CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23208/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1997avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania hariformato la condanna emessa dal Tribunale in sede, in data 1° febbraio 2023,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rideterminando la pena irrogata in quella di annitre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa, nonché ha confermato quellairrogata (anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.500 di multa) a MarcoImpellizzeri, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 2, 4, 7 legge n.895 del 1967.[OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi per cassazione avverso il descritto provvedimento,affidati a due motivi per Impellizzeri (contraddittorietà della motivazione inordine alla partecipazione dell’imputato alla condotta – primo motivo;contraddittorietà e illogicità della motivazione circa il diniego delle circostanze(contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine al diniego dellecircostanze attenuanti generiche) sono non consentiti in questa sede perchériproduttivi di profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con correttiargomenti giuridici dal giudice di merito (tutti i motivi di ricorso di entrambi iricorrenti), nonché volti a prefigurare (primo motivo di Impellizzeri) unarivalutazione e rilettura alternativa delle fonti di prova, non consentita in sede dilegittimità.Rilevato, inoltre, che entrambi i ricorsi attaccano la motivazione quanto aldiniego delle circostanze attenuanti generiche, dunque, in punto trattamentopunitivo anche se sorretto da adeguata giustificazione (v. p. 3 e 4 perImpellizzeri e p. 5 per [OSCURATO:PERSONA]).Reputato che, quindi, i ricorsi sono affetti da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]