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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 26911/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Venosa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Gip del Tribunale di Foggia in data 23/7;2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost.

Proc.

Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento il Gip del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta del P.m., disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. nel contempo ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, in particolare della trattrice agricola AN963N. 2.

Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1 4&, 2.1 violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. sia per effetto della mancanza di potere funzionale che a causa dell'abnormità del contenuto decisorio dell'atto impugnato.

La difesa segnala di aver presentato al P.m. nel marzo 2021 istanza di dissequestro della trattrice agricola ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod.proc.pen. in relazione alla quale l'ufficio requirente esprimeva parere contrario sebbene non sia stato comunicato alcun provvedimento ulteriore al riguardo.

La richiesta veniva reiterata il 22/9/2021 e il 27 settembre seguente il P.m. comunicava la confisca nelle more disposta dal Gip, il quale, ricevuti gli atti, rigettava l'istanza, dando atto del provvedimento ablativo già adottato.

La difesa denunzia che il Gip ha illegittimamente deciso de plano sulla richiesta di restituzione, omettendo di fissare l'udienza camerale, disponendo la confisca sulla base della domanda del P.m. in sede di richiesta di archiviazione, contestuale al parere contrario sull'istanza di dissequestro formulata dalla difesa.

Sostiene il ricorrente che il parere contrario emesso dal P.m. non può essere equiparato ad un decreto di rigetto suscettibile di opposizione di talché il Gip avrebbe dovuto restituire gli atti al P.m. al fine della decisione sull'istanza proposta.

Pertanto la decisione sulla confisca del bene è stata resa da un giudice sprovvisto del relativo potere e in violazione delle regole sul contraddittorio, atteso che l'art. 263, comma 4, cod.proc.pen. riconosce al Gip un potere d'intervento a seguito di opposizione a decreto motivato di rigetto del P.M.

Inoltre, la confisca- secondo il difensore- può essere disposta solo all'esito dell'accertamento di responsabilità dell'imputato sicché il provvedimento ablativo deve ritenersi per più versi abnorme in quanto avulso dall'ordinamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa ha espressamente impugnato il provvedimento del Gip di Foggia che in data 23/7/2021 disponeva la confisca di una trattrice agricola sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente per il delitto di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA], recependo gli argomenti spesi dal P.m. richiedente, ha ritenuto insussistenti profili di responsabilità a carico dell'indagato, rimarcando la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], attestata dalla richiesta di "regolarizzazione della pratica presentata alla Motorizzazione di Potenza....dopo aver acquistato il mezzo medesimo", ed ha, tuttavia, disposto la confisca e distruzione della trattrice in ragione della accertata contraffazione dei dati identificativi.

Restano fuori dall'ambito del decreto impugnato le vicende relative al dissequestro richiesto al P.m. in data 23/3/2021, in relazione al quale il requirente si limitava ad esprimere parere contrario senza che consti la trasmissione degli atti al Gip per la decisione.

Alcun richiamo alla predetta istanza si rinviene, infatti, nella richiesta di archiviazione del 27 Maggio 2021 mentre l'ulteriore istanza di óstQ^ dissequestro avanzata il 22/9/2021 è successiva al decreto d'archiviazione emesso il 23 Luglio 2021 e, dunque, insuscettibile di condizionarne gli esiti.

Il tentativo della difesa di collegare l'istanza ex 263, comrna 4, cod.proc.pen. del 23/3/2021 alla richiesta di archiviazione e al provvedimento d'accoglimento del Gip non può trovare concordi, trattandosi di sequenze procedirnentali prive di collegamento funzionale alla luce della successione temporale degli atti segnalata dallo stesso ricorrente.

2. Tanto premesso, osserva la Corte che impropriamente il ricorrente censura la "confisca anticipata" disposta dal Gip (istituto ignoto nell'ordinamento interno) giacché nella specie la misura ablativa è stata adottata, con evidenza, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen., alla luce della contraffazione dei dati identificativi del mezzo.

A detto proposito va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbligatoria per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019,dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203). 2.1 Con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. ritiene il collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, ord. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez.

U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, Rv. 220221; Sez.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 3 , n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168).

3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. 3 mst- P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Venosa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del Gip del Tribunale di Foggia in data 23/7;2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnato provvedimento il Gip del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta del P.m., disponeva l'archiviazione del procedimento iscritto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 648 cod.pen. nel contempo ordinando la confisca e distruzione dei reperti in sequestro, in particolare della trattrice agricola AN963N. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1 4&, 2.1 violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a) cod.proc.pen. sia per effetto della mancanza di potere funzionale che a causa dell'abnormità del contenuto decisorio dell'atto impugnato. La difesa segnala di aver presentato al P.m. nel marzo 2021 istanza di dissequestro della trattrice agricola ai sensi dell'art. 263, comma 4, cod.proc.pen. in relazione alla quale l'ufficio requirente esprimeva parere contrario sebbene non sia stato comunicato alcun provvedimento ulteriore al riguardo. La richiesta veniva reiterata il 22/9/2021 e il 27 settembre seguente il P.m. comunicava la confisca nelle more disposta dal Gip, il quale, ricevuti gli atti, rigettava l'istanza, dando atto del provvedimento ablativo già adottato. La difesa denunzia che il Gip ha illegittimamente deciso de plano sulla richiesta di restituzione, omettendo di fissare l'udienza camerale, disponendo la confisca sulla base della domanda del P.m. in sede di richiesta di archiviazione, contestuale al parere contrario sull'istanza di dissequestro formulata dalla difesa. Sostiene il ricorrente che il parere contrario emesso dal P.m. non può essere equiparato ad un decreto di rigetto suscettibile di opposizione di talché il Gip avrebbe dovuto restituire gli atti al P.m. al fine della decisione sull'istanza proposta. Pertanto la decisione sulla confisca del bene è stata resa da un giudice sprovvisto del relativo potere e in violazione delle regole sul contraddittorio, atteso che l'art. 263, comma 4, cod.proc.pen. riconosce al Gip un potere d'intervento a seguito di opposizione a decreto motivato di rigetto del P.M. Inoltre, la confisca- secondo il difensore- può essere disposta solo all'esito dell'accertamento di responsabilità dell'imputato sicché il provvedimento ablativo deve ritenersi per più versi abnorme in quanto avulso dall'ordinamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.La difesa ha espressamente impugnato il provvedimento del Gip di Foggia che in data 23/7/2021 disponeva la confisca di una trattrice agricola sottoposta a sequestro probatorio nell'ambito del procedimento a carico del ricorrente per il delitto di ricettazione. [OSCURATO:PERSONA], recependo gli argomenti spesi dal P.m. richiedente, ha ritenuto insussistenti profili di responsabilità a carico dell'indagato, rimarcando la buona fede del [OSCURATO:PERSONA], attestata dalla richiesta di "regolarizzazione della pratica presentata alla Motorizzazione di Potenza....dopo aver acquistato il mezzo medesimo", ed ha, tuttavia, disposto la confisca e distruzione della trattrice in ragione della accertata contraffazione dei dati identificativi. Restano fuori dall'ambito del decreto impugnato le vicende relative al dissequestro richiesto al P.m. in data 23/3/2021, in relazione al quale il requirente si limitava ad esprimere parere contrario senza che consti la trasmissione degli atti al Gip per la decisione. Alcun richiamo alla predetta istanza si rinviene, infatti, nella richiesta di archiviazione del 27 Maggio 2021 mentre l'ulteriore istanza di óstQ^ dissequestro avanzata il 22/9/2021 è successiva al decreto d'archiviazione emesso il 23 Luglio 2021 e, dunque, insuscettibile di condizionarne gli esiti. Il tentativo della difesa di collegare l'istanza ex 263, comrna 4, cod.proc.pen. del 23/3/2021 alla richiesta di archiviazione e al provvedimento d'accoglimento del Gip non può trovare concordi, trattandosi di sequenze procedirnentali prive di collegamento funzionale alla luce della successione temporale degli atti segnalata dallo stesso ricorrente. 2. Tanto premesso, osserva la Corte che impropriamente il ricorrente censura la "confisca anticipata" disposta dal Gip (istituto ignoto nell'ordinamento interno) giacché nella specie la misura ablativa è stata adottata, con evidenza, ai sensi dell'art. 240, comma 1, cod.pen., alla luce della contraffazione dei dati identificativi del mezzo. A detto proposito va evidenziato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che il decreto di archiviazione con cui il giudice per le indagini preliminari disponga la confisca non obbligatoria per legge di un bene sottoposto a sequestro non è abnorme e, pertanto, non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, ma è soggetto esclusivamente al rimedio dell'incidente di esecuzione (Sez. 3, Ord. n. 842 del 15/11/2019,dep. 2020, Rv. 278280; Sez. 1, sent. n. 5982 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269187; Sez. 4, Ord. n. 46422 del 23/10/2015, Rv. 265203). 2.1 Con riguardo alle difformi opinioni che si registrano circa la possibilità di conversione del ricorso ex art. 568, comma 5, cod.proc.pen. ritiene il collegio che meriti continuità l'indirizzo da ultimo espresso da Sez. 3, ord. 842/2019 cit. che ha ampiamente e condivisibilmente argomentato circa la riconducibilità dell'incidente di esecuzione, non qualificabile in senso stretto come mezzo di impugnazione, nella generale categorie dei "gravami" suscettibili di riqualificazione allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo improprio rispetto a quello legislativamente previsto, dovendosi in tal caso il giudice limitare, a norma dell'art. 568, comma 5, cod.proc.pen.a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti al giudice competente (Sez. U, Ord. n. 45371 del 31/10/2001,Bonaventura, Rv. 220221; Sez.U, 31 ottobre 2001 n. 45372, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 3 , n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934; Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 2130168). 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere qualificato come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. 3 mst- P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione all'esecuzione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così d
Decreto Cassazione n. 26911/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris