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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 46720/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];: lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 21 aprile 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli, nel procedimento a carico della odierna ricorrente, indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2.

Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 633 e 6:39-bis cod. pen. e 322 cod. proc. pen.

I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero erroneamente dichiarato l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse ad impugnare, senza tenere conto che la ricorrente sarebbe titolare di un diritto reale sull'immobile in sequestro, che il Comune di Napoli non avrebbe mai proposto alcuna azione legale per ottenere il rilascio del bene e che la ricorrente avrebbe provveduto regolarmente a pagare il «canone per l'uso del bene senza mai ricevere dinieghi o rigetti» (vedi pag. 2 del ricorso).

3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata conseguente alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del diritto reale sull'immobile vantato dalla Crivello.

I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa idonei a dimostrare che la Crivello sarebbe entrata in possesso dell'immobile, fin dal 2005, a seguito della stipula di un contratto di locazione tra il fratello Francesco ed il precedente affidatario dell'immobile ed il conseguente diritto alla restituzione dell'immobile.

Il Tribunale, con percorso argomentativo illogico e meramente apparente, avrebbero affermato che il pagamento da parte della Crivello dell'indennità di occupazione non costituirebbe circostanza idonea a dimostrare la legittimità del possesso, senza tenere in considerazione come gli elementi dedotti dalla difesa dimostrerebbero che la Crivello non si sarebbe abusivamente introdotta nell'immobile sottoposto a sequestro con conseguente insussistenza del reato di occupazione abusiva.

La motivazione sarebbe, infine, manifestamente illogica nella parte in cui nega l'esistenza dello stato di necessità per motivi di salute stante la destinazione dell'immobile a studio professionale, affermazione che non tiene adeguatamente conto del fatto che proprio lo stato di salute della ricorrente avrebbe determinato la trasformazione della destinazione dell'immobile a privata abitazione.

4. L'ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge, il Tribunale ha correttamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse della ricorrente.

5. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita all'indagato dall'ari:. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni.

L'impugnazione può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole.

L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato.

Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

6. Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al caso oggetto di scrutinio: il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in considerazione dell'accertata occupazione dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse la condotta dell'indagata e della conseguente carenza di interesse alla proposizione del riesame.

Il Tribunale ha correttamente rimarcato che la ricorrente non ha documentato la dedotta legittimità del suo ex datore di lavoro Simonetti ad occupare l'immobile in questione e correttamente escluso la rilevanza dell'acquiescenza di fatto dell'ente pubblico e dello spontaneo pagamento da parte della Crivello del canone di locazione in favore dell'ente territoriale (Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357 - 01; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 29897 del 12/06/2022, Sagnibene, non massimata), argomentazioni che non possono esser rivalutate, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];: lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 10 maggio 2023 con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del 21 aprile 2023 con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli, nel procedimento a carico della odierna ricorrente, indagata per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. 2. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 633 e 6:39-bis cod. pen. e 322 cod. proc. pen. I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero erroneamente dichiarato l'inammissibilità del riesame per carenza di interesse ad impugnare, senza tenere conto che la ricorrente sarebbe titolare di un diritto reale sull'immobile in sequestro, che il Comune di Napoli non avrebbe mai proposto alcuna azione legale per ottenere il rilascio del bene e che la ricorrente avrebbe provveduto regolarmente a pagare il «canone per l'uso del bene senza mai ricevere dinieghi o rigetti» (vedi pag. 2 del ricorso). 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità dell'ordinanza impugnata conseguente alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del diritto reale sull'immobile vantato dalla Crivello. I giudici del riesame, con motivazione carente ed apparente, avrebbero omesso di valutare gli elementi addotti dalla difesa idonei a dimostrare che la Crivello sarebbe entrata in possesso dell'immobile, fin dal 2005, a seguito della stipula di un contratto di locazione tra il fratello Francesco ed il precedente affidatario dell'immobile ed il conseguente diritto alla restituzione dell'immobile. Il Tribunale, con percorso argomentativo illogico e meramente apparente, avrebbero affermato che il pagamento da parte della Crivello dell'indennità di occupazione non costituirebbe circostanza idonea a dimostrare la legittimità del possesso, senza tenere in considerazione come gli elementi dedotti dalla difesa dimostrerebbero che la Crivello non si sarebbe abusivamente introdotta nell'immobile sottoposto a sequestro con conseguente insussistenza del reato di occupazione abusiva. La motivazione sarebbe, infine, manifestamente illogica nella parte in cui nega l'esistenza dello stato di necessità per motivi di salute stante la destinazione dell'immobile a studio professionale, affermazione che non tiene adeguatamente conto del fatto che proprio lo stato di salute della ricorrente avrebbe determinato la trasformazione della destinazione dell'immobile a privata abitazione. 4. L'ordinanza impugnata non è connotata da alcuna violazione di legge, il Tribunale ha correttamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] non ha diritto alla restituzione con conseguente carenza di interesse della ricorrente. 5. [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire che, oltre alla legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale attribuita all'indagato dall'ari:. 322 cod. proc. pen., deve sussistere un concreto interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali», quale requisito necessario per tutte le impugnazioni. L'impugnazione può essere proposta solamente da chi, in caso di accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene, occorre cioè che la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultato a lui giuridicamente favorevole. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. deve essere, infatti, attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugnato. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente. 6. Tali consolidati principi di diritto sono stati correttamente applicati al caso oggetto di scrutinio: il Tribunale ha ritenuto, con motivazione coerente con le emergenze investigative e scevra da vizi logici, la sussistenza del fumus del reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. in considerazione dell'accertata occupazione dell'immobile di proprietà del Comune di Napoli in assenza di un valido titolo giuridico che giustificasse la condotta dell'indagata e della conseguente carenza di interesse alla proposizione del riesame. Il Tribunale ha correttamente rimarcato che la ricorrente non ha documentato la dedotta legittimità del suo ex datore di lavoro Simonetti ad occupare l'immobile in questione e correttamente escluso la rilevanza dell'acquiescenza di fatto dell'ente pubblico e dello spontaneo pagamento da parte della Crivello del canone di locazione in favore dell'ente territoriale (Sez. 2, n. 37139 del 25/09/2007, Iannicella, Rv. 237357 - 01; Sez. 2, n. 40822 del 09/10/2008, Iaccarino, Rv. 242242 - 01, da ultimo Sez. 2, n. 29897 del 12/06/2022, Sagnibene, non massimata), argomentazioni che non possono esser rivalutate, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e d
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