CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 24913/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] e gli ha concesso, invece, la detenzione domiciliare. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto non essere possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione dello spessore delinquenziale dell’istante e della claudicante revisione critica dello stesso in ordine al reato, aggiungendo che la libertà di spostamento garantita dalla misura più ampia è, in tale situazione, inopportuna. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché, nel formulare il giudizio prognostico, il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell'epoca molto risalente della condotta integrante reato, dell'evoluzione della personalità del condannato durante l'esperienza di carceraria con giudizi positivi che hanno portato a concedergli sempre tutta la liberazione anticipata concedibile, e del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ha ritenuto di non applicargli la misura di sicurezza che era stata decisa nella sentenza di cognizione proprio in considerazione del giudizio di cessazione della pericolosità del soggetto, nonchè del comportamento tenuto dal condannato durante i lunghi periodi intermedi di libertà, in particolare quello in cui il ricorrente è stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno ed ha tenuto condotta regolare; non è, inoltre, vero che il condannato abbia rinunciato al lavoro in Svizzera, ha solo riconosciuto di non poter vivere e lavorare all'estero in un periodo in cui deve scontare una condanna eventualmente in regime di affidamento. 3. Con requisitoria scritta, il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. Le valutazioni che normativamente il Tribunale di sorveglianza è tenuto ad effettuare nel decidere sull’istanza di affidamento in prova sono due: che non esista un pericolo di recidiva (“assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati”, cfr. art. 47, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354) e che l’affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato (“contribuisca alla rieducazione del reo”, ibidem). La valutazione sul pericolo di recidiva è necessaria anche per l’accesso alla detenzione domiciliare (“sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati”, cfr. art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.), ma la natura maggiormente contenitiva della detenzione domiciliare permette esiti diversi delle istanze di affidamento, pur in presenza di una medesima situazione di pericolosità. Nel caso in esame, è proprio la valutazione sul pericolo di recidiva che ha indotto il Tribunale di sorveglianza ad accogliere soltanto l’istanza di detenzione domiciliare, ma a respingere quella di affidamento in prova. Il Tribunale ha sottolineato, infatti, il consistente curriculum criminale del condannato e l’incertezza dello stesso nell’approccio alla revisione critica dei reati commessi. Si tratta in sé di una valutazione coerente con gli scopi delle misure alternative, e che è stata desunta da parametri di valutazione già positivamente scrutinati dalla giurisprudenza di legittimità, quali la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 – 01), i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 – 01), l’inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 – 01). In questo contesto il ricorso deduce che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto dell'epoca molto risalente della condotta integrante reato e dell'evoluzione positiva della personalità del condannato sia in carcere che durante i periodi di libertà, ma l’argomento è inammissibile, perché non individua un passaggio della motivazione che sarebbe manifestamente illogica, ma si limita ad attaccare la valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza sui parametri di valutazione tratti dalla personalità del condannato da considerare prevalenti. Il ricorso deduce anche chel’ordinanza è in contrasto con il giudizio di non pericolosità del ricorrente che emerge dai provvedimenti che hanno concesso allo stesso tutta la liberazione anticipata concedibile, e dal provvedimento che non ha applicato allo stesso la misura di sicurezza decisa in sede di cognizione proprio perché cessata la pericolosità del soggetto, ma l’argomento è infondato, perché ai fini della liberazione anticipata il parametro di valutazione è diverso, perché è conseguenza della partecipazione all'opera di rieducazione, tanto è che l’art. 54, comma 1, ord. pen., motiva il beneficio “quale riconoscimento di tale partecipazione”. Nella valutazione di cui all’art. 54 non c’è, pertanto, un giudizio prognostico, ma un giudizio ex post sul comportamento tenuto durante il semestre valutato. La giustificazione della diversa valutazione della pericolosità del ricorrente contenuta nella ordinanza che ha deciso sulla applicazione della misura di sicurezza ed in quella impugnata si rinviene, invece, nella stessa motivazione dell’ordinanza impugnata, che ha evidenziato che rispetto al momento in cui è stata scrutinata dal magistrato di sorveglianza in sede di applicazione della misura di sicurezza vi è un elemento di novità costituito dalla circostanza che il condannato è tornato a vivere a Siderno, ritornando dalla Svizzera dove aveva abitato per un periodo. Il ricorso attacca questa parte dell’ordinanza evidenziando che il condannato non ha rinunciato a vivere in Svizzera, ma è tornato perché consapevole della difficoltà di espiare una pena all’estero, ma l’argomento è infondato, perché non elide le considerazioni non manifestamente illogiche dell’ordinanza impugnata sul maggiore giudizio di pericolosità del ricorrente che deriva dalla prossimità del luogo di residenza, e lavoro attuale, dello stesso con il tessuto criminale di provenienza. In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimen