CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15078/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché controdi [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]-controricorrenti-Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025Numero di raccolta generale 15078/2026Data pubblicazione 19/05/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO VENEZIA, n.78/2023 depositata il 16/1/2023.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/9/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 20/03/2023, affidato a quattro motivi eillustrato da successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA] e AntonioPalmieri hanno impugnato per cassazione la sentenza n.78/2023 della Corte d’appello di Venezia, depositata il16/1/2023 e notificata in data 18/1/2023. [OSCURATO:PERSONA] e Generalis.p.a. hanno depositato separati controricorsi.2. La vicenda processuale in esame trova la propria genesi nell’attodi citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoconvenuto in giudizio l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagnia diassicurazione ([OSCURATO:SOCIETA].), deducendo laresponsabilità professionale della medesima in relazione ad unacausa da essi promossa, con il suo patrocinio, avverso la BancaPopolare di Verona e Novara, definita con esito sfavorevole pergli attori in primo grado. Segnatamente, gli attorirappresentavano che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato loro ilcontenuto della sentenza soltanto con una Mail datata28/8/2017, quando il termine per l’impugnazione era scaduto,impedendo loro la proposizione dell’appello. A sostegno delladomanda, gli stessi deducevano due circostanze oggettive,ovvero l’erronea gestione del giudizio di primo grado e laomessa impugnazione della sentenza del Tribunale di Vicenza,non avendo -il legale- nel giudizio di prime cure svolto alcunaseria, rituale e valida contestazione in ordine al contenuto delleavverse difese, nonché tempestivamente informato i suoi clienti2 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025Numero di raccolta generale 15078/2026dell’esito sfavorevole del giudizio di primo grado ai fini dellaData pubblicazione 19/05/2026proposizione dell’atto di appello. Per quanto ancora di interesse,il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 302/2021 pubblicata il5/2/2021, accertava l’inadempienza dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], marigettava la domanda di risarcimento del danno patrimoniale enon patrimoniale per difetto di prova del nesso causale tral’inadempimento e il danno; accoglieva la domandariconvenzionale svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto condannava idue clienti in solido a pagare il compenso di € 5.909,44;dichiarata assorbita ogni ulteriore domanda o eccezioneproposta, e compensava le spese per un quarto ponendo larestante quota parte a carico solidale degli attori.3. Gli odierni ricorrenti proponevano gravame dinnanzi alla Corted’appello di Venezia avverso la sentenza del Tribunale diVicenza. Si costituivano in giudizio l’appellata Avv. [OSCURATO:PERSONA] e laGenerali Italia [OSCURATO:SOCIETA]. per resistere al gravame. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l’appello proposto e confermava lasentenza del Tribunale di Vicenza, condannando gli appellanti insolido a rifondere le spese di lite.4. Successivamente alla proposizione del ricorso, venivadepositata, da parte delle figlie della resistente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelfrattempo deceduta, memoria ex art. 378 c.p.c. con contestualeuniche eredi succedute alla madre con accettazione dell’ereditàbeneficio di inventario. Assumevano, nella denegata ipotesi diaccoglimento anche parziale del ricorso, il limite diresponsabilità intra vires hereditatis e cum viribus hereditatis dicui godono, insistendo nelle proprie richieste di rigetto.Motivi della decisione5. I ricorrenti pongono a base del ricorso i seguenti quattro motivi.3 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025Numero di raccolta generale 15078/2026➢ Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., si dolgonoData pubblicazione 19/05/2026del fatto che, nella fattispecie, entrambi i giudici di merito nonavrebbero valutato, come autonoma fonte di responsabilità,l’omissione del dovere informativo da parte dell’avvocato.Testualmente deducono l’ “omesso esame di fatto storico ex art.360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione al combinato disposto dicui all’art. 1176 c.c., comma 2, 2230 c.c. e art. 2236 c.c. –inadempimento dell’obbligo informativo”.➢ Con il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.,lamentano la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. per“motivazione, assente, apparente e contraddittoria” e, ex art.360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c. per “l’omesso esame di un fattostorico, principale, la cui esistenza risulta dal testo degli attiprocessuali”. In sostanza, deducono che entrambi i giudici dimerito non avrebbero considerato correttamente l’allegazionedei motivi di censura della sentenza oggetto di contestazione.Testualmente deducono “error in procedendo art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. in relazione violazione dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. - - motivazione assente, apparente, e contraddittoria, eviolazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per omessoesame di un fatto storico, principale, la cui esistenza risulta daltesto degli atti processuali “.➢ Con il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deduconola violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deicontratti di mutuo con ipoteca accessoria stipulati in relazione alcombinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c., da cuideriverebbe la nullità del contratto, come negozio principale, ela nullità dell’ipoteca accessoria. Testualmente deducono“violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contrattiex art. 360 n.3 in relazione al combinato disposto degli artt.4 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/20251418 e 1325 c.c., da cui ne deriva la nullità del contratto, comeNumero di raccolta generale 15078/2026negozio principale, e la nullità dell’ipoteca accessoria”. Data pubblicazione 19/05/2026➢ Con il quarto motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., deduconola violazione o falsa applicazione di norme di diritto e deicontratti ex art. 1176 comma 2 c.c, art. 1218 c.c., art. 2236c.c., art. 3 l. 245/2012, art. 1460 c.c., per avere le sentenze diprimo e secondo grado erroneamente riconosciuto il diritto alcompenso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Testualmente deducono “erroneità dellastatuizione concernente la condanna degli attori al pagamentodel compenso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - violazione o falsa applicazione dinorme di diritto e dei contratti ex art. 1176 comma 2 c.c. art.1218 c.c. 2236 c.c. art. 3 lpf n. 247/2012 – art. 1460 c.c. inrelazione all’art. 360 n.3 c.p.c. “6. Va preliminarmente osservato che l’atto di intervento delle eredidella controricorrente [OSCURATO:PERSONA], nelle more deceduta, è statonotificato alle controparti. Tale l’intervento delle figlie dellaresistente, Francesca e [OSCURATO:PERSONA], nel presenteprocedimento, ex art. 110 c.p.c., risulta ammissibile, avendo lemedesime documentato la propria legittimazione (Cass. Sez. U,sentenza n. 9692 del 22/04/2013; Cass., ordinanza, n. 8973 del15/05/2025).7. I primi tre motivi sono in parte inammissibili e in parte infondatie, vertendo, in sostanza, su questioni strettamente connesse,vengono trattati congiuntamente.8. In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai finidell'accertamento di un danno risarcibile derivantedall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esitosfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinatol'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione,deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito cheavrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessainformazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia5 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difeseNumero di raccolta generale 15078/2026svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di Doattat peunbbelicraezio ne 19/05/2026un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamentigiurisprudenziali formatisi in materia; cfr. per tutte Cass. Sez.3 -ordinanza n. 2109 del 19/01/2024). La valutazione prognosticadel probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto ilnesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esitofavorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene almerito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede dilegittimità, a meno che tale valutazione si fondi su unpresupposto manifestamente e totalmente errato di modo che laquestione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poichél'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione(cfr. per tutte Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 28903 del11/11/2024).9. Il Tribunale di Vicenza e la Corte d’appello di Venezia hannorespinto la domanda dei ricorrenti perché, pur ritenendosussistente l’inadempimento del professionista rispetto altermine per formulare l’ atto di appello, è mancata l’allegazionedel danno conseguente e del nesso eziologico tra l’omessaimpugnazione della sentenza e il danno lamentato, e ciò sullabase di consolidata giurisprudenza che ha sancito che il clientenon può limitarsi a dedurre l’astratta possibilità dell’appello, madeve dimostrare l’erroneità della pronuncia da appellare,indicando le argomentazioni di fatto e di diritto a sostegno deimotivi di impugnazione (Cass. 28/11/2019 n. 31187; Cass.19/2/2019 n. 4742; Cass. 30/4/2018 n. 10320; Cass.31/10/2017 n. 25807; Cass. 20/8/2015 n. 17016; Cass.27/5/2009 n. 12354; Cass. 29/9/2009 n. 20828).10. Posto quanto sopra, quanto ai primi due motivi si osservache, sotto il profilo delle censure di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.,trattandosi di sentenza doppiamente conforme, l’inammissibilità6 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025dei medesimi deriva dal fatto che i ricorrenti in cassazione, perNumero di raccolta generale 15078/2026evitare l’inammissibilità del motivo, hanno l’onere – nelDlata spupbeblcicaiezio ne 19/05/2026non assolto – di indicare le ragioni di fatto poste a base delladecisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza dirigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774;Cass. 6/08/2019, n. 20994; da ultimo, Cass. 28/02/2023, n.5947).11. Nel secondo motivo, poi, si denuncia infondatamentel’omessa decisione su una delle due questioni di diritto: sideduce che una questione - l’unica considerata dai giudici dimerito - fosse attinente al mutuo elargito con scopo diverso,decisa dalla Corte nel senso che, nel caso specifico, non sitratterebbe di un mutuo di scopo; mentre la seconda questionein tesi sollevata – ma sulla quale sarebbe, sempre in tesi,mancata ogni pronuncia - è inerente alla nullità del contratto dimutuo per essere stato stipulato in frode alla legge. Piùprecisamente, nella censura si deduce che non sarebbe statoconsiderato che il “mutuo fondiario” stipulato dalle partirappresentasse un procedimento negoziale indiretto “finalizzatoad azzerare il saldo passivo del conto corrente di un terzosoggetto (nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unip. n.d.a.)e a costituire a favore della banca una garanzia reale in luogo diquella personale”. La sentenza 30/4/2017 n. 2335 della Corted’appello di Milano, citata in primo grado nella memoriadepositata il 20/11/2019 ai sensi dell’art.183 comma 6 n. 3c.p.c., rappresenterebbe, al contempo, secondo i ricorrenti,un’allegazione dei motivi per cui la sentenza doveva essereriformata e costituirebbe la prova della fondatezzadell’impugnazione non proposta.12. Il motivo si rivela inammissibile là dove, con riferimento allafattispecie in esame, la censura omette di trascrivere in ricorso,7 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025per la parte che rileva, il contenuto dell’atto di citazione in cui siNumero di raccolta generale 15078/2026assume essere stata dedotta la pretesa nullità del contDraatat ptuobb li cadziio ne 19/05/2026mutuo perché stipulato in frode alla legge e dell’atto di appelloteso a denunciare l’omessa decisione del primo giudice su talequestione.13. Per i vizi inerenti alla errata valutazione delle prove, purdedotti nella medesima censura, l’inammissibilità delladeduzione è del tutto evidente là dove essa tende a offrire unadifferente valutazione dei fatti già compiutamente scrutinati dalgiudice del merito, posto che non viene messa in questionel’interpretazione o l’applicazione dei paradigmi normativamenteindicati in tema di prove, bensì l’esito della loro valutazione(così, Sez. U , sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Cass., Sez.6-3, ordinanza n. 26769 del 23/20/2018; Sez. 3, sentenza n.20382 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892 del10/6/2016). Mentre, con riferimento all'art. 116 c.p.c., varammentato che, in sede di giudizio di legittimità, l'errataapplicazione della norma è configurabile solo nei casi in cui siapplichi il libero apprezzamento in riferimento a una prova cheper legge sia vincolata a determinati criteri di valutazione, nonpotendo comportare una diversa valutazione della prova daparte del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, sentenza n. 11892del 10/06/2016; Cass. sez. VI, 9/12/2020, n. 28105, cheespressamente richiama Cass. Sez. 3, 5.03.2019, n. 6303;Cass. Sez. 6 -3, ordinanza n. 18092 del 31/08/2020; Cass. Sez.U -, sentenza n. 20867 del 30/09/2020). Nel caso in esame,invece, la censura omette di affrontare la questione alla luce deisuddetti parametri.14. Infondata, alla luce di quanto sopra, è pertanto la denuncia diomessa, apparente o contradittoria motivazione.15. Quanto al terzo motivo i ricorrenti si dolgono infondatamente,ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., del fatto che la Corte8 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025d’appello di Venezia non avrebbe considerato che la sentenza n.Numero di raccolta generale 15078/2026163/2017 potesse essere utilmente impugnata per far Dvaatal peurbebli calazio ne 19/05/2026nullità del contratto di mutuo per frode alla legge, denunciandouna violazione delle norme sostanziali sui contratti ex art. 360 n.3 in relazione al combinato disposto degli artt. 1418 e 1325 c.c.,da cui deriverebbe la nullità del contratto, come negozioprincipale e la conseguente nullità dell’ipoteca accessoria. Ladoglianza, però, riguarda il merito della questione, che è stataaffrontata e decisa nel senso che il mutuo di cui si discute nonpossa qualificarsi come mutuo di scopo, trattandosi di un mutuofondiario garantito da ipoteca, mentre la censura, come giàindicato con riferimento al secondo motivo, non si dimostraautosufficiente là dove omette di rappresentare in quali precisitermini la diversa ipotesi di nullità contrattuale è stata dedottanella fase di merito, nella citazione come anche nell’atto diappello, limitandosi a censurare la decisione sulla base diargomentazioni giuridiche, riferite a una sentenza allegata nelprimo grado, che tuttavia non è accompagnata da deduzioni iniure tratte dagli atti del giudizio e, dunque, non rispettano ilrequisito di autosufficienza (cfr. Sez. U., sentenza n. 34469 del27/12/2019).16. Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono altrettantoinfondatamente del riconoscimento del compenso professionaledell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. La doglianza si fonda sulla denunzia di violazionedegli artt. 1176, comma 2, 1218 c.c., 2236 e 1460 c.c., oltreche dell’art. 3 della legge professionale forense n. 247/2012, exart. 360 n. 3 c.p.c. Ad avviso dei ricorrenti, il non aver ilprofessionista “adeguatamente informato il cliente lasciandoperire il termine per l’impugnazione”, implicherebbe la sua graveresponsabilità che giustificherebbe il mancato pagamento dellesue competenze professionali; inoltre, l’inadempimento agliobblighi di cui alla [OSCURATO:PERSONA] n. 247/2012 e9 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025del Codice deontologico forense pubblicato il 16.10.2014,Numero di raccolta generale 15078/2026giustificherebbe anche l’eccezione di inadempimentoD aeta xpu bbalicratz.io ne 19/05/20261460 c.c.17. La Corte d’appello, sul punto, ha rilevato “la genericità delleallegazioni svolte dalla parte Palmieri-Muraro nell’attointroduttivo del giudizio, che non consentono di apprezzare inqualche modo le loro ragioni, rispetto a quanto invece ha decisoil Tribunale di Vicenza, respingendo la tesi del negozio in frodealla legge nella causa per invalidità o la simulazione del mutuo”;ha, altresì, ritenuto che “mancando a monte la possibilità diverificare la portata dell’inadempimento, cade anche laconseguenza che se ne vuole ricavare, poiché come si è dettonon è stata rappresentata alcuna chance concreta di poterribaltare l’esito sfavorevole della causa contro la banca”. Ilmotivo, considerato il tenore della motivazione, è inammissibileperché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi e,pertanto, risulta aspecifico ai sensi dell’art. 366 n. 4 c.p.c. Lasituazione determinatasi si sarebbe potuta considerare diinadempimento totale, anche per le prestazioni eseguite primadell’inadempimento che ha determinato la scadenza del termineper impugnare la sentenza sfavorevole ai propri clienti, solo nelcaso – nella fattispecie non dimostrato - in cui esse fosserorisultate espletate inutiliter e, quindi, come se non fossero stategiammai espletate, e ciò per colpa del professionista, consistitanell’erronea e omessa difesa con derivata perdita del diritto (cfr.Cass. Sez. 3, sentenza n. 4781 del 26/02/2013). Poiché, invece,non sono state accertate le dedotte carenze difensive nel primogrado e la eventuale utilità dell’impugnazione della sentenza diprime cure, la Corte ha coerentemente ritenuto che laprestazione professionale resa non potesse assumersi comeinutilmente prestata essendo mancata la prova del nesso dicausalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che10 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/2025sarebbe potuto derivare al cliente dall’appello. Peraltro, questaNumero di raccolta generale 15078/2026Corte ha pure già avuto modo di affermare il princDiaptai opu,b blcicuaziio ne 19/05/2026risulta essersi, in sostanza, attenuta la Corte di merito esecondo il quale l’avvocato, nella prestazione dell'attivitàdifensiva, sia questa configurabile come adempimento diun'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a normadell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dallanatura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale doverecomporta inadempimento contrattuale (del quale ilprofessionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve,salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta incontratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolaredifficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c.,la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza siastata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò,sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici,impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. Laresponsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia,ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dellaprestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazionedel comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici,avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentatopregiudizio (Cass. n. 15526 del 10/06/2025).18. Alla luce di quanto sopra evidenziato il motivo in esame, nonavendo ad oggetto la suddetta ratio decidendi, non si dimostraformulato in modo idoneo, perché non si concreta in una criticaincentrata sulla decisione impugnata, con esplicita e specificaindicazione delle ragioni per cui essa è errata (Cass, Sez. U. n.23745 del 28/10/2020) e tende inammissibilmente, in sostanza,a riproporre questioni di merito, sicché va complessivamentedisatteso.11 di 12Numero registro generale 7647/2023Numero sezionale 3658/202519. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenzaNumero di raccolta generale 15078/2026in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai Dsaetan psuib bldicaezlio ne 19/05/2026D.M. n. 55 del 2014 a favore delle due parti resistenti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna i ricorrenti, in via tra loro solidale, alla rifusione, infavore di Francesca e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di AngelaMai, e in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudiziodi legittimità, che liquida per ciascuna parte controricorrente in€ 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte dei ricorrenti in via solidale, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 17/09/2025.Il PresidenteANTONIETTA SCRIMA12 di 12