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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 37816/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RIHAI Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia che lo aveva con- dannato alla pena di anni sei mesi tre di reclusione ed euro 29.000 di multa in relazione a plurimi episodi di cessione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina a diversi destinatari.

2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio ed il man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provve- dimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del tratta- mento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medi- minimi edittali, evidenziando la particolare gravità e pericolosità della condotta in ragione della rilevante quantità di cessioni, dell'importante giro di affari, della capacità di approvvigionamento mediante canali che denotavano collegamenti con il mondo del narco traffico e della rilevante capacità diffusiva. 3.1 Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta inoltre fondato sull'assenza di profili di meritevolezza, sul tentativo di condizio- nare i testi e quindi con riferimento a comportamento pre-processuale del tutto inadeguato e per l'assenza di profili di resipiscenza, in termini del tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità. 3.1.1 Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedol:ti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle atte- nuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati pre- cedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconosci- mento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla va- lenza premiale (sez.1, n.46568 de118./05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del bene- ficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del be- neficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.RIHAI Karim ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la decisione del Tribunale di Civitavecchia che lo aveva con- dannato alla pena di anni sei mesi tre di reclusione ed euro 29.000 di multa in relazione a plurimi episodi di cessione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina a diversi destinatari. 2. Lamenta il ricorrente la misura del trattamento sanzionatorio ed il man- cato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provve- dimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del tratta- mento sanzionatorio nell'ambito di una pena edittale improntata a criteri medi- minimi edittali, evidenziando la particolare gravità e pericolosità della condotta in ragione della rilevante quantità di cessioni, dell'importante giro di affari, della capacità di approvvigionamento mediante canali che denotavano collegamenti con il mondo del narco traffico e della rilevante capacità diffusiva. 3.1 Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta inoltre fondato sull'assenza di profili di meritevolezza, sul tentativo di condizio- nare i testi e quindi con riferimento a comportamento pre-processuale del tutto inadeguato e per l'assenza di profili di resipiscenza, in termini del tutto coerenti con la giurisprudenza di legittimità. 3.1.1 Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedol:ti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle atte- nuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati pre- cedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconosci- mento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla va- lenza premiale (sez.1, n.46568 de118./05/2017, Lamina, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del bene- ficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del be- neficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammis- sibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricor- rente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 Luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris