CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, irrevocabile il 24 febbraio 2017, in relazione ai reati di rapina e lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA]; 2) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti. 2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, Avv. S. Alessio, denunciando violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e vizio di motivazione. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., atteso che da tale decisione non era desumibile alcun elemento idoneo a riunire le varie condotte criminose ravvisando una programmazione unitaria dei reati, riconducibile al momento in cui il ricorrente si era associato al sodalizio (7 denominato eiye (nel senso che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab origine, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione: Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Amato, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Bosti, Rv. 249930). 3.3. Rilevato, infine, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, tenuto conto che dai provvedimenti di merito esaminati non emerge che la rapina, giudicata con la sentenza sub 1, fosse da inserire in un contesto collegato alle attività illecite cui l'associazione a delinquere era normalmente dedita, né che questa fosse stata una vera e propria spedizione punitiva, mentre risulta che la deliberazione di eseguire la rapina aveva avuto carattere del tutto estemporaneo, anche in considerazione del rilevato iato temporale tra i delitti. 3.4. Ritenuto, quindi, che le censure sollevate non risultano scandite dalla necessaria critica rispetto alle argomentazioni articolate poste a base della decisione impugnata (cfr. pag. 2 e 3 del provvedimento impugnato) e che queste sono manifestamente infondate in quanto denunciano violazione di legge basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie, non rivisitabile in sede di legittimità, oltre che riproduttive dell'istanza respinta. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ma