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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 18042/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8206/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (09840610159), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ELENA D'ALTO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (00818570012), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’S; -intimati – avverso la sentenza n. 8/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/01/2023;letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dai difensori; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alle controparti costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato i rispettivi atti di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8206/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (09840610159), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ELENA D'ALTO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (00818570012), in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]’S; -intimati – avverso la sentenza n. 8/2023 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 11/01/2023;letto l’atto di rinuncia al ricorso , sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e dai difensori; rilevato che la rinuncia è stata comunicata alle controparti costituite, a cura della Cancelleria, ai sensi dell’art. 390, co. 3 c.p.c., così come novellato dall'art. 3, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; rilevato che i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato i rispettivi atti di accettazione della rinuncia; ritenutoche la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così dec
Decreto Cassazione n. 18042/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris