Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 22172/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che con sentenza del 31/10/2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di TS% pronunciata in data 26/10/202i di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla , pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 perché, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima al fine di evadere l'imposta IVA, non presentava la dichiarazione Unica 2013 relativa all'anno di imposta 2012, con un'imposta evasa pari ad euro 81.441,00. -- che, con un primo motivo, lamenta manifesta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 90 d.lgs. 190 del 2022 nonché motivazione mancante e/o apparente nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto erroneamente tardiva e come tale inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. i 464-bis ss cod. proc. pen. avanzata in data 14/04/2023 --che, sul punto, non è stato considerato che il decreto di citazione in grado di appello tato notificato solo in data 18/03/2023 e dunque, in data antecedente al 13/02/2023, il giudizio di appello non era ancora instaurato né quindi si aveva contezza della data di udienza; e6k viR --che, dunque, tale circostanza non poteva consentire laxrproposizione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova posto che l'udienza del 20 aprile 2023 rappresentava la prima udienza utile ai fini della proposizione della richiesta ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen.. --che, con un secondo motivo lamenta violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 2729 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in ordine alt materiale probatorio posto che la Corte di appello avrebbe fondato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sull'avviso di accertamento e dunque sulla base di presunzioni legali prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e che nel fascicolo delle indagini preliminari non vi sarebbe alcuna prova circa la notifica tempestiva del richiamato avviso di accertamento nei confronti del contribuente con la conseguenza che è stato elevato a rango di prova una presunzione legale di cui l'imputato non ha avuto conoscenza se non nell'ambito del processo penale; --che, la sentenza della Corte di appello è altresì insufficiente nella parte in cui la Corte di appello ha omesso qualsivoglia analisi in ordine all'accertamento compiuto in sede tributaria, recependo in maniera passiva poste attive e passive, nonché presunzioni e risultanze eAse. --che, con un terzo motivo, lamenta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello provato ogni oltre ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente;--che, quanto al primo motivo, la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova è da ritenersi tardiva e come tale inammissibile posto che, nel caso di specie, il decreto di citazione è stato reso in data 7/03/2024 con indicazione della prima udienza al 20/04/2023 ovvero oltre il termine del 13/02/2023 e quindi la richiesta di messa alla prova doveva essere depositata improrogabilmente entro la data del 13/03/2023 laddove la stessa è stata invece depositata alla data del 14/03/2023, come del resto pacificamente ritenuto dal ricorrente; ac. ì -- che, pertantoMa richiesta rilegit'-ssere tardiva; -- che, quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto che nel caso di specie risulta in punto di fatto accertato che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ravendo rilevato l'omessa materiale presentazione da parte del prevenuto della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2012 r prima di procedere alla determinazione CA;\ presuntiva dell'imposta evasa, ha formalmente ri6Unrà1 —E-Cintribuente di produrre la LCT documentazione utile a colmare la lacuna dichiarativa mediante compilazione dj, apposito t^ a- 142,,, ( 3„-à ik.-1 n tto-u (4-- t i-octdo questionario n. 0000566/2017, notificato in data 3/11/2017 per compiuta gia enza, on quanto, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui a,a'Accezt-at) è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581). --che, l'odierno ricorrente ha omesso di fornire elementi in grado di contrastare gli esiti dell'accertamento induttivo sia in merito alla sussistenza dell'evasione dell'IVA sia in ordine alla misura della stessa ed alla sua eccedenza rispetto alla soglia di penale rilevanza della condotta, sussistendo dunque un riscontro a contrario della fondatezza dell'accertamento induttivo; --che, pertanto, la penale responsabilità del ricorrente risulta essere stata provata ogni oltre ragionevole dubbio; --che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna*4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che con sentenza del 31/10/2023 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di TS% pronunciata in data 26/10/202i di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla , pena di anni uno di reclusione per il delitto di cui all'art. 5 del d.lgs. 74 del 2000 perché, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima al fine di evadere l'imposta IVA, non presentava la dichiarazione Unica 2013 relativa all'anno di imposta 2012, con un'imposta evasa pari ad euro 81.441,00. -- che, con un primo motivo, lamenta manifesta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 90 d.lgs. 190 del 2022 nonché motivazione mancante e/o apparente nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto erroneamente tardiva e come tale inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis cod. pen. i 464-bis ss cod. proc. pen. avanzata in data 14/04/2023 --che, sul punto, non è stato considerato che il decreto di citazione in grado di appello tato notificato solo in data 18/03/2023 e dunque, in data antecedente al 13/02/2023, il giudizio di appello non era ancora instaurato né quindi si aveva contezza della data di udienza; e6k viR --che, dunque, tale circostanza non poteva consentire laxrproposizione dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova posto che l'udienza del 20 aprile 2023 rappresentava la prima udienza utile ai fini della proposizione della richiesta ex artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen.. --che, con un secondo motivo lamenta violazione e/o erronea applicazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 2729 cod. civ. nonché omessa e/o insufficiente e/o illogica motivazione in ordine alt materiale probatorio posto che la Corte di appello avrebbe fondato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sull'avviso di accertamento e dunque sulla base di presunzioni legali prive dei requisiti di precisione, gravità e concordanza e che nel fascicolo delle indagini preliminari non vi sarebbe alcuna prova circa la notifica tempestiva del richiamato avviso di accertamento nei confronti del contribuente con la conseguenza che è stato elevato a rango di prova una presunzione legale di cui l'imputato non ha avuto conoscenza se non nell'ambito del processo penale; --che, la sentenza della Corte di appello è altresì insufficiente nella parte in cui la Corte di appello ha omesso qualsivoglia analisi in ordine all'accertamento compiuto in sede tributaria, recependo in maniera passiva poste attive e passive, nonché presunzioni e risultanze eAse. --che, con un terzo motivo, lamenta violazione e/o erronea applicazione dell'art. 533 cod. proc. pen., non avendo la Corte di appello provato ogni oltre ragionevole dubbio la penale responsabilità del ricorrente;--che, quanto al primo motivo, la richiesta di sospensione del processo per messa alla prova è da ritenersi tardiva e come tale inammissibile posto che, nel caso di specie, il decreto di citazione è stato reso in data 7/03/2024 con indicazione della prima udienza al 20/04/2023 ovvero oltre il termine del 13/02/2023 e quindi la richiesta di messa alla prova doveva essere depositata improrogabilmente entro la data del 13/03/2023 laddove la stessa è stata invece depositata alla data del 14/03/2023, come del resto pacificamente ritenuto dal ricorrente; ac. ì -- che, pertantoMa richiesta rilegit'-ssere tardiva; -- che, quanto al secondo e al terzo motivo, la Corte ha correttamente ritenuto che nel caso di specie risulta in punto di fatto accertato che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ravendo rilevato l'omessa materiale presentazione da parte del prevenuto della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per l'anno 2012 r prima di procedere alla determinazione CA;\ presuntiva dell'imposta evasa, ha formalmente ri6Unrà1 —E-Cintribuente di produrre la LCT documentazione utile a colmare la lacuna dichiarativa mediante compilazione dj, apposito t^ a- 142,,, ( 3„-à ik.-1 n tto-u (4-- t i-octdo questionario n. 0000566/2017, notificato in data 3/11/2017 per compiuta gia enza, on quanto, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui a,a'Accezt-at) è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.3, n. 36207 del 17/04/2019 Ud. (dep. 19/08/2019 ) Rv. 277581). --che, l'odierno ricorrente ha omesso di fornire elementi in grado di contrastare gli esiti dell'accertamento induttivo sia in merito alla sussistenza dell'evasione dell'IVA sia in ordine alla misura della stessa ed alla sua eccedenza rispetto alla soglia di penale rilevanza della condotta, sussistendo dunque un riscontro a contrario della fondatezza dell'accertamento induttivo; --che, pertanto, la penale responsabilità del ricorrente risulta essere stata provata ogni oltre ragionevole dubbio; --che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna*4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22172/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris