CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16269/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di Latina in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.5234/2025 depositata il 21/08/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 20065/2025Numero sezionale 1359/2026Numero di raccolta generale 16269/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.205,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 24/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]