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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 43557/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è per un verso generico (perché non considera il rilievo dei giudici d'appello che hanno sottolineato come nemmeno la difesa avesse potuto addurre elementi positivamente valutabili ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio) e, in ogni caso, manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (cfr., pag. 6) ha confermato la valutazione effettuata a riguardo dal giudice di prime cure rendendo una motivazione comunque esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo CIA non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessiore delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è per un verso generico (perché non considera il rilievo dei giudici d'appello che hanno sottolineato come nemmeno la difesa avesse potuto addurre elementi positivamente valutabili ai fini della ulteriore mitigazione del trattamento sanzionatorio) e, in ogni caso, manifestamente infondato atteso che la sentenza impugnata (cfr., pag. 6) ha confermato la valutazione effettuata a riguardo dal giudice di prime cure rendendo una motivazione comunque esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo CIA non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessiore delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 43557/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris