Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48985/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata ex art. 610 cod. pen., commesso il 20 maggio 2014.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su; scriminante di cui all'art. 51, comma primo, cod. pen.; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma sesto, cod. peri.;

3. I motivi non sono manifestamente infondati.

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di cause di sospensione, in data 20 novembre 2021 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di violenza privata ex art. 610 cod. pen., commesso il 20 maggio 2014. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su; scriminante di cui all'art. 51, comma primo, cod. pen.; diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma sesto, cod. peri.; 3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in assenza di cause di sospensione, in data 20 novembre 2021 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 48985/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris