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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30855/2023

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nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2896/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 140; –ricorrente – contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi –cartelle N.2896/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, n. 398/08/2021 depositata in data 17 giugno 2021.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligata della società contribuenteMonte Nurra S.r.l., ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2008per IVA oltre accessori e sanzioni;ricorso accolto dalla CTP di Sassari.

2. La CTR della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, con sentenza in data 17 giugno 2021, ha accolto parzialmente l’appello dell’Agente della Riscossione.

Ha rilevato il giudice di appello che l’obbligato principale, ammesso a un piano di rateizzazione, ha iniziato ad adempiere il suddetto piano di rateazione «un giorno prima» della notificazione della cartella.

In tale contesto, la sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente emessa la cartella per effetto della mancata estinzione del debito residuo, in considerazione del fatto che l’obbligato principale ha omesso il pagamento di otto rate; il giudice di appello ha ritenuto che in tal modo la contribuente è decaduta dal beneficio della rateizzazione e che in relazione alle rate residue il debito è stato ritenuto ancora sussistente ai fini della corretta emissione della cartella.Il giudice di appello ha, poi, escluso che la cessione delle quote della società in data 16 dicembre 2013 facesse venir meno la responsabilità solidale della contribuente.

3. Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agente della riscossione.

4. E’ stata emessa in data 11 maggio 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dalla ricorrente con procura speciale .

La ricorrente ha depositato memoria.

N.2896/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, costituito dal fatto che l’obbligato principale era stato ammesso al piano di rateizzazione e aveva pagato la prima rata e quelle successive, per cui la cartella non poteva essere emessa.

Avrebbe l’Agente della riscossione per effetto della rateizzazione , ad avviso della ricorrente, dovuto emettere una nuova cartella annullando la precedente.

La ricorrente evidenzia, inoltre, che risulterebbero sproporzionati sia gli interessi, sia gli aggi di riscossione rispetto all’importo dovuto.

Deduce, inoltre, la ricorrente che nel caso di specie dovrebbe farsi applicazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 218, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati.In conclusione, parte ricorrente deduce che il ricorso alla rateizzazione da parte dell’obbligato principale avrebbe comportato la liberazione degli altri coobbligati («[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (…) ha definito l’imposta (…) viene meno l’aspetto solidale delle altre parti in virtù del fatto che l’imposta contestata deve intendersi definita»), per cui l’Ufficio si sarebbe dovuto rivalere solo nei confronti dell’obbligato principale.

In memoria parte ricorrente ripercorre questi temi, con particolare riferimento alla liberazione della coobbligata per effetto della adesione dell’obbligato principale alla rateizzazione (« La società [OSCURATO:PERSONA] solo lei è obbligata al rispetto del piano di rateizzazione e l’Agenzia approvando la rateizzazione ha liberato la coob[b]ligata»).

2. Il ricorso è infondato, condividendo il Collegio la proposta di definizione anticipata del relatore, secondo cui «il solo motivo dedotto è inammissibile, a fronte dell'accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale la cartella è stata emessa a seguito della decadenza del debitore principale, società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal piano di N.2896/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino rateazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, con ciò difettando il presupposto fondante del motivo, che si incentra sulla definizione del debito tributario da parte di uno dei debitori solidali, circostanza questa esclusa dalla CTR».

3. L’inammissibilità del ricorso – in disparte l’omessa indicazione del profilo di decisività dei fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso –si apprezza in relazione a tutti i profili denunciati, in quanto i «fatti storici» dedotti (l’ammissione al piano di rateazione quale presupposto per l’illegittima emissione della cartella, gli effetti del pagamento parziale su aggi e sugli interessi nonché la loro sproporzione, l’invio dell’invito a comparire ex d. lgs. n. 218/1997 a tutti i coobbligati, la liberazione dell’obbligato solidale per effetto dell’ammissione dell’obbligato principale alla rateazione)costituiscono questioni giuridiche e, propriamente, argomentazioni difensive.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ art. 360, pri mo comma , n. 5, cod. proc. civ. attiene all'omesso esame di un o o più fatti storici , principali o secondari, che attengano a precisi accadimenti o circostanze in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non sono inquadrabili questioni e argomentazioni difensive(Cass., Sez.

V, 28 febbraio 2023, n. 6032; Cass., Sez.

V, 27 luglio 2022, n. 23389; Cass. Sez.

V, 11 luglio 2022, n. 21948; Cass., Sez.

II, 26 aprile 2022, n. 13024).

4. In disparte tale assorbente considerazione , va ulteriormente osservato che la circostanza denunciata dalla ricorrente (l’esistenza del piano di rateazione, fatto storico posto a fondamento delle menzionate argomentazioni difensive indicate in ricorso) è circostanza in fatto espressamente presa in esame dal giudice di appello e posta a fondamento della decisioneimpugnata.

L'art. 360, primo comma, n. 5, N.2896/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino cod. proc. civ. non può essere invocatoove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez.

VI, 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., Sez.

II, 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass., Sez.

VI, 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

6. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez.

U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez.

U., 27 settembre 2023, n. 27433).

La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta, al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez.

V, 24 novembre 2022, n. 34693) a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione (Cass., Sez.

U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’importo di € 2.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore N.2896/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino di € 1.000,00 in favore della C assa delle A mmende ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2896/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 140; –ricorrente – contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – Oggetto: tributi –cartelle N.2896/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, n. 398/08/2021 depositata in data 17 giugno 2021. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 20 ottobre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligata della società contribuenteMonte Nurra S.r.l., ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi del periodo di imposta 2008per IVA oltre accessori e sanzioni;ricorso accolto dalla CTP di Sassari. 2. La CTR della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, con sentenza in data 17 giugno 2021, ha accolto parzialmente l’appello dell’Agente della Riscossione. Ha rilevato il giudice di appello che l’obbligato principale, ammesso a un piano di rateizzazione, ha iniziato ad adempiere il suddetto piano di rateazione «un giorno prima» della notificazione della cartella. In tale contesto, la sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente emessa la cartella per effetto della mancata estinzione del debito residuo, in considerazione del fatto che l’obbligato principale ha omesso il pagamento di otto rate; il giudice di appello ha ritenuto che in tal modo la contribuente è decaduta dal beneficio della rateizzazione e che in relazione alle rate residue il debito è stato ritenuto ancora sussistente ai fini della corretta emissione della cartella.Il giudice di appello ha, poi, escluso che la cessione delle quote della società in data 16 dicembre 2013 facesse venir meno la responsabilità solidale della contribuente. 3. Propone ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Agente della riscossione. 4. E’ stata emessa in data 11 maggio 2023 proposta di definizione anticipata, ritualmente opposta dalla ricorrente con procura speciale . La ricorrente ha depositato memoria. N.2896/22 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo ai fini del giudizio, costituito dal fatto che l’obbligato principale era stato ammesso al piano di rateizzazione e aveva pagato la prima rata e quelle successive, per cui la cartella non poteva essere emessa. Avrebbe l’Agente della riscossione per effetto della rateizzazione , ad avviso della ricorrente, dovuto emettere una nuova cartella annullando la precedente. La ricorrente evidenzia, inoltre, che risulterebbero sproporzionati sia gli interessi, sia gli aggi di riscossione rispetto all’importo dovuto. Deduce, inoltre, la ricorrente che nel caso di specie dovrebbe farsi applicazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. 15 dicembre 1997, n. 218, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto inviare l’invito a comparire a tutti i coobbligati.In conclusione, parte ricorrente deduce che il ricorso alla rateizzazione da parte dell’obbligato principale avrebbe comportato la liberazione degli altri coobbligati («[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (…) ha definito l’imposta (…) viene meno l’aspetto solidale delle altre parti in virtù del fatto che l’imposta contestata deve intendersi definita»), per cui l’Ufficio si sarebbe dovuto rivalere solo nei confronti dell’obbligato principale. In memoria parte ricorrente ripercorre questi temi, con particolare riferimento alla liberazione della coobbligata per effetto della adesione dell’obbligato principale alla rateizzazione (« La società [OSCURATO:PERSONA] solo lei è obbligata al rispetto del piano di rateizzazione e l’Agenzia approvando la rateizzazione ha liberato la coob[b]ligata»). 2. Il ricorso è infondato, condividendo il Collegio la proposta di definizione anticipata del relatore, secondo cui «il solo motivo dedotto è inammissibile, a fronte dell'accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale la cartella è stata emessa a seguito della decadenza del debitore principale, società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dal piano di N.2896/22 R.G. Est. F. D’Aquino rateazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, con ciò difettando il presupposto fondante del motivo, che si incentra sulla definizione del debito tributario da parte di uno dei debitori solidali, circostanza questa esclusa dalla CTR». 3. L’inammissibilità del ricorso – in disparte l’omessa indicazione del profilo di decisività dei fatti storici il cui esame sarebbe stato omesso –si apprezza in relazione a tutti i profili denunciati, in quanto i «fatti storici» dedotti (l’ammissione al piano di rateazione quale presupposto per l’illegittima emissione della cartella, gli effetti del pagamento parziale su aggi e sugli interessi nonché la loro sproporzione, l’invio dell’invito a comparire ex d. lgs. n. 218/1997 a tutti i coobbligati, la liberazione dell’obbligato solidale per effetto dell’ammissione dell’obbligato principale alla rateazione)costituiscono questioni giuridiche e, propriamente, argomentazioni difensive. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’ art. 360, pri mo comma , n. 5, cod. proc. civ. attiene all'omesso esame di un o o più fatti storici , principali o secondari, che attengano a precisi accadimenti o circostanze in senso storico -naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non sono inquadrabili questioni e argomentazioni difensive(Cass., Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 6032; Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23389; Cass. Sez. V, 11 luglio 2022, n. 21948; Cass., Sez. II, 26 aprile 2022, n. 13024). 4. In disparte tale assorbente considerazione , va ulteriormente osservato che la circostanza denunciata dalla ricorrente (l’esistenza del piano di rateazione, fatto storico posto a fondamento delle menzionate argomentazioni difensive indicate in ricorso) è circostanza in fatto espressamente presa in esame dal giudice di appello e posta a fondamento della decisioneimpugnata. L'art. 360, primo comma, n. 5, N.2896/22 R.G. Est. F. D’Aquino cod. proc. civ. non può essere invocatoove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. VI, 8 novembre 2019, n. 28887; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415;Cass., Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato in conformità alla proposta, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. 6. Al rigetto del ricorso in conformità alla proposta consegue l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 380-bis, terzo comma, 96, commi terzo e quarto cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195; Cass., Sez. U., 27 settembre 2023, n. 27433). La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione anticipata, essendo tale norma volta, al pari delle disposizioni relative alla colpa grave (Cass., Sez. V, 24 novembre 2022, n. 34693) a contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso con la tutela del diritto di azione (Cass., Sez. U., n. 27195/2023, cit.); si reputa di quantificare equitativamente tale somma in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022, cit.), somma che viene liquidata come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. LaCorte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.100,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; condanna, altresì, la ricorrente al pagamento dell’importo di € 2.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore N.2896/22 R.G. Est. F. D’Aquino di € 1.000,00 in favore della C assa delle A mmende ; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par
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