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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 novembre 2025

Cassazione n. 30810/2025

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2244/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1205/2021,pubblicata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1205/2021, pubblicata l’8 novembre 2021, che ha rigettato il gravame formulato dai ricorrenti.

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

2. Con atto datato 13 novembre 2025 Carlo e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c. nei confronti del giudice relatore.

Preso atto della pendenza del procedimento di ricusazione che, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., comporta la sospensione del processo, la causa deve essererinviata a nuovo ruolo in attesa della ripresa del giudizio una volta definito il suddetto procedimentoai sensi dell’art.53 c.p.c.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.2244/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1205/2021,pubblicata l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1205/2021, pubblicata l’8 novembre 2021, che ha rigettato il gravame formulato dai ricorrenti. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto datato 13 novembre 2025 Carlo e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di ricusazione ai sensi dell’art. 52 c.p.c. nei confronti del giudice relatore. Preso atto della pendenza del procedimento di ricusazione che, ai sensi dell’art. 52 c.p.c., comporta la sospensione del processo, la causa deve essererinviata a nuovo ruolo in attesa della ripresa del giudizio una volta definito il suddetto procedimentoai sensi dell’art.53 c.p.c. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione s
Sentenza Cassazione n. 30810/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris