CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 gennaio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, co. 8, C.d.S. 2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, rilevando il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato giudicato con sentenza del 2021. 3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il vincolo della continuazione quando venga accertata, in concreto, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente all'attività antigiuridica e rimasto fermo durante tutto lo svolgimento di essa (Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv. 131435). La Corte di appello ha evidenziato come nella fattispecie non era possibile prefigurare una programmazione anticipata delle diverse condotte da parte dell'imputato, tenendo anche conto della distanza temporale tra i due episodi e dal fatto che il predetto imputato, in conseguenza della sospensione della patente disposta a seguito della prima violazione, non aveva potuto continuare a guidare, con evidente cesura anche fattuale tra un episodio e l'altro, dal che deve desumersi l'esistenza di una nuova e diversa deliberazione criminosa. Si tratta di motivazione congrua, esaustiva e pienamente rispettosa dei principi sopra esposti. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il