Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28425/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

atto1.

Con ordinanza del 16 aprile 2026 il Tribunale per i minorenni di L’Aquila,quale giudice del riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza cautelare diapplicazione della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 604-bis e 270-quinquiescod. pen., sostituendo la misura con quella del collocamento in idonea comunitàeducativa con divieto assoluto di utilizzo di dispositivi informatici.Il ricorrente, che all’epoca dei fatti, risalenti al 2024, aveva quindici anni, èstato ritenuto gravemente indiziato di aver scambiato su social networkcomunicazioni finalizzate a promuovere azioni violente e terroristiche volte allacreazione di uno Stato etnico bianco, e di aver creato sull’applicativo Telegramun canale in cui ha pubblicato manuali per la realizzazione, fai da te, di armi edesplosivi.L’ordinanza impugnata ha, inoltre, deciso di sostituire la misura custodialecarceraria con quella del collocamento dell’indagato in una comunità educativa,permettendo anche allo stesso di frequentare la scuola, ma vietandogli l’uso diqualsiasi dispositivo informatico.

Nella motivazione l’ordinanza ha spiegato che lacollocazione dell’indagato in una comunità multiculturale può ottenere l’effetto difarlo crescere e rieducarlo dalle idee che hanno ispirato i comportamenticontestati.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delleesigenze cautelari per mancata valutazione dell’attualità del pericolo, in quanto ifatti contestati sono cessati nel 2024, non vi è evidenza di comportamentisuccessivi; la motivazione dell’ordinanza secondo cui ancora non si sa cosa siaemerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuato nel corso dell’indagineviola la presunzione di innocenza.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella tipologia dellamisura cautelare adottata, in quanto la scelta di una comunità educativa condivieto di utilizzo dei dispositivi informatici non offre alcuna spiegazione delperché non sia stata ritenuta sufficiente la collocazione in famiglia che avrebbeevitato lo stigma sociale che segue in età giovanile al collocamento in comunità,ed anche perché la prescrizione del divieto assoluto di utilizzo dei dispositiviinformatici è di dubbia compatibilità con le esigenze educative e di formazione diun minore.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei graviindizi, in quanto con riferimento alla contestazione di cui all’art. 604-bis cod.pen. l’ordinanza si limita ad affermare che il reato sarebbe provato dai filescambiati dall’indagato su social network ma non spiega in alcun modo né ilcontenuto dei materiali, nè il numero dei destinatari, né le modalità dicondivisione, né il contesto comunicativo; con riferimento alla contestazione dicui all’art. 270-quinquies cod. pen. il Tribunale ha omesso di valutare che nontutte le condotte di formazione in materia di armi sono vietate, ma soltantoquelle con la finalità di terrorismo, che qui mancherebbe.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla omessa valutazione dei rischi connessi alla misura applicata,perché il collocamento in comunità può comportare fenomeni di etichettamentosociale e compromettere lo sviluppo emotivo e relazionale del minore; esso,inoltre, incide sulla continuità scolastica con effetti potenzialmente irreversibili,non è stato chiarito in ordinanza perché non sia stata preferita la misura delcollocamento presso il domicilio.3.

L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato con riferimento alle esigenze cautelari, infondato per ilresto.1.

È preliminare l’esame del terzo motivo, l’unico dedicato ai gravi indizi dicolpevolezza.Il ricorso deduce che i due reati contestati avrebbero una strutturaparticolarmente complessa, di cui non si dà conto nell’ordinanza impugnata.L’argomento è infondato.Pur essendo vero che l’ordinanza impugnata non ha riportato specificimessaggi che l’indagato avrebbe scritto sui social network, né essa contiene -per consentire di comprendere meglio il contenuto della condotta e la logicitàdella sua sussunzione sotto le norme penali richiamate - indicazioni specifichesulle interazioni che lo stesso avrebbe avuto successivamente con gli altri utenti,però è anche vero che il ricorso, a sua volta, soffre di genericità, perché deducel’inesistenza dei gravi indizi delle fattispecie criminali contestate senza, però,indicare quale sarebbe l’elemento della fattispecie di cui all’art. 604-bis cod. pen.che non sussisterebbe nel caso in esame, mentre, con riferimento a quella di cuiall’art. 270-quinquies cod. pen. la censura in ordine alla mancanza della finalitàdi terrorismo che deve caratterizzare la condotta per essere penalmenterilevante, che è senz’altro contenuta in ricorso, è, però, proposta in modoassertivo e senza una critica articolata al contenuto dell’ordinanza impugnata.2.

Sono fondati, invece, i motivi sulle esigenze cautelari, che si affrontanocongiuntamente.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchè nella valutazionedelle esigenze cautelari non sarebbe stata considerata la mancanza di un pericolo2024, non vi è evidenza di comportamenti successivi.L’argomento è fondato.Pur se l’assenza di precedenti penali è solo uno degli elementi di valutazionedel rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimentiopinando, l'incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosidi pericolosità (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212),invece, il tempo decorso dal momento di commissione del reato è uno deglielementi di valutazione, che attiene “alla dimensione indiziaria degli elementiacquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari” (Sez. 1, n. 3634 del17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245637 – 01), e che deve essereconsiderato nella prognosi sul pericolo di reiterazione del reato.Il ricorso deduce che la motivazione dell’ordinanza impugnata ha eliso ilriferimento al tempo che è decorso dai fatti contestati, affermando che ancoranon si sa cosa sia emerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuati nelcorso dell’indagine, il che violerebbe la presunzione di innocenza.Questo argomento è fondato, perché l’ordinanza, in effetti, supera ladistanza temporale dai fatti con un argomento manifestamente illogico, ovverovalutando a carico dell’indagato quella che allo stato è soltanto una ipotesicongetturale.Il ricorso deduce anche che l’ordinanza non avrebbe comunque motivato sulperché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere tutelate mediante ilcollocamento del minorenne nell’abitazione dei genitori.L’argomento è fondato.In realtà, l’ordinanza contiene una motivazione sulla tipologia della misuraadottata, perché afferma che il collocamento in una comunità rieducativa,consentendo al minorenne di entrare in contatto con un ambiente multiculturale,potrebbe favorirne la rieducazione e stemperare le idee che sono alla base deicomportamenti che gli sono stati contestati.Questa motivazione, però, è in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ritiene che “le misure cautelari, anche nel procedimento a carico diminorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicementea fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge). (Sez. 3, n. 38414 del04/05/2018, B., Rv. 273912 – 01; conformi, più di recente, Sez. 5,n. 25634 del 21/03/2025, E., n.m.; Sez. 3, n. 32461 del 02/05/2023, PM inproc.

A., n.m.).La sentenza n. 38414 del 2018 citata aggiunge anche che “nella materia dequa, l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore quale previsto dal principio generale di cui all'art. 1 d.P.R.448 del 1988 è stato effettuato dallo stesso legislatore”.Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento interpretativo dellagiurisprudenza di legittimità, anche in considerazione del fatto che il tendenzialerispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezzadelle decisioni giurisdizionali (cfr.

Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del2025).D’altronde, il minorenne sottoposto a misura è un soggetto che non è statoancora condannato, ed, in realtà, a quanto consta in atti, neanche ancora citatoa giudizio per essere processato, per cui l’esigenza di rieducazione dello stesso è,in effetti, del tutto eccentrica rispetto alle caratteristiche ed alle finalità di unamisura cautelare.In definitiva, con riferimento alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnatanon resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero, nell’esito, dovrà rivalutarel’esistenza delle esigenze cautelari anche in ragione del tempo decorso di fattied, in caso di scrutinio positivo delle stesse, dovrà individuare la misura daapplicare per contenerle, alla luce del principio di diritto citato, secondo cui lamisura non può avere una finalità rieducativa, mirando semplicemente afronteggiare i pericula libertatis individuati dalla legge.3.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, competente aisensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Rigetta nel resto il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atto1. Con ordinanza del 16 aprile 2026 il Tribunale per i minorenni di L’Aquila,quale giudice del riesame, ha parzialmente riformato l’ordinanza cautelare diapplicazione della custodia in carcere, emessa dal giudice per le indaginipreliminari presso il Tribunale dei minorenni di L’Aquila, nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di cui agli artt. 604-bis e 270-quinquiescod. pen., sostituendo la misura con quella del collocamento in idonea comunitàeducativa con divieto assoluto di utilizzo di dispositivi informatici.Il ricorrente, che all’epoca dei fatti, risalenti al 2024, aveva quindici anni, èstato ritenuto gravemente indiziato di aver scambiato su social networkcomunicazioni finalizzate a promuovere azioni violente e terroristiche volte allacreazione di uno Stato etnico bianco, e di aver creato sull’applicativo Telegramun canale in cui ha pubblicato manuali per la realizzazione, fai da te, di armi edesplosivi.L’ordinanza impugnata ha, inoltre, deciso di sostituire la misura custodialecarceraria con quella del collocamento dell’indagato in una comunità educativa,permettendo anche allo stesso di frequentare la scuola, ma vietandogli l’uso diqualsiasi dispositivo informatico. Nella motivazione l’ordinanza ha spiegato che lacollocazione dell’indagato in una comunità multiculturale può ottenere l’effetto difarlo crescere e rieducarlo dalle idee che hanno ispirato i comportamenticontestati.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per iltramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei limitistrettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione delleesigenze cautelari per mancata valutazione dell’attualità del pericolo, in quanto ifatti contestati sono cessati nel 2024, non vi è evidenza di comportamentisuccessivi; la motivazione dell’ordinanza secondo cui ancora non si sa cosa siaemerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuato nel corso dell’indagineviola la presunzione di innocenza.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella tipologia dellamisura cautelare adottata, in quanto la scelta di una comunità educativa condivieto di utilizzo dei dispositivi informatici non offre alcuna spiegazione delperché non sia stata ritenuta sufficiente la collocazione in famiglia che avrebbeevitato lo stigma sociale che segue in età giovanile al collocamento in comunità,ed anche perché la prescrizione del divieto assoluto di utilizzo dei dispositiviinformatici è di dubbia compatibilità con le esigenze educative e di formazione diun minore.Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei graviindizi, in quanto con riferimento alla contestazione di cui all’art. 604-bis cod.pen. l’ordinanza si limita ad affermare che il reato sarebbe provato dai filescambiati dall’indagato su social network ma non spiega in alcun modo né ilcontenuto dei materiali, nè il numero dei destinatari, né le modalità dicondivisione, né il contesto comunicativo; con riferimento alla contestazione dicui all’art. 270-quinquies cod. pen. il Tribunale ha omesso di valutare che nontutte le condotte di formazione in materia di armi sono vietate, ma soltantoquelle con la finalità di terrorismo, che qui mancherebbe.Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla omessa valutazione dei rischi connessi alla misura applicata,perché il collocamento in comunità può comportare fenomeni di etichettamentosociale e compromettere lo sviluppo emotivo e relazionale del minore; esso,inoltre, incide sulla continuità scolastica con effetti potenzialmente irreversibili,non è stato chiarito in ordinanza perché non sia stata preferita la misura delcollocamento presso il domicilio.3. L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato con riferimento alle esigenze cautelari, infondato per ilresto.1. È preliminare l’esame del terzo motivo, l’unico dedicato ai gravi indizi dicolpevolezza.Il ricorso deduce che i due reati contestati avrebbero una strutturaparticolarmente complessa, di cui non si dà conto nell’ordinanza impugnata.L’argomento è infondato.Pur essendo vero che l’ordinanza impugnata non ha riportato specificimessaggi che l’indagato avrebbe scritto sui social network, né essa contiene -per consentire di comprendere meglio il contenuto della condotta e la logicitàdella sua sussunzione sotto le norme penali richiamate - indicazioni specifichesulle interazioni che lo stesso avrebbe avuto successivamente con gli altri utenti,però è anche vero che il ricorso, a sua volta, soffre di genericità, perché deducel’inesistenza dei gravi indizi delle fattispecie criminali contestate senza, però,indicare quale sarebbe l’elemento della fattispecie di cui all’art. 604-bis cod. pen.che non sussisterebbe nel caso in esame, mentre, con riferimento a quella di cuiall’art. 270-quinquies cod. pen. la censura in ordine alla mancanza della finalitàdi terrorismo che deve caratterizzare la condotta per essere penalmenterilevante, che è senz’altro contenuta in ricorso, è, però, proposta in modoassertivo e senza una critica articolata al contenuto dell’ordinanza impugnata.2. Sono fondati, invece, i motivi sulle esigenze cautelari, che si affrontanocongiuntamente.Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima, perchè nella valutazionedelle esigenze cautelari non sarebbe stata considerata la mancanza di un pericolo2024, non vi è evidenza di comportamenti successivi.L’argomento è fondato.Pur se l’assenza di precedenti penali è solo uno degli elementi di valutazionedel rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimentiopinando, l'incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosidi pericolosità (Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212),invece, il tempo decorso dal momento di commissione del reato è uno deglielementi di valutazione, che attiene “alla dimensione indiziaria degli elementiacquisiti ed alla configurazione delle esigenze cautelari” (Sez. 1, n. 3634 del17/12/2009, dep. 2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 245637 – 01), e che deve essereconsiderato nella prognosi sul pericolo di reiterazione del reato.Il ricorso deduce che la motivazione dell’ordinanza impugnata ha eliso ilriferimento al tempo che è decorso dai fatti contestati, affermando che ancoranon si sa cosa sia emerso dal sequestro dei dispositivi elettronici effettuati nelcorso dell’indagine, il che violerebbe la presunzione di innocenza.Questo argomento è fondato, perché l’ordinanza, in effetti, supera ladistanza temporale dai fatti con un argomento manifestamente illogico, ovverovalutando a carico dell’indagato quella che allo stato è soltanto una ipotesicongetturale.Il ricorso deduce anche che l’ordinanza non avrebbe comunque motivato sulperché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere tutelate mediante ilcollocamento del minorenne nell’abitazione dei genitori.L’argomento è fondato.In realtà, l’ordinanza contiene una motivazione sulla tipologia della misuraadottata, perché afferma che il collocamento in una comunità rieducativa,consentendo al minorenne di entrare in contatto con un ambiente multiculturale,potrebbe favorirne la rieducazione e stemperare le idee che sono alla base deicomportamenti che gli sono stati contestati.Questa motivazione, però, è in contrasto con la giurisprudenza di legittimitàche ritiene che “le misure cautelari, anche nel procedimento a carico diminorenni, non hanno mai effetti punitivi e/o rieducativi, mirando semplicementea fronteggiare i "pericula libertatis" individuati dalla legge). (Sez. 3, n. 38414 del04/05/2018, B., Rv. 273912 – 01; conformi, più di recente, Sez. 5,n. 25634 del 21/03/2025, E., n.m.; Sez. 3, n. 32461 del 02/05/2023, PM inproc. A., n.m.).La sentenza n. 38414 del 2018 citata aggiunge anche che “nella materia dequa, l'adeguamento degli istituti processuali alla personalità ed alle esigenzeeducative del minore quale previsto dal principio generale di cui all'art. 1 d.P.R.448 del 1988 è stato effettuato dallo stesso legislatore”.Il collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento interpretativo dellagiurisprudenza di legittimità, anche in considerazione del fatto che il tendenzialerispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell’autorevolezzadelle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del2025).D’altronde, il minorenne sottoposto a misura è un soggetto che non è statoancora condannato, ed, in realtà, a quanto consta in atti, neanche ancora citatoa giudizio per essere processato, per cui l’esigenza di rieducazione dello stesso è,in effetti, del tutto eccentrica rispetto alle caratteristiche ed alle finalità di unamisura cautelare.In definitiva, con riferimento alle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnatanon resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata conrinvio per nuovo giudizio sul punto, che, libero, nell’esito, dovrà rivalutarel’esistenza delle esigenze cautelari anche in ragione del tempo decorso di fattied, in caso di scrutinio positivo delle stesse, dovrà individuare la misura daapplicare per contenerle, alla luce del principio di diritto citato, secondo cui lamisura non può avere una finalità rieducativa, mirando semplicemente afronteggiare i pericula libertatis individuati dalla legge.3. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessele generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alle esigenze cautelari, e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale per i minorenni di L'Aquila, competente aisensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Rigetta nel resto il ricorso diXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 28425/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris