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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024

Cassazione n. 09514/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 794/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ‘ PITTI ’ , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimata - Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 251 / 20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’1 / 0 9 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 1/09/2020, la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico del Peluso a titolo di risarcimento,in favore del [OSCURATO:PERSONA] ‘Pitti’ in Venafro, dei danni da quest’ultimo subiti a seguito degli inadempimenti in cui il Peluso era incorso nell’adempimento dell’incarico di direttore dei lavori svolto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dello svolgimento di lavoriaffidati in appalto all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come il Peluso avesse trascurato di procedere in modo adeguato al controllo dell’esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, rendendosiin tal modo corresponsabile dei danni conseguitine a carico delcondominio, nella specie risarcibili in una misura inferiore a quella piùelevata stabilita dal primo giudice sulla base di un errore materiale incui era incorso nella lettura della c.t.u. d’ufficio; sotto un diverso profilo, la corte territoriale ha rilevato come il condominio attore non avesse fornito un’adeguata prova delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura dell’immobile condominiale, dovendosene conseguentemente escludereil computo tra le somme risarcibili;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] ‘Pitti’ resiste con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il potere dell’amministrazione condominiale di agire, in forza dell’art. 1669 c.c., per il risarcimento deldanno subito dai singoli appartamenti di proprietà esclusiva, sulla base dell’erronea convinzione secondo cui le macchie di umidità comparsenegli appartamenti di proprietà esclusiva fossero espressive di gravi difetti di costruzione dell’immobile condominiale, là dove, al contrario, tali vizi, proprio in ragione delle caratteristiche e della relativanatura, dovevano ritenersi tali da non integrare gli estremi dei gravidifetti tutelabili ai sensi dell’art. 1669 c.c.; peraltro, tali vizi, in quanto non occulti, non avrebbero più legittimatoalcuna contestazione, parte del condominio committente, a seguitodell’avvenuta accettazione dell’opera, e avrebbero, sotto altro profilo, dovuto indurre il giudice a quo a ritenerne del tutto estraneo l’odierno ricorrente (in qualità di direttore dei lavori), non avendo il Peluso ricoperto alcun ruolo di progettista delle opere di isolamento termico; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’integrale esposizione della censura in esame muova dal presupposto consistente nella denunciata erronea Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazionecompiuta dal giudice d’appello in ordine ai caratteri e alla natura delle macchie di umidità comparse negli appartamenti di proprietà esclusiva e, dunque, dell’errata qualificazione delle stesse qualigravi difetti di costruzione (rilevanti ai sensi dell’art. 1669 c.c.) o qualivizi di minore entità ; allostesso modo, la seconda parte della denuncia risulta fondata sul presupposto consistente nella natura palese e non occulta di tali vizi e della riconducibilità degli stessi ad una (pretesa) errata esecuzione delle opere di isolamento termico dell’edificio rispetto al quale il Peluso non avrebbe (in ipotesi) ricoperto alcun ruolo di progettista; ciòposto v a rrà rilevare come entramb e le contestazioni , lungi dal denunciarela violazione dei parametri normativi evocati con il motivo inesame, si limit i no a prospettare un’erronea lettura dei fatti di causa daparte del giudice di merito, apparendo del tutto indiscutibile l’entità diquestioni di mero fatto, tanto del la natura delle macchie di umidità dedotte(quali gravi difetti di costruzione o quali vizi di minore entità) , tanto la loro obiettiva riconoscibilità al momento dell’accettazione dell’opera, quanto , infine, la relativa riconducibilità all’errata esecuzionedi opere di isolamento termico ; si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche destinate a contestarela valutazione delle risultanze probatorie (e dunque un vizio di motivazione), con la conseguente relativa inammissibile proposizione sotto il profilo della violazione di legge, non potendo neppuretrattarsi di un’ipotesi di falsa applicazione di legge, avendo il ricorrenteprospettato le proprie doglianze sulla base di una differente ricostruzionedei fatti di causa , rispetto a quella fatta propria dal giudice aquo;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilitàdel direttore dei lavori per l’errato ancoraggio dei coppi sultetto dell’edificio condominiale, dovendo integralmente ricondursi, tale responsabilità, a carico degli operai della ditta appaltatrice o, tutt’alpiù, del direttore di cantiere (non direttore dei lavori); ilmotivo è inammissibile ; anche in relazione alla proposizione della censura in esame , il ricorrente torna a contestare, sotto l’apparente prospettiva della violazionedi legge, una pretesa erronea lettura dei fatti di causa e delle proveda parte del giudice d’appello, segnatamente nella parte in cui avrebbe erroneamente omesso di rilevare che i vizi riguardanti l’ancoraggiodei coppi fossero dovuti a una colpevole esecuzione dei propri obblighi da parte degli operai della ditta appaltatrice o del direttoredi cantiere, escludendo che, in concreto, il direttore dei lavori potesseritenersi di fatto abilitato (come invece ritenuto dal giudice a quo)all’opportuno controllo dell’esatta esecuzione di tale aspetto ; ancora una volta , la censura avanzata dal ricorrente si risolve in una contestazione nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettivacritica non consentita in sede di legittimità ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivodella controversia, per avere la corte territoriale dettato una motivazionedel tutto contraddittoria in relazione al punto concernente la responsabilità del direttore dei lavori per lo scivolamento dei coppi daltetto dell’edificio, trattandosi di un vizio rimasto privo di adeguata dimostrazione, avendone il c.t.u. dato conto solo sulla base delle Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fotografieallegate alla perizia di parte attrice e non già seguito di una direttavisione dei luoghi; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivodella controversia, per avere la corte territoriale dettato una motivazionedel tutto contraddittoria in relazione al punto concernente la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata sistemazione degli scavi archeologici, avendo il condominio accettato l’opera in presenza di tale vizio che, in quanto non occulto, non avrebbe più potutoessere successivamente contestato, essendo peraltro relativo a unaattività di sistemazione in relazione alla quale il Peluso non aveva ricevutoalcun incarico; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; premessal’irriconducibilità dei due motivi in esame al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (non avendone il ricorrente, né richiamato il ricorso, né adeguatamente evocati i presupposti), gli stessi non possono che essere valutat i (in conformità al senso della volontà concretamente manifestata dal ricorrente ) sotto il profilo del vizio di motivazionerilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ; ciòposto, le doglianze riviste da tale prospettiva devono ritenersi inammissibili, non solo (e non tanto) in ragione dell’agevole ricostruibilità e della piena comprensibilità del l’ iter logico - giuridico seguitonella motivazione del giudice a quo , ma ( soprattutto ) perché il viziodi motivazione viene qui denunciato dal ricorrente (nei due diversi motivi)in rapporto ad elementi desumibili aliunde rispetto al testo della medesimamotivazione, ossia ad elementi (come le prove concernenti laresponsabilità per lo scivolamento dei coppi o la sistemazione degli scavi archeologici) del tutto estranei al testo motivazionale in sé Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato; testo unicamente all’interno del quale deve ritenersi legittimamente invocabile l’eventuale vizio rilevante ai sensi dell’art. 132n. 4 c.p.c. ; conl’unico motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso ildiritto del condominio a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura dell’immobile condominiale, ritenendo ingiustificatamente non raggiuntala prova del corrispondente esborso; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ ((cfr.Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dientrambi i ricorsi; la reciprocità della soccombenza vale, ad avviso del Collegio, a giustificare l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spesedel presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Dichiaraintegralmente compensate tra le parti costituite le spese delpresente giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il vers

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 794/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] ‘ PITTI ’ , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché [OSCURATO:SOCIETA]. ; -intimata - Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza n. 251 / 20 2 0 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata l’1 / 0 9 /20 2 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 1/09/2020, la Corte d’appello di Campobasso, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA] e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato (in diminuzione) l’entità della condanna già pronunciata dal primo giudice a carico del Peluso a titolo di risarcimento,in favore del [OSCURATO:PERSONA] ‘Pitti’ in Venafro, dei danni da quest’ultimo subiti a seguito degli inadempimenti in cui il Peluso era incorso nell’adempimento dell’incarico di direttore dei lavori svolto nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] in occasione dello svolgimento di lavoriaffidati in appalto all’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come il Peluso avesse trascurato di procedere in modo adeguato al controllo dell’esecuzione dei lavori da parte della società appaltatrice, rendendosiin tal modo corresponsabile dei danni conseguitine a carico delcondominio, nella specie risarcibili in una misura inferiore a quella piùelevata stabilita dal primo giudice sulla base di un errore materiale incui era incorso nella lettura della c.t.u. d’ufficio; sotto un diverso profilo, la corte territoriale ha rilevato come il condominio attore non avesse fornito un’adeguata prova delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura dell’immobile condominiale, dovendosene conseguentemente escludereil computo tra le somme risarcibili;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di quattro motivi d’impugnazione; il [OSCURATO:PERSONA] ‘Pitti’ resiste con controricorso, proponendo a sua voltaricorso incidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; l’[OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese in questa sede; entrambele parti costituite hanno depositato memoria; consideratoche: con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1669 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato il potere dell’amministrazione condominiale di agire, in forza dell’art. 1669 c.c., per il risarcimento deldanno subito dai singoli appartamenti di proprietà esclusiva, sulla base dell’erronea convinzione secondo cui le macchie di umidità comparsenegli appartamenti di proprietà esclusiva fossero espressive di gravi difetti di costruzione dell’immobile condominiale, là dove, al contrario, tali vizi, proprio in ragione delle caratteristiche e della relativanatura, dovevano ritenersi tali da non integrare gli estremi dei gravidifetti tutelabili ai sensi dell’art. 1669 c.c.; peraltro, tali vizi, in quanto non occulti, non avrebbero più legittimatoalcuna contestazione, parte del condominio committente, a seguitodell’avvenuta accettazione dell’opera, e avrebbero, sotto altro profilo, dovuto indurre il giudice a quo a ritenerne del tutto estraneo l’odierno ricorrente (in qualità di direttore dei lavori), non avendo il Peluso ricoperto alcun ruolo di progettista delle opere di isolamento termico; ilmotivo è inammissibile ; osserva il Collegio come l’integrale esposizione della censura in esame muova dal presupposto consistente nella denunciata erronea Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri valutazionecompiuta dal giudice d’appello in ordine ai caratteri e alla natura delle macchie di umidità comparse negli appartamenti di proprietà esclusiva e, dunque, dell’errata qualificazione delle stesse qualigravi difetti di costruzione (rilevanti ai sensi dell’art. 1669 c.c.) o qualivizi di minore entità ; allostesso modo, la seconda parte della denuncia risulta fondata sul presupposto consistente nella natura palese e non occulta di tali vizi e della riconducibilità degli stessi ad una (pretesa) errata esecuzione delle opere di isolamento termico dell’edificio rispetto al quale il Peluso non avrebbe (in ipotesi) ricoperto alcun ruolo di progettista; ciòposto v a rrà rilevare come entramb e le contestazioni , lungi dal denunciarela violazione dei parametri normativi evocati con il motivo inesame, si limit i no a prospettare un’erronea lettura dei fatti di causa daparte del giudice di merito, apparendo del tutto indiscutibile l’entità diquestioni di mero fatto, tanto del la natura delle macchie di umidità dedotte(quali gravi difetti di costruzione o quali vizi di minore entità) , tanto la loro obiettiva riconoscibilità al momento dell’accettazione dell’opera, quanto , infine, la relativa riconducibilità all’errata esecuzionedi opere di isolamento termico ; si tratta, pertanto, di argomentazioni critiche destinate a contestarela valutazione delle risultanze probatorie (e dunque un vizio di motivazione), con la conseguente relativa inammissibile proposizione sotto il profilo della violazione di legge, non potendo neppuretrattarsi di un’ipotesi di falsa applicazione di legge, avendo il ricorrenteprospettato le proprie doglianze sulla base di una differente ricostruzionedei fatti di causa , rispetto a quella fatta propria dal giudice aquo;Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione di legge (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto la responsabilitàdel direttore dei lavori per l’errato ancoraggio dei coppi sultetto dell’edificio condominiale, dovendo integralmente ricondursi, tale responsabilità, a carico degli operai della ditta appaltatrice o, tutt’alpiù, del direttore di cantiere (non direttore dei lavori); ilmotivo è inammissibile ; anche in relazione alla proposizione della censura in esame , il ricorrente torna a contestare, sotto l’apparente prospettiva della violazionedi legge, una pretesa erronea lettura dei fatti di causa e delle proveda parte del giudice d’appello, segnatamente nella parte in cui avrebbe erroneamente omesso di rilevare che i vizi riguardanti l’ancoraggiodei coppi fossero dovuti a una colpevole esecuzione dei propri obblighi da parte degli operai della ditta appaltatrice o del direttoredi cantiere, escludendo che, in concreto, il direttore dei lavori potesseritenersi di fatto abilitato (come invece ritenuto dal giudice a quo)all’opportuno controllo dell’esatta esecuzione di tale aspetto ; ancora una volta , la censura avanzata dal ricorrente si risolve in una contestazione nel merito dei fatti di causa, secondo una prospettivacritica non consentita in sede di legittimità ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivodella controversia, per avere la corte territoriale dettato una motivazionedel tutto contraddittoria in relazione al punto concernente la responsabilità del direttore dei lavori per lo scivolamento dei coppi daltetto dell’edificio, trattandosi di un vizio rimasto privo di adeguata dimostrazione, avendone il c.t.u. dato conto solo sulla base delle Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fotografieallegate alla perizia di parte attrice e non già seguito di una direttavisione dei luoghi; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata peromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivodella controversia, per avere la corte territoriale dettato una motivazionedel tutto contraddittoria in relazione al punto concernente la responsabilità del direttore dei lavori per la mancata sistemazione degli scavi archeologici, avendo il condominio accettato l’opera in presenza di tale vizio che, in quanto non occulto, non avrebbe più potutoessere successivamente contestato, essendo peraltro relativo a unaattività di sistemazione in relazione alla quale il Peluso non aveva ricevutoalcun incarico; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili; premessal’irriconducibilità dei due motivi in esame al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (non avendone il ricorrente, né richiamato il ricorso, né adeguatamente evocati i presupposti), gli stessi non possono che essere valutat i (in conformità al senso della volontà concretamente manifestata dal ricorrente ) sotto il profilo del vizio di motivazionerilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ; ciòposto, le doglianze riviste da tale prospettiva devono ritenersi inammissibili, non solo (e non tanto) in ragione dell’agevole ricostruibilità e della piena comprensibilità del l’ iter logico - giuridico seguitonella motivazione del giudice a quo , ma ( soprattutto ) perché il viziodi motivazione viene qui denunciato dal ricorrente (nei due diversi motivi)in rapporto ad elementi desumibili aliunde rispetto al testo della medesimamotivazione, ossia ad elementi (come le prove concernenti laresponsabilità per lo scivolamento dei coppi o la sistemazione degli scavi archeologici) del tutto estranei al testo motivazionale in sé Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri considerato; testo unicamente all’interno del quale deve ritenersi legittimamente invocabile l’eventuale vizio rilevante ai sensi dell’art. 132n. 4 c.p.c. ; conl’unico motivo di ricorso incidentale, il [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c., per avere la corte territoriale erroneamente escluso ildiritto del condominio a vedersi riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per la messa in sicurezza del manto di copertura dell’immobile condominiale, ritenendo ingiustificatamente non raggiuntala prova del corrispondente esborso; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ ((cfr.Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; sotto altro profilo, l’ammissibilità della doglianza relativa alla violazione dell'art. 116 c.p.c. è consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa- secondo il suo ‘prudente apprezzamento’, pretendendo di attribuirleun altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuiscead una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valoredi prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondoil suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02); nellaspecie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, daparte del giudice a quo , del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di provalegale), - ovvero lungi dall’evidenziare l’omesso esame, da parte delgiudice a quo , di uno specifico fatto decisivo idoneo a disarticolare, intermini determinanti, l’esito della scelta decisoria adottata o un vizio costituzionalmenterilevante della motivazione (entro lo schema di cui Adunanzadell’11marzo 2024 - R.G. n. 794 /202 1 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 5 c.p.c.) – si è limitato a denunciare un (pretesa) cattivo esercizio,da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento delfatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare unadiversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un’operazione critica del tutto inammissibile in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità dientrambi i ricorsi; la reciprocità della soccombenza vale, ad avviso del Collegio, a giustificare l’integrale compensazione, tra le parti costituite, delle spesedel presente giudizio di legittimità; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale. Dichiaraintegralmente compensate tra le parti costituite le spese delpresente giudizio di legittimità. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il vers
Sentenza Cassazione n. 09514/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris