CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1971
Cassazione n. 40932/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte volte a contestare, anche sotto il versante motivazionale, le valutazioni rese nel ritenere il fatto più grave e nel giustificare gli aumenti apportati a titolo di continuazione sono manifestamente infondate perche sotto il primo versante viene fatto riferimento con puntualità alla truffa di cui al capo C), di pari gravità rispeto alle altre ma commessa per prima, e, in termini succinti ma adeguati ai modesti incrementi di pena irrogati, si precisano poi le ragioni atte a giustificare il trattamento applicato in relazione ai fatti in continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15 settembre 2025.