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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02844/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30683-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-LETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-- RICI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7142/2019 della CORTE D'APPEIJ.0 di ROMA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E. R Lf ATO che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, del 20 novembre 2019, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda con la quale egli contestava la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a sindaco del Comune di Velletri; che il Pocci, cui il ricorso è stato notificato, ha resistito con controricorso; che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto ed è, quindi, improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., restando assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Cerini in proprio, senza assistenza di un procuratore speciale, in violazione dell'art. 366, n. 5, c.p.c.; che il ricorrente è tenuto a rimborsare le spese in favore del controricorrente, alla luce del principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese (vd.

Cass. n. 27571 del 2020, n. 3193 del 2016, n. 3514 del 1990).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2050,00, oltre accessori dovuti per legge.

Ric. 2020 n. 30683 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -2- Roma, 10 dicembre 2021 1 Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3 'I GEN 202Z [OSCURATO:PERSONA] ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30683-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-LETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-- RICI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7142/2019 della CORTE D'APPEIJ.0 di ROMA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E. R Lf ATO che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, del 20 novembre 2019, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda con la quale egli contestava la nomina di [OSCURATO:PERSONA] a sindaco del Comune di Velletri; che il Pocci, cui il ricorso è stato notificato, ha resistito con controricorso; che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto ed è, quindi, improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., restando assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Cerini in proprio, senza assistenza di un procuratore speciale, in violazione dell'art. 366, n. 5, c.p.c.; che il ricorrente è tenuto a rimborsare le spese in favore del controricorrente, alla luce del principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese (vd. Cass. n. 27571 del 2020, n. 3193 del 2016, n. 3514 del 1990). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2050,00, oltre accessori dovuti per legge. Ric. 2020 n. 30683 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- Roma, 10 dicembre 2021 1 Presidente [OSCURATO:PERSONA] 3 'I GEN 202Z [OSCURATO:PERSONA] ar
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