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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 30447/2022

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26426/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], VIA A. [OSCURATO:PERSONA] , N. 104 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 2907/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 26426 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2-

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, correggendone la motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta aveva rigettato le domande attoree di accertamento del diritto di usufrutto su un immobile in Mondragone e di condanna della convenuta al rilascio dello stesso, oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo.

2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, 156 n. 2, 161, 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata.

Il Ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, pur avendo affermato nella motivazione che il Tribunale aveva errato a non accertare la titolarità in capo all’attore del diritto di usufrutto per la quota del 50% sull’immobile oggetto di causa, ha poi nel dispositivo confermato la sentenza di primo grado.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda attorea (che comprendeva anche l’accertamento Ric. 2021n. 26426 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- del diritto di usufrutto oltre al rilascio del bene e al risarcimento del danno), poiché non aveva ritenuto provata da parte del Roberto la titolarità del proprio diritto di usufrutto sul bene oggetto di giudizio.

La Corte d’Appello di Napoli ha affermatoche sul punto la motivazione della sentenza di primo grado doveva essere corretta, in quanto dagli elementi in atti risultava provata la titolarità in capo al Roberto del diritto di usufrutto per la quota del 50%, anzichè del 100% come richiesto.

La restante quota del 50%, infatti, secondo laCorte distrettuale, era di spettanza della moglie dell’attore, con cui era in comunione legale dei beni, e alla morte di quest’ultima si era consolidata conla nuda proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale era quindi divenuta piena proprietaria per la quota di 1/2 dell’immobile.

Le domande rivolte contro la convenuta, pertanto, afferma il giudice di seconde cure, andavano rigettate non perché l’attore non avesse dato prova del diritto di usufrutto, ma perchè [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata occupante abusiva di un bene di cui era piena proprietaria per la quota di 1/2.

La Corte distrettuale confermava quindi la sentenza di primo grado, senza tuttavia tenere conto che il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di usufrutto di cui il Roberto aveva richiesto l’accertamento.

Per quanto sopra, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto rigettare l’appello, ma avrebbe dovuto accoglierlo parzialmente, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di usufrutto per la quota di 1/2 sull’immobile in Mondragone (Ce), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, distinto nel [OSCURATO:PERSONA] al foglio 26, part. 705, sub 4.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Ric. 2021n. 26426 sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- 4Il ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legitt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26426/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], VIA A. [OSCURATO:PERSONA] , N. 104 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 2907/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che, correggendone la motivazione, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che a sua volta aveva rigettato le domande attoree di accertamento del diritto di usufrutto su un immobile in Mondragone e di condanna della convenuta al rilascio dello stesso, oltre al pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo. 2. [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta fondatezza del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad un motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, 156 n. 2, 161, 162 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per insanabile contrasto tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata. Il Ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, pur avendo affermato nella motivazione che il Tribunale aveva errato a non accertare la titolarità in capo all’attore del diritto di usufrutto per la quota del 50% sull’immobile oggetto di causa, ha poi nel dispositivo confermato la sentenza di primo grado. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: La censura è fondata. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la domanda attorea (che comprendeva anche l’accertamento Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- del diritto di usufrutto oltre al rilascio del bene e al risarcimento del danno), poiché non aveva ritenuto provata da parte del Roberto la titolarità del proprio diritto di usufrutto sul bene oggetto di giudizio. La Corte d’Appello di Napoli ha affermatoche sul punto la motivazione della sentenza di primo grado doveva essere corretta, in quanto dagli elementi in atti risultava provata la titolarità in capo al Roberto del diritto di usufrutto per la quota del 50%, anzichè del 100% come richiesto. La restante quota del 50%, infatti, secondo laCorte distrettuale, era di spettanza della moglie dell’attore, con cui era in comunione legale dei beni, e alla morte di quest’ultima si era consolidata conla nuda proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale era quindi divenuta piena proprietaria per la quota di 1/2 dell’immobile. Le domande rivolte contro la convenuta, pertanto, afferma il giudice di seconde cure, andavano rigettate non perché l’attore non avesse dato prova del diritto di usufrutto, ma perchè [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerata occupante abusiva di un bene di cui era piena proprietaria per la quota di 1/2. La Corte distrettuale confermava quindi la sentenza di primo grado, senza tuttavia tenere conto che il Tribunale aveva escluso la sussistenza del diritto di usufrutto di cui il Roberto aveva richiesto l’accertamento. Per quanto sopra, il giudice di seconde cure non avrebbe dovuto rigettare l’appello, ma avrebbe dovuto accoglierlo parzialmente, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] titolare del diritto di usufrutto per la quota di 1/2 sull’immobile in Mondragone (Ce), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 7, distinto nel [OSCURATO:PERSONA] al foglio 26, part. 705, sub 4. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Ric. 2021n. 26426 sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- 4Il ricorrente non ha depositato memoria. 5. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di di legittimità. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legitt
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