CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 aprile 2020
Cassazione n. 22150/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26510/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 8, presso lo studio de gli avvoca ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; - ricorre nte - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA], N.69, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la SENTENZA non definitiva della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 3996/2017 depositata i l 22 /0 9 /20 17 R.G.N. 1191/2013 e la SENTENZA definitiva d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 972/2020depositata il 24/04/2020 R.G.N. 1191/2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza non definitiva n. 3996/2017, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto mansioni di giornalista a decorrere dall’8.9.2000 presso la RAI spa; ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti con la suddetta decorrenza e ha dichiarato che si era costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, tuttora in atto, con diritto della Squarcia ad essere riammessa in servizio nel posto di lavoro in precedenza occupato con mansioni di giornalista redattore ordinario; ha condannato la società al pagamento, in favore della dipendente, della indennità risarcitoria ex art. 32 della legge n. 183/2010 nella misura di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale. 2. Con sentenza definitiva n. 972/2020, la stessa Corte ha condannato la RAI spa al pagamento, in favore della Squarcia, degli importi di euro 60.581,12 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32 legge n. 183/2010; di euro 111.034,43 a titolo di differenze retributive e della somma di euro 14.059,19 a titolo di indennità redazionale, oltre accessori e spese di lite. 3. La Corte distrettuale, in sintesi, ha ritenuto che: a) l’anticipata cessazione del rapporto del 13.5.2005 (che si era sviluppato dall’8.9.2000 al 19.7.2011 sulla base di n. 11 contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per la produzione di programmi televisivi, con mansioni di programmista regista) non aveva rilevanza ai fini di una risoluzione consensuale del rapporto; b) l’eccezione di prescrizione sollevata dalla RAI spa non era stata riproposta nella memoria difensiva di costituzione e, comunque, non poteva decorrere mancando la stabilità del rapporto di lavoro; c) le mansioni effettivamente svolte dalla Squarcia erano quelle di giornalista, come era risultato dalle prove raccolte; d) l’accertato svolgimento di mansioni diverse rispetto a quelle previste comportava la nullità del primo contrattoa termine, e conseguentemente di tutti quelli successivi, e la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato; e) la decorrenza del diritto ad ottenere le differenze retributive andava individuata al 13.3.2007, quando cioè la Squarcia si era iscritta all’Albo dei giornalisti professionisti; f) l’indennità risarcitoria andava quantificata nella misura di dodici mensilità; g) gli importi dovuti erano quelli determinati nella terza consulenza tecnico- contabile in corso di giudizio. 4. Avver so entrambe le sentenze di secondo grado la RAI spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1372 co. 1 cc, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale male valutato l’anticipata risoluzione del contratto a termine del 18.8.2004 che manifestava la chiara volontà della lavoratrice a risolvere il rapporto di lavoro e a rinunciare alla conversione dello stesso in un contratto a tempo indeterminato. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione ed erronea applicazione dell’art. 34 legge n. 69/1963 e dell’art. 1 del CNLG, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che le mansioni svolte dalla Squarcia fossero quelle di giornalista e per avere dato rilievo al dato formale dell’iscrizione all’albo solo dal 13.3.2007 che non provava assolutamente il necessario requisito dell’inserimento organico nell’ambito di una testata. 4. Con il terzo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di appello omesso di valutare la mancanza della necessaria prevalenza del contenuto e dell’intento informativo che deve connotare i programmi di riferimento ai fini della qualificazione come giornalista della prestazione lavorativa. 5. Con il quarto motivo si obietta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc, per avere la Corte di merito male interpretato la deposizione del teste Barbieri ritenuta rilevante in ordine alla declaratoria di nullità del primo contratto a termine dell’8.9.2000 e per non avere rilevato l’assenza di qualsiasi altra prova documentale sulla assunzione della Squarcia quale giornalista. 6. Con il quinto motivo si deduce la nullità parziale della sentenza e/o del procedimento per omesso esame di un documento e/o di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 n. 4 cpc, per avere erroneamente i giudici di secondo grado riconosciuto alla Squarcia il trattamento retributivo di redattore ordinario e non già quello di praticante, nel periodo 8.9.2000 -12.3. 2007, anteriore all’iscrizione all’albo. 7. Con il sesto motivo la ricorrente si duole della violazione degli artt.36 Cost. 2909 e 2126 cc, anche con riferimento all’art. 45 legge n. 69/1963, in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, perché, a prescindere da quanto dedotto nel motivo che precede, per il periodo di mancata iscrizione all’albo la retribuzione dovuta non doveva essere quella del redattore ordinario bensì solo quella sufficiente ex art. 36 Cost. parametrata alla prestazione del giornalista praticante. 8. Con il settimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16 dell’Accordo integrativo del CNLG del 23.6.2009,in relazione all’art. 360 n.3 cpc, per avere i giudici di secondo grado erroneamente riconosciuto alla Squarcia l’indennità di qualificazione professionale. 9. Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. 10. Si richiama l’orientamento di legittimità (cf r. Cass. n. 29871/2017; Cass. n. 13660/2018; Cass. n. 13958/2018), cui si intende dare seguito, affermatosi in tema di contratti a tempo determinato reiterati negli anni, in virtù del quale l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici, giuridici ed adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, secondo le rigorose regole sui motivi che possono essere fatti valere al fine di incrinare la ricostruzione di ogni vicenda storica antecedente al contenzioso giudiziale, previsto dall’art. 360 n. 5 cpc, tempo per tempo vigente. 11. Inoltre, è stato affermato che, anche in caso di dimissioni del lavoratore da un cont ratto a tempo determinato, facente parte di una sequenza di contratti similari succedutisi nel corso del tempo, esse dimissioni esplicano i propri effetti sul rapporto intercorso tra le parti ma non elidono il diritto all'accertamento dell'invalidità del termine apposto al primo contratto di lavoro, permanendo l'interesse alle conseguenze di ordine economico che da tale nullità parziale scaturiscono (Cass. n. 17110/2020).12. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con argomentazioni logiche e congruamente motivate, supportate da riscontri oggettivi e soggettivi, valutando pertanto in modo completo tutte le vicende lavorative intercorse tra le parti, ha ritenuto, da un lato, ininfluente, ai fini delle domande proposte dalla lavoratrice, la comunicazione di cessazione del rapporto del 13.5.2005, anche perché il relativo contratto del 18.8.2004 comunque prevedeva, come termine dello stesso, la fine della produzione e, dall’altro, ha sottolineato come il protrarsi della inerzia imputabile alla dipendente non poteva di per sé considerarsi un comportamento concludente ai fini di ravvisare una risoluzione del rapporto per mutuo consenso. 13. Il secondo motivo presenta profili di inammis sibilità e di infondatezza. 14. E’ infondato, essendosi la Corte territoriale attenuta ai principi più volte affermati in sede di legittimità ove si è precisato che costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione (Cass. n. 1853/2016; Cass. n. 17723/2011). 15. L’inserimento della trasmissione in una testata giornalistica, come condivisibilmente statuito dai giudici di seconde cure -nonostante la linea di confine, nel settore della copertura dell’informazione, sia molto labile tra i servizi della “Rete” e quelli della “Testata” facente capo alla “Rete” medesima- non rileva, quindi ai fini della individuazione della qualifica di giornalista, dovendosi privilegiare un esame delle mansioni svolte in concreto, sotto il profilo contenutistico e temporale (Cass. n. 23625/2010). 16. E’, invece, inammissibile, lì dove si censura l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di seconde cure che, con argomentazioni esenti dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, ratione temporisapplicabile, hanno precisato che dalle prove orali raccolte e dalla documentazione acquisita, era emersa la natura giornalistica dell’attività svolta dalla Squarcia in tutte le diverse fasi del rapporto. 17. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass.n. 16467/2017). 18. Il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente perché interferenti, sono inammissibili. 19. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 20. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, c on un accertamento in fatto adeguatamente motivato, ha ritenuto che la Squarcia avesse svolto fin dall’inizio del rapporto mansioni di giornalista-redattore ordinario e non quelle di programmista regista per le quali era stata assunta e ha valutato tutte le deposizioni dei testi, ivi compresa quella di Barbieri. 21. L e censure formulate nel motivo, al di là delle denunziate violazioni di legge, si limitano, quindi, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019): in quanto tali sono inammissibili.22. Anche il quinto ed il sesto motivo, da scrutinare congiuntamente per connessione logico-giuridica, non sono meritevoli di accoglimento. 23. Questa Corte ha ribadito che, per l'esercizio dell'attività giornalistica di redattore ordinario, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, sicché il contratto giornalistico concluso con un redattore ivi non iscritto è nullo non già per illiceità della causa o dell'oggetto, ma per violazione di norme imperative; ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, detta nullità non produce effetti ex art. 2126 c.c. ed il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla giusta retribuzione, la cui determinazione spetta al giudice di merito (Cass. n. 10158/2017; Cass. n. 7031/2023). 24. I giudici di seconde cure hanno correttamente app licato tali principi riconoscendo l’inquadramento formale della Squarcia come giornalista professionista solo con decorrenza dal 13.3.2007, data di iscrizione all’albo, ai fini della anzianità e delle progressioni economiche e giuridiche; in considerazionedella nullità dei contratti stipulati prima di tale data, hanno riconosciuto, invece, solo le differenze retributive, tra le mansioni svolte e quelle dell’inquadramento formale, senza alcun altro diritto, ritenendole appunto giusta retribuzione ex art. 36Cost.25. Il settimo motivo, infine, è inammissibile. 26. La Corte territoriale ha riconosciuto, in sostanza, i presupposti, in capo alla lavoratrice, per ottenere l’indennità di qualificazione professionale di cui all’Accordo integrativo del CNLG del 23.6.2009. 27. La censura articolata dalla ricorrente, a fronte di tale statuizione, difetta di specificità perché, oltre a non riprodurre nella doglianza il testo della intera disposizione, onde consentire un corretto sindacato di legittimità, si limita a denunciare genericamente l’insussistenza degli elementi quando, invece, essi erano stati desunti, dalla Corte di merito, dalle risultanze documentali e dalla prova per testi che aveva confermato la specifica qualificazione professionale acquisita dalla Squarcia nell’utilizzo delle tecnologie proprie del mezzo televisivo e nella realizzazione quotidiana di servizi televisivi cui ella aveva partecipato in modo diretto alla loro produzione e confezionamento. 28. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.29. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 30. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversament