDA di Venezia aveva espresso parere contrario, evidenziando l'assenza di una effettiva resipiscenza del soggetto.

Alla luce dei dati emergenti dalla lunga detenzione, il Tribunale di Sorveglianza riteneva che non fosse certo il ravvedimento del condannato: alcuni episodi, anche recenti, lasciavano margini di dubbio sull'effettiva introiezione da parte del detenuto dell'esigenza di rispettare regole e prescrizioni imposte dalla sua condizione.

Inoltre, il detenuto non si era mai assunto la responsabilità per i tre omicidi per i quali era stato condannato, presentandosi come vittima designata di coloro che avevano compiuto il delitto.

Infine, l'evoluzione della personalità del condannato era concentrata su un'analisi introspettiva, mentre mancava del tutto una attestazione di vicinanza, quanto meno morale, alle vittime della consorteria mafiosa di cui aveva fatto parte, nonostante lo stesso si trovasse in una posizione apicale; non vi era stato alcun risarcimento e nemmeno qualche forma di riparazione.

Le ombre presenti impedivano di ritenere certo un effettivo e irreversibile cambiamento dell'interessato, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il profondo e sincero pentimento.

2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e assenza di motivazione.L'ordinanza violava l'art. 176 cod. pen., avendo il Tribunale affermato che l'assenza di attività riparative a beneficio delle vittime dei reati ostava alla concessione della liberazione condizionale.

Il Tribunale, lungi dal compiere una valutazione complessiva dell'esperienza detentiva del reo e dell'evoluzione della sua personalità, si era soffermato esclusivamente su quel particolare aspetto - l'assenza di attività riparativa - valorizzandolo a dismisura.

Tutti gli elementi positivi erano stati privati di rilevanza alla luce di questo particolare aspetto.

Eppure, il Tribunale aveva dato atto che il condannato non si trova in condizioni economiche tali da provvedere al risarcimento delle vittime.

In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi osservando che la mancata vicinanza alle vittime dell'associazione mafiosa di cui aveva fatto parte era irrilevante, atteso che Boatto sta espiando la pena dell'ergastolo esclusivamente per il triplice omicidio, mentre per i restanti reati ha scontato interamente le pene.

Gli elementi sintomatici del sicuro ravvedimento devono essere relativi ai reati per i quali è in corso l'esecuzione.

Ancora, il Tribunale non aveva tenuto conto che il triplice omicidio rientrava in una logica di guerra tra due gruppi criminali, cosicché l'attività riparativa nei confronti delle vittime dei reati si poneva in maniera differente.

In un terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione delle due ammonizioni subite da Boetto nel 2020: il Tribunale non aveva chiarito perché gli episodi che le avevano provocate facessero dubitare della capacità di Boetto di rispettare le regole.

Si trattava di sanzioni disciplinari blande, dopo le quali Boetto aveva continuato a godere di permessi e licenze, mentre la semilibertà non era stata revocata.

Inoltre, l'ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute avrebbe dovuto essere valorizzata dall'ordinanza per valutare le ammonizioni.

Infine, l'atteggiamento omertoso tenuto in una prima fase della detenzione da Boetto era stato superato nella fase successiva, a partire dal 2016, tanto che Boetto aveva ottenuto il riconoscimento della cd. collaborazione impossibile.

3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza non ha individuato l'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi come causa ostativa alla concessione della liberazione condizionale, ma ha sottolineato la mancanza di un'attività riparativa in senso lato, tuttavia inquadrandola nella valutazione complessiva della personalità del detenuto.

In effetti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la dimostrazione della obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864).

Si noti, per di più, che nel secondo motivo il ricorrente avanza una giustificazione per la mancanza di attività riparative nei confronti dei familiari delle vittime degli omicidi palesemente inaccettabile, se non addirittura "intrisa" della logica che aveva portato a commetterli: poiché si trattava di omicidi commessi durante una "guerra" tra due gruppi criminali e le vittime partecipavano a tale scontro, sarebbe comprensibile il mancato interessamento ai parenti di tali vittime, perché "chi decide di entrare a far parte di una consorteria mafiosa e di fare uso della violenza si assume tutti i rischi e le responsabilità che una simile decisione comporta".

2. Nella valutazione complessiva rientrano anche le violazioni alle regole: la prima del 2017 e le ultime due del 2020 per atteggiamenti offensivi e inosservanza degli ordini.

Il ricorrente pretende di analizzare separatamente la questione della mancanza di attività riparative (primo e secondo motivo) e la rilevanza delle sanzioni disciplinari (terzo motivo): ma, nel fare ciò, cade proprio nel vizio addebitato alla motivazione dell'ordinanza che, al contrario, dalla valutazione complessiva di tali elementi trae il dubbio in ordine al completo ravvedimento del soggetto.

Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato complessivamente i dati disponibili per giungere ad una valutazione di merito - che, ovviamente, ha natura discrezionale e, se adeguatamente motivata, è esente da censure di legittimità - secondo cui il ravvedimento del condannato non è considerato certo.

3. D'altro canto, la norma dell'art. 176 cod. pen. non permette scorciatoie né presunzioni: la liberazione condizionale, per gli effetti importanti sull'esecuzione in corso, è possibile solo se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere "sicuro il suo ravvedimento".

Occorre, quindi, che il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena sia obiettivamente idoneo a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia respingeva l'istanza di concessione della liberazione condizionale avanzata da [OSCURATO:PERSONA], condannato all'ergastolo e attualmente in detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 ter ord. pen. Boatto è stato condannato per un triplice omicidio e per numerosi reati commessi come diretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], capo della cd. Mala del Brenta, associazione di stampo mafioso. Nei suoi confronti era stata riconosciuta la "collaborazione impossibile". Trattasi di soggetto ottantenne, già ammesso alla semilibertà. Il Tribunale dava atto dell'impossibilità del condannato di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi, osservando, tuttavia, che non risultava che lo stesso avesse posto in essere condotte riparative del danno, neppure sotto il profilo della manifestazione di solidarietà umana, in particolare nei confronti dei parenti delle vittime degli omicidi. Quanto al requisito del sicuro ravvedimento del condannato, il Tribunale di Sorveglianza dava atto che il Prefetto di Venezia aveva riferito di non avere elementi per affermare o negare collegamenti attuali del condannato con la criminalità organizzata, mentre la DDA di Venezia aveva espresso parere contrario, evidenziando l'assenza di una effettiva resipiscenza del soggetto. Alla luce dei dati emergenti dalla lunga detenzione, il Tribunale di Sorveglianza riteneva che non fosse certo il ravvedimento del condannato: alcuni episodi, anche recenti, lasciavano margini di dubbio sull'effettiva introiezione da parte del detenuto dell'esigenza di rispettare regole e prescrizioni imposte dalla sua condizione. Inoltre, il detenuto non si era mai assunto la responsabilità per i tre omicidi per i quali era stato condannato, presentandosi come vittima designata di coloro che avevano compiuto il delitto. Infine, l'evoluzione della personalità del condannato era concentrata su un'analisi introspettiva, mentre mancava del tutto una attestazione di vicinanza, quanto meno morale, alle vittime della consorteria mafiosa di cui aveva fatto parte, nonostante lo stesso si trovasse in una posizione apicale; non vi era stato alcun risarcimento e nemmeno qualche forma di riparazione. Le ombre presenti impedivano di ritenere certo un effettivo e irreversibile cambiamento dell'interessato, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il profondo e sincero pentimento. 2. Ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, in un primo motivo, violazione di legge e assenza di motivazione.L'ordinanza violava l'art. 176 cod. pen., avendo il Tribunale affermato che l'assenza di attività riparative a beneficio delle vittime dei reati ostava alla concessione della liberazione condizionale. Il Tribunale, lungi dal compiere una valutazione complessiva dell'esperienza detentiva del reo e dell'evoluzione della sua personalità, si era soffermato esclusivamente su quel particolare aspetto - l'assenza di attività riparativa - valorizzandolo a dismisura. Tutti gli elementi positivi erano stati privati di rilevanza alla luce di questo particolare aspetto. Eppure, il Tribunale aveva dato atto che il condannato non si trova in condizioni economiche tali da provvedere al risarcimento delle vittime. In un secondo motivo il ricorrente deduce analoghi vizi osservando che la mancata vicinanza alle vittime dell'associazione mafiosa di cui aveva fatto parte era irrilevante, atteso che Boatto sta espiando la pena dell'ergastolo esclusivamente per il triplice omicidio, mentre per i restanti reati ha scontato interamente le pene. Gli elementi sintomatici del sicuro ravvedimento devono essere relativi ai reati per i quali è in corso l'esecuzione. Ancora, il Tribunale non aveva tenuto conto che il triplice omicidio rientrava in una logica di guerra tra due gruppi criminali, cosicché l'attività riparativa nei confronti delle vittime dei reati si poneva in maniera differente. In un terzo motivo i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione delle due ammonizioni subite da Boetto nel 2020: il Tribunale non aveva chiarito perché gli episodi che le avevano provocate facessero dubitare della capacità di Boetto di rispettare le regole. Si trattava di sanzioni disciplinari blande, dopo le quali Boetto aveva continuato a godere di permessi e licenze, mentre la semilibertà non era stata revocata. Inoltre, l'ammissione alla detenzione domiciliare per motivi di salute avrebbe dovuto essere valorizzata dall'ordinanza per valutare le ammonizioni. Infine, l'atteggiamento omertoso tenuto in una prima fase della detenzione da Boetto era stato superato nella fase successiva, a partire dal 2016, tanto che Boetto aveva ottenuto il riconoscimento della cd. collaborazione impossibile. 3. Nella requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino conclude per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza non ha individuato l'omesso adempimento delle obbligazioni civili derivanti dai reati commessi come causa ostativa alla concessione della liberazione condizionale, ma ha sottolineato la mancanza di un'attività riparativa in senso lato, tuttavia inquadrandola nella valutazione complessiva della personalità del detenuto. In effetti, questa Corte ha ripetutamente affermato che la dimostrazione della obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864). Si noti, per di più, che nel secondo motivo il ricorrente avanza una giustificazione per la mancanza di attività riparative nei confronti dei familiari delle vittime degli omicidi palesemente inaccettabile, se non addirittura "intrisa" della logica che aveva portato a commetterli: poiché si trattava di omicidi commessi durante una "guerra" tra due gruppi criminali e le vittime partecipavano a tale scontro, sarebbe comprensibile il mancato interessamento ai parenti di tali vittime, perché "chi decide di entrare a far parte di una consorteria mafiosa e di fare uso della violenza si assume tutti i rischi e le responsabilità che una simile decisione comporta". 2. Nella valutazione complessiva rientrano anche le violazioni alle regole: la prima del 2017 e le ultime due del 2020 per atteggiamenti offensivi e inosservanza degli ordini. Il ricorrente pretende di analizzare separatamente la questione della mancanza di attività riparative (primo e secondo motivo) e la rilevanza delle sanzioni disciplinari (terzo motivo): ma, nel fare ciò, cade proprio nel vizio addebitato alla motivazione dell'ordinanza che, al contrario, dalla valutazione complessiva di tali elementi trae il dubbio in ordine al completo ravvedimento del soggetto. Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza ha valutato complessivamente i dati disponibili per giungere ad una valutazione di merito - che, ovviamente, ha natura discrezionale e, se adeguatamente motivata, è esente da censure di legittimità - secondo cui il ravvedimento del condannato non è considerato certo. 3. D'altro canto, la norma dell'art. 176 cod. pen. non permette scorciatoie né presunzioni: la liberazione condizionale, per gli effetti importanti sull'esecuzione in corso, è possibile solo se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere "sicuro il suo ravvedimento". Occorre, quindi, che il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell'esecuzione della pena sia obiettivamente idoneo a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare - in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza - un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all'osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, Vallanzasca, Rv. 281366). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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