Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47615/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento q commesso in data 2 febbraio 2012 (con esclusione della contestata recidiva reiterata).

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale ci si duole della mancata motivazione in merito alla richiesta declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima della deliberazione della sentenza d'appello, nonostante la specifica deduzione difensiva sul punto contenuta nelle depositate conclusioni scritte.

3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso non è manifestamente infondata in ragione dell'assenza di riferimento alcuno nella sentenza impugnata in ordine alla questione inerente alla prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima della deliberazione della sentenza d'appello, nonostante la specifica deduzione difensiva sul punto contenuta nelle depositate conclusioni scritte.

4. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, indice a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen. anche in considerazione della sospensione emergente dagli atti, è decorso prima della presente pronuncia, invero antecedentemente alla sentenza impugnata, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per furto di energia elettrica aggravato dal mezzo fraudolento q commesso in data 2 febbraio 2012 (con esclusione della contestata recidiva reiterata). 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo con il quale ci si duole della mancata motivazione in merito alla richiesta declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima della deliberazione della sentenza d'appello, nonostante la specifica deduzione difensiva sul punto contenuta nelle depositate conclusioni scritte. 3. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, in quanto la questione prospettata dal ricorrente con l'unico motivo di ricorso non è manifestamente infondata in ragione dell'assenza di riferimento alcuno nella sentenza impugnata in ordine alla questione inerente alla prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza di primo grado ma prima della deliberazione della sentenza d'appello, nonostante la specifica deduzione difensiva sul punto contenuta nelle depositate conclusioni scritte. 4. L'ammissibilità del ricorso, anche in termini di non manifesta infondatezza, indice a rilevare, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e non risultando dagli atti evidente una causa di proscioglimento nel merito, l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente, poiché il relativo termine massimo di sette anni e sei mesi, determinato ex artt. 157 e 161 cod. pen. anche in considerazione della sospensione emergente dagli atti, è decorso prima della presente pronuncia, invero antecedentemente alla sentenza impugnata, e non si sono verificati fattori estintivi della prescrizione (si veda in merito, ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
Sentenza Cassazione n. 47615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris