CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG Il PG chiede di annullare la sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore chiede di annullare, senza rinvio, la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 7 settembre 2021 il Tribunale di Frosinone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di € 1.500,00 di ammenda per il reato ex art. 137, commi 1 e 14, d.lgs. n. 152 del 2006, per avere, come recita l'imputazione, effettuato l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento bufalino al di fuori dei casi e delle procedure previste dall'art. 112 ed in assenza della preventiva comunicazione al Comune di Amaseno, così immettendo in maniera incontrollata rifiuti liquidi nelle acque superficiali e sotterranee (accertato in Amaseno, dal 6 ottobre 2017, data di scadenza dei 120 giorni previsti dall'art. 318-bis T.U.A. per la regolarizzazione delle prescrizioni impartitegli in sede di accesso del 30 maggio 2017). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con l'unico motivo, i vizi di violazione di legge e della motivazione. 2.1. Il Tribunale avrebbe erroneamente applicato l'art. 137, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, poiché il reato sarebbe stato depenalizzato. Tale norma punirebbe chi effettui, senza autorizzazione, scarichi di acque reflue industriali, mentre l'art. 133, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevederebbe la sanzione amministrativa per chi effettui, senza autorizzazione, scarichi di acque domestiche. Ex art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006 e sulla base della giurisprudenza, le acque provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sarebbero equiparate alle acque reflue domestiche; l'imputato avrebbe commesso un illecito amministrativo di competenza della Regione Lazio. 2.2. Sarebbe viziata la motivazione sul rigetto della tesi difensiva secondo cui l'evento non sarebbe imputabile al ricorrente poiché la condotta sarebbe stata dovuta agli incessanti fenomeni piovosi, i quali, come dichiarato dall'imputato durante il dibattimento, avrebbero impedito il regolare svolgimento dei lavori di caricamento del letame e l'avrebbero costretto a prelevare il letame e a depositarlo nella vicina concimaia. Il Tribunale, nel negare l'applicazione dell'art. 54 cod. pen., non avrebbe valutato che i cambiamenti climatici possono determinare fenomeni atmosferici improvvisi, violenti e duraturi, capaci di generare allagamenti e rendere impraticabili i lavori di raccolta e scarico del letame sui terreni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente, richiamando art. 101, comma 7, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, assimila le acque reflue provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame alle acque reflue domestiche, sicché lo scarico senza autorizzazione di tali acque concretizzerebbe solo l'illecito amministrativo ex art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. 1.1. Il ricorso, incentrato sulla irrilevanza penale della condotta ex art. 137, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006, è manifestamente infondato. Tale norma punisce «Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29- quattuordecies, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata 1.2. Il fatto contestato e sul quale è intervenuta condanna, però, come emerge dalla descrizione della condotta nel capo di imputazione, concerne esclusivamente il reato ex art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006, di aver effettuato l'utilizzazione agronomica degli effluenti in assenza della preventiva comunicazione al comune di Amaseno, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 318-bis T.U.A., per la regolarizzazione delle prescrizioni impartite nell'accesso del 30 maggio 2017. Unica è, per altro, la pena inflitta all'imputato. L'imputazione non fa riferimento alla condotta di chi apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali ma all'effetto dello spandimento nei termini appena descritti. 1.3. Tali elementi di fatto confermano che il riferimento all'art. 137, comma 1, d.lgs. n.152 del 2006 nell'imputazione è erroneo e sovrabbondante rispetto alla condotta commessa e su cui è intervenuta la condanna, relativa al solo comma 14. 1.4. La tesi difensiva, prima riportata, anche quanto all'applicabilità dell'art.54 cod. pen., è, dunque, inconferente rispetto alla condotta per cui è intervenuta la condanna che è consistita nell'aver effettuato l'utilizzazione agronomica degli effluenti in assenza della preventiva comunicazione al comune di Amaseno, anche dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 318-bis t.u.a., per la regolarizzazione delle prescrizioni impartite nell'accesso del 30 maggio 2017. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem