CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].30N (CUI 04HPHT4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAtdato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Genova, ai sensi degli artt.599 bis cod. proc. pen., ha riformato la sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, e, preso atto dell'accordo delle parti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04HPHT4); Rilevato che nel ricorso si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e quanto alla determinazione della pena; Rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata dalla Corte territoriale sull'accordo delle parti; Rilevato che tale accordo, come delineato con la formulazione dell'art. 599 bis cod. proc. pen. prevede che le parti concordino in tutto o in parte raccoglimento dei motivi di appello rinunciando, contestualmente, agli altri e diversi motivi presentati; Rilevato che a seguito di tale espressa rinuncia i motivi in relazione ai quali l'accordo non è stato raggiunto sono inammissibili e rispetto a questi si determina una q reclusione processuale che, ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., determina l'inammissibilità del ricorso eventualmente proposto sul punto e che anche la questione relativa ala omessa motivazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. deve ritenersi preclusa (così, tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853); Rilevato che nel caso di specie, nel quale la Corte territoriale ha determinato la pena finale esattamente come concordato tra le parti, non è pertanto consentita alcuna ulteriore censura in ordine alla quantificazione della pena; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così