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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 41543/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la sola rideterminazione della pena.

P [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 19/1/2021, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - per i reati di detenzione e porto di una mitraglietta Skorpion e di tre pistole, armi di evidente provenienza illecita, e per la detenzione di munizionamento vario - alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 840,00 di multa, concesse le circostanze atte- nuanti generiche e quella della collaborazione, da porre in continuazione con la pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29/5/2019, irrevocabile il 2/12/2020, rideterminando la pena complessiva in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed C 3.640 di multa.

Nella sentenza di secondo grado, la pena è stata rideterminata in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed C 3.600,00 di multa, con esclusione dell'aumento di C 60,00 per continuazione con il reato sub capo b), ferma la pena detentiva di mesi otto e giorni venti.

Invero, detto segmento di pena pecuniaria era frutto di erroneo calcolo, in quanto il reato di detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen. è punito con pena alternativa, quindi l'aumento per continuazione si deve imputare soltanto ad una delle due specie di pena, che si è ritenuto di individuare in quella della reclusione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen. - la violazione o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento agli artt. 10 - 12 L. n. 47 del 1974, e la mancanza di motivazione sul punto.

Si afferma che non sia stata affrontata la questione specifica della detenzione di più armi, che non dà luogo ad un reato continuato, bensì ad un unico reato quando si sia consumata in un unico contesto, mentre il numero delle armi e munizioni può rilevare ai soli fini della determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei seguenti limiti.

1.1. È consolidato l'orientamento esegetico di questa Corte secondo il quale «Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato» (Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392 - 02; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348:principio affermato in riferimento a fattispecie in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine).

1.2. Ritiene la Corte che la vicenda in esame rientri in tale casistica, limitatamente alla contestata detenzione delle armi.

Invero, le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non risultano inserite in un medesimo contesto quanto al reato di porto, come ha evidenziato la Corte territoriale, essendo state le armi acquistate in tempi diversi e da soggetti distinti, sempre attraverso canali illegali, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ravvisato «distinte ed autonome fattispecie delittuose, che si sono consumate con il porto ogni qualvolta sia stata ricevuta una delle quattro armi».

Quanto invece alla detenzione, le armi in questione, pur rinvenute in tempi e luoghi diversi (una prima perquisizione del 20/5/2017, nei pressi di un traliccio, permetteva di rinvenire la pistola semiautomatica cal. 8 e la pistola a tamburo Colt, nonché la mitraglietta Skorpion; nella seconda perquisizione del 13/6/2017, presso l'azienda agricola dei genitori del [OSCURATO:PERSONA], in un canale di scolo delle acque, si era rinvenuta la pistola Beretta cromata cal. 7.65) danno luogo ad un unico episodio di detenzione.

In ragione di tali connotazioni del fatto accertato giudizialmente, deve precisarsi che il reato continuato è stato correttamente frazionato in distinte condotte di ricettazione e porto di ciascuna arma, come affermato dai giudici di merito, mentre va considerata unica la detenzione delle armi.

2. È dunque necessario rideterminare, alla stregua di tale specificazione della continuazione ravvisabile nella complessiva vicenda, il trattamento sanzio- natorio finale, nei seguenti termini: il segmento di pena indicato per i reati di detenzione di ciascuna arma - 15 giorni di reclusione ed C 50 di multa - deve essere invece riferito ad un'unica detenzione, così da dare luogo ad un aumento a tale titolo pari a quindici giorni di reclusione ed C 50,00 di multa.

Pertanto, la pena per i reati uniti in continuazione accertati nel presente processo viene rideterminata nel seguente modo: si conferma la pena di sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per le quattro ricettazioni, nonché quella di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di porto di arma, mentre si riduce a quindici giorni ed C 50,00 la pena per l'unitario reato di detenzione delle armi, e si conferma in un mese di reclusione la pena per la detenzione di munizioni di cui al capo B); da tale pena, complessivamente individuata in undici mesi e quindici giorni di reclusione ed C 1.050 di multa, deve detrarsi la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., così giungendo alla pena di sette mesi e venti giorni di reclusione ed C 700 di multa.Va poi aggiunta la continuazione esterna con i reati accertati nella sen- tenza della Corte di appello di Salerno del 29/5/2018, irrevocabile per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che era stata definita nei seguenti termini: anni tredici, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed C 2800 di multa, così da condurre alla pena globale finale di anni quattordici e mesi tre di reclusione ed C 3.500,00 di multa.

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con esclusivo riguardo alla determinazione del segmento di pena per il reato di detenzione di arma da sparo, nei termini specificati nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità dell'aumento di pena per continuazione in relazione ai fatti di detenzione di arma da sparo, che ridetermina in giorni quindici di reclusione ed Euro 50,00 di multa, rideterminando così la pena complessiva in mesi sette e giorni venti di reclusione ed in Euro 700,00 di multa e quella derivante dall'unificazione per continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29 maggio 2019 in anni quattordici, mesi tre di reclusione ed Euro 3.500

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la sola rideterminazione della pena. P [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Salerno ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale in sede del 19/1/2021, che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] - per i reati di detenzione e porto di una mitraglietta Skorpion e di tre pistole, armi di evidente provenienza illecita, e per la detenzione di munizionamento vario - alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed C 840,00 di multa, concesse le circostanze atte- nuanti generiche e quella della collaborazione, da porre in continuazione con la pena inflitta con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29/5/2019, irrevocabile il 2/12/2020, rideterminando la pena complessiva in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed C 3.640 di multa. Nella sentenza di secondo grado, la pena è stata rideterminata in anni quattordici e mesi quattro di reclusione ed C 3.600,00 di multa, con esclusione dell'aumento di C 60,00 per continuazione con il reato sub capo b), ferma la pena detentiva di mesi otto e giorni venti. Invero, detto segmento di pena pecuniaria era frutto di erroneo calcolo, in quanto il reato di detenzione di munizioni ex art. 697 cod. pen. è punito con pena alternativa, quindi l'aumento per continuazione si deve imputare soltanto ad una delle due specie di pena, che si è ritenuto di individuare in quella della reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc pen. - la violazione o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. con riferimento agli artt. 10 - 12 L. n. 47 del 1974, e la mancanza di motivazione sul punto. Si afferma che non sia stata affrontata la questione specifica della detenzione di più armi, che non dà luogo ad un reato continuato, bensì ad un unico reato quando si sia consumata in un unico contesto, mentre il numero delle armi e munizioni può rilevare ai soli fini della determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei seguenti limiti. 1.1. È consolidato l'orientamento esegetico di questa Corte secondo il quale «Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato» (Sez. 1, n. 25203 del 15/04/2019, Evtodiev, Rv. 276392 - 02; Sez. 1, n. 39223 del 26/02/2014, Bonfiglio, Rv. 260348:principio affermato in riferimento a fattispecie in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo e armi clandestine). 1.2. Ritiene la Corte che la vicenda in esame rientri in tale casistica, limitatamente alla contestata detenzione delle armi. Invero, le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non risultano inserite in un medesimo contesto quanto al reato di porto, come ha evidenziato la Corte territoriale, essendo state le armi acquistate in tempi diversi e da soggetti distinti, sempre attraverso canali illegali, sicché correttamente l'impugnata sentenza ha ravvisato «distinte ed autonome fattispecie delittuose, che si sono consumate con il porto ogni qualvolta sia stata ricevuta una delle quattro armi». Quanto invece alla detenzione, le armi in questione, pur rinvenute in tempi e luoghi diversi (una prima perquisizione del 20/5/2017, nei pressi di un traliccio, permetteva di rinvenire la pistola semiautomatica cal. 8 e la pistola a tamburo Colt, nonché la mitraglietta Skorpion; nella seconda perquisizione del 13/6/2017, presso l'azienda agricola dei genitori del [OSCURATO:PERSONA], in un canale di scolo delle acque, si era rinvenuta la pistola Beretta cromata cal. 7.65) danno luogo ad un unico episodio di detenzione. In ragione di tali connotazioni del fatto accertato giudizialmente, deve precisarsi che il reato continuato è stato correttamente frazionato in distinte condotte di ricettazione e porto di ciascuna arma, come affermato dai giudici di merito, mentre va considerata unica la detenzione delle armi. 2. È dunque necessario rideterminare, alla stregua di tale specificazione della continuazione ravvisabile nella complessiva vicenda, il trattamento sanzio- natorio finale, nei seguenti termini: il segmento di pena indicato per i reati di detenzione di ciascuna arma - 15 giorni di reclusione ed C 50 di multa - deve essere invece riferito ad un'unica detenzione, così da dare luogo ad un aumento a tale titolo pari a quindici giorni di reclusione ed C 50,00 di multa. Pertanto, la pena per i reati uniti in continuazione accertati nel presente processo viene rideterminata nel seguente modo: si conferma la pena di sei mesi di reclusione ed C 600,00 di multa per le quattro ricettazioni, nonché quella di quattro mesi di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato di porto di arma, mentre si riduce a quindici giorni ed C 50,00 la pena per l'unitario reato di detenzione delle armi, e si conferma in un mese di reclusione la pena per la detenzione di munizioni di cui al capo B); da tale pena, complessivamente individuata in undici mesi e quindici giorni di reclusione ed C 1.050 di multa, deve detrarsi la diminuente ex art. 442 cod. proc. pen., così giungendo alla pena di sette mesi e venti giorni di reclusione ed C 700 di multa.Va poi aggiunta la continuazione esterna con i reati accertati nella sen- tenza della Corte di appello di Salerno del 29/5/2018, irrevocabile per [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che era stata definita nei seguenti termini: anni tredici, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed C 2800 di multa, così da condurre alla pena globale finale di anni quattordici e mesi tre di reclusione ed C 3.500,00 di multa. 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con esclusivo riguardo alla determinazione del segmento di pena per il reato di detenzione di arma da sparo, nei termini specificati nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'entità dell'aumento di pena per continuazione in relazione ai fatti di detenzione di arma da sparo, che ridetermina in giorni quindici di reclusione ed Euro 50,00 di multa, rideterminando così la pena complessiva in mesi sette e giorni venti di reclusione ed in Euro 700,00 di multa e quella derivante dall'unificazione per continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno del 29 maggio 2019 in anni quattordici, mesi tre di reclusione ed Euro 3.500
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