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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 18178/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29463/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 112, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.

E, [OSCURATO:PERSONA], HOIST ITALIA S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – Avverso la sentenza n. 717 /20 2 1 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7aprile 20 2 1 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Bologna, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal Musiani, debitore esecutato in una procedura di espropriazione su beni immobili,avverso l’intervento spiegato da Banco BPM S.p.A. (lite pendente cedente il credito a Marte SPV s.r.l.); resiste, con controricorso, Banco BPM S.p.A., mentre non svolge difese in grado di legittimità Marte SPV s.r.l.; parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che è superfluo dare conto degli articolati motivi di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892); avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 7 aprile 2021 e non notificata), il ricorso per cassazione risulta avviato per la notificail giorno 5 novembre 2021, irrimediabilmente scaduto (alla data del 7 ottobre 2021) il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29463/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 112, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Orazio n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. E, [OSCURATO:PERSONA], HOIST ITALIA S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – Avverso la sentenza n. 717 /20 2 1 del la CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 7aprile 20 2 1 . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del18 maggio 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la decisione in epigrafe indicata la quale, in riforma della sentenza in prime cure resa dal Tribunale di Bologna, ha rigettato l’opposizione all’esecuzione proposta dal Musiani, debitore esecutato in una procedura di espropriazione su beni immobili,avverso l’intervento spiegato da Banco BPM S.p.A. (lite pendente cedente il credito a Marte SPV s.r.l.); resiste, con controricorso, Banco BPM S.p.A., mentre non svolge difese in grado di legittimità Marte SPV s.r.l.; parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; considerato che è superfluo dare conto degli articolati motivi di ricorso, palesandosi l’inammissibilità dello stesso per tardività; la sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva; l’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018, n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini afferenti il giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, n. 2179; Cass. 04/10/2016, n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892); avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 7 aprile 2021 e non notificata), il ricorso per cassazione risulta avviato per la notificail giorno 5 novembre 2021, irrimediabilmente scaduto (alla data del 7 ottobre 2021) il termine (c.d. lungo) di sei mesi per la proposizione dell’impugnazione stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ.; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 29463/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 8.000 (ottomila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così de
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