CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 2024
Cassazione n. 01137/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 22725/23proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoLeonardo Bottazzi; -controricorrente - avversol’ordinanza della Corte di cassazione 14 aprile 2023 n. 10010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; La Corte rilevato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato per revocazione ex art. 395 c.p.c. l’ordinanza della Corte di cassazione 14.4.2023 n. 10010; che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso; che con atto depositato il 6 novembre 2024 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha rinunciato al ricorso, chiedendo che le spese fossero compensate; che con atto depositato in pari data la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha dichiarato di aderire all’istanza di compensazione delle spese; Oggetto: rinuncia N.R.G.: 22725/23 Camera di consiglio del 15 novembre 2024 che, stante l’adesione alla rinuncia, non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione; P.q.m. dichiara estinto il giudiziodi cassazione; dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di cassazi