CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 maggio 1976
Cassazione n. 43082/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/05/1976 avverso l'ordinanza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO o udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/bentit4le conclusioni del PG L k4- A4 CI: 41a 4544 41 lAillidt"°." 4~ "W fa V I. O 4 I eh& 40.4~24a- ' - -"r-" 4" - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo durante il quale egli è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con prescrizioni, per complessivi 468 giorni, da parte del Tribunale di Sorveglianza; periodo durante il quale l'istante assume essere stato, nella sostanza, sottoposto a prescrizioni talmente restrittive snaturare l'anzidetta misura, per sua natura non detentiva, così da poter essere equiparato ad un periodo di restrizione della libertà personale agli arresti domiciliari. 2. [OSCURATO:PERSONA] della riparazione ha ritenuto inammissibile l'istanza,„ in particolare affermando che, pur risultando essa astrattamente ammissibile relativamente alle sole misure di sicurezza applicate in via provvisoria, tanto traendo dal combinato disposto degli articoli 313, ultimo comm9, e 314 del codice di rito, purché tali misure abbiano tuttavia pur sempre natura schiettamente detentiva o siano equiparate alle misure custodiali, detta evenienza non ricorre nel caso di specie. 3. Avverso l'ordinanza di inammissibilità ricorre il difensore dell'istante che censura il provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, avendo questo argomentato unicamente sulla inammissibilità della richiesta, senza affrontare la questione della piena assimilabilità della misura applicata ad una pena detentiva. 4. In data 03/06/2022, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato che, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che sia rigettato 5. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova ricordare che le misure di sicurezza si distinguono in detentive e non detentive e che la libertà vigilata si inscrive nell'ambito di queste ultime. Il presupposto della richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione è costituito dalla privazione della libertà personale, sia nel caso di applicazione di una misura custodiale detentiva (custodia in carcere o arresti domiciliari), sia nel caso di una misura di sicurezza, qualora al destinatario sia applicata una misura di sicurezza di tipo detentivo (casa di cura e custodia, colonia agricola o casa lavoro), cui fa riferimento l'art. 313, ultimo comma, cod. proc. pen., laddove stabilisce che, ai fini delle impugnazioni, la misura di sicurezza, applicata in via provvisoria, di cui all'art. 312 cod. proc. pen., è equiparata alla custodia cautelare, derivandone, in tale caso, l'applicabilità delle norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione. 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nel caso di specie, il Tarasco è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, con prescrizioni, le quali, pur se particolarmente restrittive, come lamenta il ricorrente, non hanno certamente snaturato il carattere non detentivo della misura. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che vengono liquidate in euro mille, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille, oltre accessori come per legge. Così deciso il 22 giugno 2022 Il