CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7668/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di rissa; Rilevato che il motivo unico dei ricorsi - con cui i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione prima della sentenza di appello - è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata il 2 luglio 2022, dopo la sentenza della Corte di appello di Lecce del 20 aprile 2022; al termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6, infatti, vanno aggiunti giorni 137 di sospensione per i rinvii delle udienze del 4 dicembre 2017, del 26 ottobre 2018 e del 14 dicembre 2018; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 [OSCURATO:PERSONA]