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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08384/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8384/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 2619/2026* * CC 17/02/2026* * * 32945/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse dell imputato e la memoria trasmessa in data 1°febbraio 2026 con la quale si censura la assegnazione del ricorso alla settima Sezionepenale della Corte trattandosi di motivi fondati e non già manifestamente infondati oaltrimenti non deducibilirilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delladichiarazione di responsabilità per il reato di cui all art. 629 cod. pen. non è consentito dallalegge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitatole ragioni del suo convincimento alle pagg. 37 e 38 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego del riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che richiamaapprezzamenti di fatto esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente chefaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazioneche il giudice di merito ha motivato il rifiuto delle dette circostanze attenuanti sulla basedella gravità delle condotte in considerazione delle modalità e della durata prolungata deidanni arrecati alle persone offese del comportamento dell imputato anche successivo aifatti cfr. pag. 46 della sentenza impugnatache del pari quanto al rigetto della richiesta di riconoscere l attenuante di cui all art. 62primo comma n. 6 cod. pen. la Corte ha esplicitamente ed adeguatamente argomentato pag. 46 della sentenza anche in punto di mancata conclusione del programma di giustiziariparativa.ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della *delle ammenderitenuto altresì che in ragione della natura dei reati contestati e ritenuti in sentenza vadisposto ai sensi dell art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8384/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 2619/2026* * CC 17/02/2026* * * 32945/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse dell imputato e la memoria trasmessa in data 1°febbraio 2026 con la quale si censura la assegnazione del ricorso alla settima Sezionepenale della Corte trattandosi di motivi fondati e non già manifestamente infondati oaltrimenti non deducibilirilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delladichiarazione di responsabilità per il reato di cui all art. 629 cod. pen. non è consentito dallalegge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitatole ragioni del suo convincimento alle pagg. 37 e 38 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego del riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che richiamaapprezzamenti di fatto esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente chefaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazioneche il giudice di merito ha motivato il rifiuto delle dette circostanze attenuanti sulla basedella gravità delle condotte in considerazione delle modalità e della durata prolungata deidanni arrecati alle persone offese del comportamento dell imputato anche successivo aifatti cfr. pag. 46 della sentenza impugnatache del pari quanto al rigetto della richiesta di riconoscere l attenuante di cui all art. 62primo comma n. 6 cod. pen. la Corte ha esplicitamente ed adeguatamente argomentato pag. 46 della sentenza anche in punto di mancata conclusione del programma di giustiziariparativa.ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della *delle ammenderitenuto altresì che in ragione della natura dei reati contestati e ritenuti in sentenza vadisposto ai sensi dell art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8384/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 2619/2026* * CC 17/02/2026* * * 32945/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse dell imputato e la memoria trasmessa in data 1°febbraio 2026 con la quale si censura la assegnazione del ricorso alla settima Sezionepenale della Corte trattandosi di motivi fondati e non già manifestamente infondati oaltrimenti non deducibilirilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delladichiarazione di responsabilità per il reato di cui all art. 629 cod. pen. non è consentito dallalegge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitatole ragioni del suo convincimento alle pagg. 37 e 38 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego del riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che richiamaapprezzamenti di fatto esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente chefaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazioneche il giudice di merito ha motivato il rifiuto delle dette circostanze attenuanti sulla basedella gravità delle condotte in considerazione delle modalità e della durata prolungata deidanni arrecati alle persone offese del comportamento dell imputato anche successivo aifatti cfr. pag. 46 della sentenza impugnatache del pari quanto al rigetto della richiesta di riconoscere l attenuante di cui all art. 62primo comma n. 6 cod. pen. la Corte ha esplicitamente ed adeguatamente argomentato pag. 46 della sentenza anche in punto di mancata conclusione del programma di giustiziariparativa.ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della *delle ammenderitenuto altresì che in ragione della natura dei reati contestati e ritenuti in sentenza vadisposto ai sensi dell art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8384/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 2619/2026* * CC 17/02/2026* * * 32945/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d appello di Palermodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso proposto nell interesse dell imputato e la memoria trasmessa in data 1°febbraio 2026 con la quale si censura la assegnazione del ricorso alla settima Sezionepenale della Corte trattandosi di motivi fondati e non già manifestamente infondati oaltrimenti non deducibilirilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delladichiarazione di responsabilità per il reato di cui all art. 629 cod. pen. non è consentito dallalegge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché tende ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottatidal giudice di merito il quale con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitatole ragioni del suo convincimento alle pagg. 37 e 38 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta il diniego del riconoscimentodella circostanza attenuante di cui all art. 62 bis cod. pen. non è consentito in sede dilegittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione che richiamaapprezzamenti di fatto esente da evidenti illogicità anche considerato il principio affermatoda questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito nel motivare ildiniego della concessione delle attenuanti generiche prenda in considerazione tutti glielementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente chefaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti rimanendo disattesi osuperati tutti gli altri da tale valutazioneche il giudice di merito ha motivato il rifiuto delle dette circostanze attenuanti sulla basedella gravità delle condotte in considerazione delle modalità e della durata prolungata deidanni arrecati alle persone offese del comportamento dell imputato anche successivo aifatti cfr. pag. 46 della sentenza impugnatache del pari quanto al rigetto della richiesta di riconoscere l attenuante di cui all art. 62primo comma n. 6 cod. pen. la Corte ha esplicitamente ed adeguatamente argomentato pag. 46 della sentenza anche in punto di mancata conclusione del programma di giustiziariparativa.ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della *delle ammenderitenuto altresì che in ragione della natura dei reati contestati e ritenuti in sentenza vadisposto ai sensi dell art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 17/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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