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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 35855/2022

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2022 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20200 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20200del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C50 C286H) MISTRETTA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L31 F126U) rappresentatie difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R05 F126D ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rap- presentante per p rocura [OSCURATO:PERSONA] , in rappre- sentanza del [OSCURATO:PERSONA]- PERATIVO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa, giusta procuraallegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H59 G273C) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. società con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoRoberto Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A06 F537M) VERDERAME Antonino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H01 F126F) Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R24 C286O) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: no n indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] Soc.

Coop. a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore DOBANKS.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

Coop. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore ISMEA(C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 450/2019, pubblicatain data 7 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., nonché ISMEA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., VCR – [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proceduto in via esecutiva, nelle forme dell’espro- priazione immobiliare,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

Le operazioni di vendita sono state delegate ad un professioni- sta.

Con ricorso in data 21 settembre 2015, i debitori hanno propo- sto reclamo al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591 ter Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 c.p.c., contestando la legittimità di tutti gli atti posti in essere dal professionista delegato dopo il decorso del termine allo stesso fissato per lo svolgimento delle operazioni delegate (con particolareriguardo al l’avviso di vendita dell’ 8 giugno 2015).

Con provvedimento in data 24 settembre 2015, su istanza del professionista delegato, il giudice dell’esecuzione ha ratificato le operazioni da questi poste in essere successivamente alla scadenza del termine in questione e gli ha confermato la delega per il prosieguo delle stesse.

Avverso tale provvedimento i debitori esecutati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con ricorso depositato in data 14 ottobre 2015.

Con ulteriore provvedimento in data 22 ottobre 2015, il giudice dell’esecuzione ha poi rigettato il reclamo precedentemente proposto dai medesimi debitori ai sensi dell’art. 591 terc.p.c..

L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca. [OSCURATO:PERSONA] e il Mistretta, sulla base di due motivi.

Resistono con distinti controricorsi: 1) la BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], cessionario dei creditidella Banca di [OSCURATO:PERSONA]- perativo [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. fatti valere in via esecutiva); 2) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]fatti valere in via esecutiva); 3) [OSCURATO:PERSONA] (aggiudicatario di alcuni degli immobili assoggettati ad espropriazione).

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (dai ricorrenti e dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]).

Ragioni della decisione Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 15

1. In via preliminare, deve essere verificata la stessa ammissi- bilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dai debitori ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 591 terc.p.c.. 1.1L’art. 591 ter c.p.c. è stato modificato dal l’art. 13, comma 1, lettera cc-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, con- vertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, nell’ambito della cd. mi- niriforma del processo esecutivo operata nel 2015.

La modifica(entrata in vigore il 21 agosto 2015) ha avuto ad oggetto solo l’ultimo periodo della disposizione, relativo alle modalità di contestazione delle ordinanze del giudice dell’ese- cuzione sui reclami allo stesso proposti in relazioneagli atti del professionista delegato: al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è stato sostituito il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c..

In base all’art. 23, comma 9,del medesimo decreto - legge , le nuove disposizioni relative al processo esecutivo Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 15Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 –Ad. 22 novembre 2022–Ordinanza –Pagina 6di 15 «la modifica dell’ultimo periodo dell’art. 591 ter c.p.c. intro- dotta dall’art. 13, comma 1, lettera cc-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giu- dice dell’esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdottoil reclamo al collegio di cui all’art. 669 terde- cies c.p.c. in sostituzione del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è immediatamente appli- cabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015». 1.4Da quanto fin qui esposto deriva che l’opposizio ne agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti è da ritenere in radice inam- missibile, in quanto il predetto rimedio, a seguito della riforma dell’art. 591 terc.p.c. del 2015, applicabile nella fattispecie, è stato radicalmente espunto dalla disciplina del processo esecu- tivo con riguardo alle contestazioni dei provvedimenti del giu- dice dell’esecuzione aventi ad oggetto gli atti del professionista delegato.

Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 I debitori,per contestare i provvedimenti del giudi ce dell’ese- cuzione relativi agli atti del professionista delegato , in quanto successivi al 21 agosto 2015, non avrebbero in nessun caso potuto proporrel’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c., essendo tale rimedio stato sostituito con quello del reclamo al collegio di cui all’art. 591 terc.p.c.. 1.5Tale ultima considerazione risulta decisiva ai fini della pre- sente controversia.

È peraltro opportuno osservare, a ulteriore conforto di tale con- clusione, che, in realtà,il provvedimento del giudice dell’esecu- zione in concreto oggetto della presente opposizione (cioè il de- creto del 24 settembre 2015 con il quale, su specifica istanza del professionista delegato, il giudice dell’esecuzione ha ratifi- cato le operazioni da questi poste in essere dopo la scadenza del termine assegnato per il loro svolgimento e ha confermato la delega stessa),non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi di per sé direttamenteimpugnabile, neanche secondo il regime vigente anteriormente al 21 agosto 2015(in tal caso, quindi, con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi), trattan- dosi di un decreto del giudice dell’esecuzione pronunciato su sollecitazione delprofessionista delegato.

Secondo l’indirizzo di questa stessa Corte, infatti,sarebbe stato comunque necessario proporre, preventivamente, reclamo al giudice dell’esecuzione, ai sensi dei prim i due period i dell’art. 591 ter c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 –01; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006, Rv. 591031 – 01 : « la norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, di- spone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617” c.p.c., dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giu- dice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giu- dice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in re- lazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio dele- gato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta im- pugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi»).

Essendo rimasti invariati i due primi periodi dell’art. 591 ter c.p.c., deve ritenersi che i principi di diritto appenaesposti re- stino fermi e siano tuttora validi, anche con riguardo ai rapporti tra il reclamo al giudice dell’esecuzione ed il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c.. 1.6Non rinvenendosi, nella decisione impugnata,una espressa ed argomentata statuizione con riguardo all’ammissibilità dell’opposizioneagli atti esecutivi avanzata dai debitori, sotto i profili appen a indicat i , l’ originaria improponibilità della st essa puòcertamente rilevarsi di u fficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, ai sensi della predetta disposizione. 2.La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. assorbe ogni altra questione e precludel’esame dei motivi del ricorso.

Solo a fini di completezza espositiva, si osserva,quindi, che gli stessi non avrebbero in alcun caso potuto trovare accoglimento, per le ragioni che si espongono sinteticamente di seguito. 2.1Con il primo motivo del ricorso è denunzia ta « violazione e/o falsa applicazionedell’art. 154 c.p.c. e 591 bis c.p.c. in re- lazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. c iv . ».

Secondo i ricorrenti, il giudice dell’esecuzionenon avrebbe po- tuto ratificare l’attività compiuta dal professionista delegato Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 dopo la scadenza del termine allo stesso fissato nell’ordinanza di delega per il compimento delle operazioni delegate, in man- canza di proroga di detto termine che fosse stata richiesta prima della sua scadenza.

Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiararela manifesta infondatezza.

Risulta, infatti, conforme a diritto la decisione del tribunale sul punto, al di là delle espressioni dallo stesso utilizzate e con le precisazioni che seguono.

Il professionista delegato può anche qualificarsi come un “ausi- liario”, in senso ampio,del giudice dell’esecuzione, purché sia chiaro che la sua posizione è certamente peculiare,trattandosi di un ausiliario particolarmente qualificato (sovente definito come una sorta di alter ego del giudice dell’esecuzione), es- sendo lo stesso incaricato di porre in essere vere e proprie at- tività di natura giurisdizionale di regola riservate al giudice, non specifiche attività estranee, o di natura complementare , ri- spetto all’ordinario esercizio della giurisdizione, in quanto tali specificamente attribuite alla competenza all’ausiliari o stesso, come ad esempio avviene per quelle svolte dal C.T.U. o dagli interpreti o, in generale, dagli ausiliari “non qualificati”del giu- dice.

Indipendentemente dalla corretta definizione della sua posi- zione, comunque, certamente i termini che sono stabi liti dal giudice per lo svolgimento delle operazioni del processo esecu- tivo delegate al professionista ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. non possono ritenersi disciplinati dalle disposizioni valide per i termini processuali (ordinatori o perentori che siano) fissati dal giudice alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p.c..

Per lo svolgimento delle attività del professionista delegato alla vendita degli immobili pignorati valgono, invece, i medesimi principi applicabili in caso di termini previsti dalla legge per le attività del giudice, il mancato rispetto dei quali non determina Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 certamente la preclusione a svolgere quell’attività e/o l’invali- dità dell’attività svolta una volta elassi quei termini(almeno in mancanza di una previsione espressa sul punto), rilevando, semmai,esclusivamente sotto il profilo disciplinare e/o deonto- logico.

In caso contrario, d’altra parte, finirebbero per essere impedite, compromesseo quanto meno ritardate, per fatto dell’ufficio, la stessa prosecuzione e/o la definizione del processo, il che con- trasterebbe con principi generali di rilievo anche costituzionale (artt. 24, 97 e 111 Cost.) per cui deve essere sempre garantito lo svolgimento dell’attività giurisdizionale,a tutela dei diritti ed interessi legittimi, secondo modalità di efficienza ed in un tempo ragionevole.

Laddove il professionista delegato non osservi i termini a lui fissati per lo svolgimento delle operazioni delegate, senza che sussista una causa non imputabile di giustificazione del ritardo, sarà possibile (anzi, doveroso, per il giudice dell’esecuzione) tenerne conto nella liquidazione del suo compenso e/o ai fini della sua sostituzione (salve altresì le eventuali azioni risarcito- rie, in caso di danniarrecati alle parti), ma, fino alla sua even- tuale sostituzione, egli avrà il potere e il dovere di proseguire quelle operazioni e le attività comunque svolte, anche tardiva- mente, saranno processualmente valide.

Di conseguenza, deve concludersi che, nella specie, non era in realtà neanche necessario un espresso provvedimento, da parte del giudice dell’esecuzione, onde ratificare le attività po- ste in essere dal professionista delegato in attuazione della de- lega, successivamente al decorso del termine allo stesso origi- nariamente fissato per lo svolgimento di dette operazioni, ai fini della validità di queste ultime, così come, sempre a tal fine, non era necessario un espresso provvedimento di conferma della delega per il prosieguo delle operazioni, in mancanza di una espressa revoca della stessa.

Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Peraltro, il provvedimento opposto, con il quale è stata operata una siffatta ratifica ed è stata confermata la delega al profes- sionista già nominato, non avendo violato alcuna disposizione di legge, ma essendosi limitato, per un verso, a confermare quanto già desumibile dai principi generali e dal complesso della disciplina normativa in precedenza richiamata e, per altro verso, (evidentemente) a ritenere non sussistenti gli estremi per la revoca della delega a quel professionista in considera- zione del mancato rispetto dei termini allo stesso fissati, certa- mente non avrebbe potuto ritenersi illegittimo. 2.2Con il secondo motivo è denunzia to « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. c iv . – Omessa motivazione ».

Iricorrenti sostengono che non sarebbe stato esaminato e de- ciso il motivo della loro opposizione relativo ad uno dei lotti in vendita (lotto O), con riguardo al quale avevano dedotto la nul- lità del pignoramento, trattandosi di bene in comunione legale tra i coniugi Gulli e Mistretta, ma erroneamente ritenuto di pro- prietà della sola Gulli.

Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiarare l’inammissi- bilità.

Con esso viene in realtà denunciata una omessa pronuncia, più che l’omesso esame di un fatto: in ogni caso,la censura difetta palesemente di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..

I ricorrenti non richiamano in modo adeguato (né direttamente, mediante trascrizione, né indirettamente, mediante indicazione precisa dell’allocazione dell’atto nel fascicolo processuale e della parte dello stesso rilevante ai fini della censura) il conte- nuto del ricorso introduttivo della loro opposizione proposto al giudice dell’esecuzione,da cui emerga la proposizione dell’indi- cata censura; anzi, in verità, anche la stessa parte del Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 contenuto dell’atto introduttivo della fase di merito della sud- detta opposizione agli atti esecutivirichiamata nel ricorso non consentirebbe di affermare che il suddetto motivo di opposi- zione di cui si lamenta l’omesso esame fosse stato espressa- mente propostoe certamente non consente di valutare gli esatti terminidello stesso.

D’altra parte, neanche è richiamato nel ricorso il preciso e com- pleto contenuto dell’atto del processo e/o del giudice dell’ese- cuzione, relativo alla specifica questione della validità del pi- gnoramento del lotto O,che sarebbe oggetto di un siffatto mo- tivo di opposizione.

Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l’op- posizione è stata in realtà proposta esclusivamente avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ha provveduto alla generale ratifica delle operazioni del professionista dele- gato successive alla scadenza del termine allo stesso fissato per il loro svolgimentoe alla conferma della delega.

Si tratta di un provvedimento il cui oggetto non pare affatto riguardare direttamente la questione della regolarità del pigno- ramento o, comunque, la correttezza del procedimento in rela- zione al lotto cui si riferiscono le censure di cui al motivo di ricorso in esame, almeno per quello che emerge dagli atti.

Ciò determina di per sé, in radice, l’inammissibilità di una even- tuale opposizione sul punto (in quanto proposta in relazione ad un provvedimento il cui oggetto sarebbe estraneo al profilo di illegittimità degli atti esecutivi denunciato) e, in ogni caso, avrebbe impedito,comunque, di verificare anche la stessa tem- pestivitàdi siffatta opposizione. 3.In conclusione, decidendo sul ricorso, l a sentenza impugnata è cassatasenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mistretta non poteva essere proposta.

Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 Per le spese del giudizio, che è necessario liquidare anche con riguardo alla fase di merito, in conseguenza della cassazione della decisione impugnata,si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Va, peraltro, rilevata l’inammissibilità del controricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresen- tante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del sog- getto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 –01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massi- mata;Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Sez. 1 , Se ntenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01).

Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in personadel funzionario Sal- vatore Iudicone, che si qualifica procura tore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessain virtù di procura, rila- sciata dal legale rappresentante della società, con sottoscri- zione autenticata dal notaio G. Grassi di Roma in data 1° di- cembre 2016 (Rep. 493;Racc. 296) ; in tale qualità lo Iudicone ha sottoscritto il mandato difensivo.

L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio.

Il controricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è pertanto inammissibile.

Di conseguenza non possono essere liquidate le spese del giudizio di legittimità in favore della stessa. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’opposizione agli atti esecutivi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mi- stretta non poteva essere proposta; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio (di merito e di legittimità) in favore dei controricorrenti, li- quidandole come segue: a) per il giudizio di primo e unico grado di merito, complessivi € 2.500,00, oltre spese ge- nerali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in detto grado del giudizio; b) per il giudi- z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] P. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 22 / 11/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20200 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20200del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66C50 C286H) MISTRETTA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59L31 F126U) rappresentatie difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocatoLuigi [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R05 F126D ) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Società per la [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del rap- presentante per p rocura [OSCURATO:PERSONA] , in rappre- sentanza del [OSCURATO:PERSONA]- PERATIVO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentata e difesa, giusta procuraallegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66H59 G273C) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. società con socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentanteper pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocatoRoberto Franco (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A06 F537M) VERDERAME Antonino (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H01 F126F) Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 15 rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R24 C286O) -controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: no n indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore [OSCURATO:PERSONA] Soc. Coop. a r.l. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresen- tante pro tempore DOBANKS.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentantepro tempore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: non indicato), in per- sona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore ISMEA(C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Sciacca n. 450/2019, pubblicatain data 7 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Banca di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., nonché ISMEA, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., VCR – [OSCURATO:PERSONA] S.c.r.l. ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno proceduto in via esecutiva, nelle forme dell’espro- priazione immobiliare,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Le operazioni di vendita sono state delegate ad un professioni- sta. Con ricorso in data 21 settembre 2015, i debitori hanno propo- sto reclamo al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 591 ter Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 15 c.p.c., contestando la legittimità di tutti gli atti posti in essere dal professionista delegato dopo il decorso del termine allo stesso fissato per lo svolgimento delle operazioni delegate (con particolareriguardo al l’avviso di vendita dell’ 8 giugno 2015). Con provvedimento in data 24 settembre 2015, su istanza del professionista delegato, il giudice dell’esecuzione ha ratificato le operazioni da questi poste in essere successivamente alla scadenza del termine in questione e gli ha confermato la delega per il prosieguo delle stesse. Avverso tale provvedimento i debitori esecutati hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., con ricorso depositato in data 14 ottobre 2015. Con ulteriore provvedimento in data 22 ottobre 2015, il giudice dell’esecuzione ha poi rigettato il reclamo precedentemente proposto dai medesimi debitori ai sensi dell’art. 591 terc.p.c.. L’opposizione agli atti esecutivi è stata rigettata dal Tribunale di Sciacca. [OSCURATO:PERSONA] e il Mistretta, sulla base di due motivi. Resistono con distinti controricorsi: 1) la BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (in rappresentanza del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], cessionario dei creditidella Banca di [OSCURATO:PERSONA]- perativo [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. fatti valere in via esecutiva); 2) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cessionaria dei creditidella [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]fatti valere in via esecutiva); 3) [OSCURATO:PERSONA] (aggiudicatario di alcuni degli immobili assoggettati ad espropriazione). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (dai ricorrenti e dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA]). Ragioni della decisione Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 15 1. In via preliminare, deve essere verificata la stessa ammissi- bilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dai debitori ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 591 terc.p.c.. 1.1L’art. 591 ter c.p.c. è stato modificato dal l’art. 13, comma 1, lettera cc-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, con- vertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, nell’ambito della cd. mi- niriforma del processo esecutivo operata nel 2015. La modifica(entrata in vigore il 21 agosto 2015) ha avuto ad oggetto solo l’ultimo periodo della disposizione, relativo alle modalità di contestazione delle ordinanze del giudice dell’ese- cuzione sui reclami allo stesso proposti in relazioneagli atti del professionista delegato: al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. è stato sostituito il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c.. In base all’art. 23, comma 9,del medesimo decreto - legge , le nuove disposizioni relative al processo esecutivo Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 15Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 –Ad. 22 novembre 2022–Ordinanza –Pagina 6di 15 «la modifica dell’ultimo periodo dell’art. 591 ter c.p.c. intro- dotta dall’art. 13, comma 1, lettera cc-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, con la quale, per le contestazioni relative alle ordinanze del giu- dice dell’esecuzione in tema di atti del professionista delegato, è stato introdottoil reclamo al collegio di cui all’art. 669 terde- cies c.p.c. in sostituzione del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è immediatamente appli- cabile anche ai processi esecutivi pendenti e, in particolare, si applica a tutti i provvedimenti del giudice dell’esecuzione emessi a decorrere dal 21 agosto 2015». 1.4Da quanto fin qui esposto deriva che l’opposizio ne agli atti esecutivi proposta dai ricorrenti è da ritenere in radice inam- missibile, in quanto il predetto rimedio, a seguito della riforma dell’art. 591 terc.p.c. del 2015, applicabile nella fattispecie, è stato radicalmente espunto dalla disciplina del processo esecu- tivo con riguardo alle contestazioni dei provvedimenti del giu- dice dell’esecuzione aventi ad oggetto gli atti del professionista delegato. Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 15 I debitori,per contestare i provvedimenti del giudi ce dell’ese- cuzione relativi agli atti del professionista delegato , in quanto successivi al 21 agosto 2015, non avrebbero in nessun caso potuto proporrel’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art.617 c.p.c., essendo tale rimedio stato sostituito con quello del reclamo al collegio di cui all’art. 591 terc.p.c.. 1.5Tale ultima considerazione risulta decisiva ai fini della pre- sente controversia. È peraltro opportuno osservare, a ulteriore conforto di tale con- clusione, che, in realtà,il provvedimento del giudice dell’esecu- zione in concreto oggetto della presente opposizione (cioè il de- creto del 24 settembre 2015 con il quale, su specifica istanza del professionista delegato, il giudice dell’esecuzione ha ratifi- cato le operazioni da questi poste in essere dopo la scadenza del termine assegnato per il loro svolgimento e ha confermato la delega stessa),non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi di per sé direttamenteimpugnabile, neanche secondo il regime vigente anteriormente al 21 agosto 2015(in tal caso, quindi, con lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi), trattan- dosi di un decreto del giudice dell’esecuzione pronunciato su sollecitazione delprofessionista delegato. Secondo l’indirizzo di questa stessa Corte, infatti,sarebbe stato comunque necessario proporre, preventivamente, reclamo al giudice dell’esecuzione, ai sensi dei prim i due period i dell’art. 591 ter c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11817 del 15/05/2018, Rv. 648617 –01; Sez. 3, Sentenza n. 14707 del 26/06/2006, Rv. 591031 – 01 : « la norma dell’art. 591 ter c.p.c., in tema di operazioni di esecuzione per espropriazione di immobili delegate al notaio, quando, nel secondo comma, di- spone che “restano ferme le disposizioni di cui all’art. 617” c.p.c., dev’essere interpretata nel senso che l’opposizione agli atti esecutivi è il mezzo esperibile contro le ordinanze del giu- dice dell’esecuzione pronunciate, sia a seguito del reclamo delle Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 15 parti del processo esecutivo contro i decreti pronunciati dal giu- dice dell’esecuzione su sollecitazione del notaio delegato, in re- lazione a difficoltà insorte nelle operazioni di esecuzione, sia a seguito del reclamo delle parti avverso gli atti del notaio dele- gato, restando, pertanto, esclusa ogni possibilità di diretta im- pugnativa in sede giurisdizionale diversa dal reclamo tanto dei suddetti decreti quanto degli atti del notaio delegato, e, quindi, la proposizione diretta dell’opposizione agli atti esecutivi contro di essi»). Essendo rimasti invariati i due primi periodi dell’art. 591 ter c.p.c., deve ritenersi che i principi di diritto appenaesposti re- stino fermi e siano tuttora validi, anche con riguardo ai rapporti tra il reclamo al giudice dell’esecuzione ed il reclamo al collegio di cui all’art. 669 terdeciesc.p.c.. 1.6Non rinvenendosi, nella decisione impugnata,una espressa ed argomentata statuizione con riguardo all’ammissibilità dell’opposizioneagli atti esecutivi avanzata dai debitori, sotto i profili appen a indicat i , l’ originaria improponibilità della st essa puòcertamente rilevarsi di u fficio in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, ai sensi della predetta disposizione. 2.La cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. assorbe ogni altra questione e precludel’esame dei motivi del ricorso. Solo a fini di completezza espositiva, si osserva,quindi, che gli stessi non avrebbero in alcun caso potuto trovare accoglimento, per le ragioni che si espongono sinteticamente di seguito. 2.1Con il primo motivo del ricorso è denunzia ta « violazione e/o falsa applicazionedell’art. 154 c.p.c. e 591 bis c.p.c. in re- lazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc. c iv . ». Secondo i ricorrenti, il giudice dell’esecuzionenon avrebbe po- tuto ratificare l’attività compiuta dal professionista delegato Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 15 dopo la scadenza del termine allo stesso fissato nell’ordinanza di delega per il compimento delle operazioni delegate, in man- canza di proroga di detto termine che fosse stata richiesta prima della sua scadenza. Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiararela manifesta infondatezza. Risulta, infatti, conforme a diritto la decisione del tribunale sul punto, al di là delle espressioni dallo stesso utilizzate e con le precisazioni che seguono. Il professionista delegato può anche qualificarsi come un “ausi- liario”, in senso ampio,del giudice dell’esecuzione, purché sia chiaro che la sua posizione è certamente peculiare,trattandosi di un ausiliario particolarmente qualificato (sovente definito come una sorta di alter ego del giudice dell’esecuzione), es- sendo lo stesso incaricato di porre in essere vere e proprie at- tività di natura giurisdizionale di regola riservate al giudice, non specifiche attività estranee, o di natura complementare , ri- spetto all’ordinario esercizio della giurisdizione, in quanto tali specificamente attribuite alla competenza all’ausiliari o stesso, come ad esempio avviene per quelle svolte dal C.T.U. o dagli interpreti o, in generale, dagli ausiliari “non qualificati”del giu- dice. Indipendentemente dalla corretta definizione della sua posi- zione, comunque, certamente i termini che sono stabi liti dal giudice per lo svolgimento delle operazioni del processo esecu- tivo delegate al professionista ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. non possono ritenersi disciplinati dalle disposizioni valide per i termini processuali (ordinatori o perentori che siano) fissati dal giudice alle parti ai sensi degli artt. 152 e ss. c.p.c.. Per lo svolgimento delle attività del professionista delegato alla vendita degli immobili pignorati valgono, invece, i medesimi principi applicabili in caso di termini previsti dalla legge per le attività del giudice, il mancato rispetto dei quali non determina Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 15 certamente la preclusione a svolgere quell’attività e/o l’invali- dità dell’attività svolta una volta elassi quei termini(almeno in mancanza di una previsione espressa sul punto), rilevando, semmai,esclusivamente sotto il profilo disciplinare e/o deonto- logico. In caso contrario, d’altra parte, finirebbero per essere impedite, compromesseo quanto meno ritardate, per fatto dell’ufficio, la stessa prosecuzione e/o la definizione del processo, il che con- trasterebbe con principi generali di rilievo anche costituzionale (artt. 24, 97 e 111 Cost.) per cui deve essere sempre garantito lo svolgimento dell’attività giurisdizionale,a tutela dei diritti ed interessi legittimi, secondo modalità di efficienza ed in un tempo ragionevole. Laddove il professionista delegato non osservi i termini a lui fissati per lo svolgimento delle operazioni delegate, senza che sussista una causa non imputabile di giustificazione del ritardo, sarà possibile (anzi, doveroso, per il giudice dell’esecuzione) tenerne conto nella liquidazione del suo compenso e/o ai fini della sua sostituzione (salve altresì le eventuali azioni risarcito- rie, in caso di danniarrecati alle parti), ma, fino alla sua even- tuale sostituzione, egli avrà il potere e il dovere di proseguire quelle operazioni e le attività comunque svolte, anche tardiva- mente, saranno processualmente valide. Di conseguenza, deve concludersi che, nella specie, non era in realtà neanche necessario un espresso provvedimento, da parte del giudice dell’esecuzione, onde ratificare le attività po- ste in essere dal professionista delegato in attuazione della de- lega, successivamente al decorso del termine allo stesso origi- nariamente fissato per lo svolgimento di dette operazioni, ai fini della validità di queste ultime, così come, sempre a tal fine, non era necessario un espresso provvedimento di conferma della delega per il prosieguo delle operazioni, in mancanza di una espressa revoca della stessa. Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 11 di 15 Peraltro, il provvedimento opposto, con il quale è stata operata una siffatta ratifica ed è stata confermata la delega al profes- sionista già nominato, non avendo violato alcuna disposizione di legge, ma essendosi limitato, per un verso, a confermare quanto già desumibile dai principi generali e dal complesso della disciplina normativa in precedenza richiamata e, per altro verso, (evidentemente) a ritenere non sussistenti gli estremi per la revoca della delega a quel professionista in considera- zione del mancato rispetto dei termini allo stesso fissati, certa- mente non avrebbe potuto ritenersi illegittimo. 2.2Con il secondo motivo è denunzia to « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc. c iv . – Omessa motivazione ». Iricorrenti sostengono che non sarebbe stato esaminato e de- ciso il motivo della loro opposizione relativo ad uno dei lotti in vendita (lotto O), con riguardo al quale avevano dedotto la nul- lità del pignoramento, trattandosi di bene in comunione legale tra i coniugi Gulli e Mistretta, ma erroneamente ritenuto di pro- prietà della sola Gulli. Di tale motivo sarebbe stato necessario dichiarare l’inammissi- bilità. Con esso viene in realtà denunciata una omessa pronuncia, più che l’omesso esame di un fatto: in ogni caso,la censura difetta palesemente di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.. I ricorrenti non richiamano in modo adeguato (né direttamente, mediante trascrizione, né indirettamente, mediante indicazione precisa dell’allocazione dell’atto nel fascicolo processuale e della parte dello stesso rilevante ai fini della censura) il conte- nuto del ricorso introduttivo della loro opposizione proposto al giudice dell’esecuzione,da cui emerga la proposizione dell’indi- cata censura; anzi, in verità, anche la stessa parte del Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 12 di 15 contenuto dell’atto introduttivo della fase di merito della sud- detta opposizione agli atti esecutivirichiamata nel ricorso non consentirebbe di affermare che il suddetto motivo di opposi- zione di cui si lamenta l’omesso esame fosse stato espressa- mente propostoe certamente non consente di valutare gli esatti terminidello stesso. D’altra parte, neanche è richiamato nel ricorso il preciso e com- pleto contenuto dell’atto del processo e/o del giudice dell’ese- cuzione, relativo alla specifica questione della validità del pi- gnoramento del lotto O,che sarebbe oggetto di un siffatto mo- tivo di opposizione. Per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, l’op- posizione è stata in realtà proposta esclusivamente avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ha provveduto alla generale ratifica delle operazioni del professionista dele- gato successive alla scadenza del termine allo stesso fissato per il loro svolgimentoe alla conferma della delega. Si tratta di un provvedimento il cui oggetto non pare affatto riguardare direttamente la questione della regolarità del pigno- ramento o, comunque, la correttezza del procedimento in rela- zione al lotto cui si riferiscono le censure di cui al motivo di ricorso in esame, almeno per quello che emerge dagli atti. Ciò determina di per sé, in radice, l’inammissibilità di una even- tuale opposizione sul punto (in quanto proposta in relazione ad un provvedimento il cui oggetto sarebbe estraneo al profilo di illegittimità degli atti esecutivi denunciato) e, in ogni caso, avrebbe impedito,comunque, di verificare anche la stessa tem- pestivitàdi siffatta opposizione. 3.In conclusione, decidendo sul ricorso, l a sentenza impugnata è cassatasenza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’opposizione agli atti esecutivi avanzata dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mistretta non poteva essere proposta. Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 13 di 15 Per le spese del giudizio, che è necessario liquidare anche con riguardo alla fase di merito, in conseguenza della cassazione della decisione impugnata,si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Va, peraltro, rilevata l’inammissibilità del controricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del le- gale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rappresen- tante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’impossibilità di verificare il potere rappresentativo del sog- getto(giurisprudenza costante di questa Corte; cfr. Cass., Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019 , Rv. 653802 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 21803 del 28/10/2016 , Rv. 642963 – 01; Sez. 3, Sentenzan. 16274 del 31/07/2015 , Rv. 636620 – 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 –01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013 , Rv. 624765 – 01; Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012 , Rv. 622651 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massi- mata;Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007 , Rv. 599237 –01; Sez. 1 , Se ntenza n. 10122 del 02/05/2007 , Rv. 597012 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 Ric. n. 20200/2020 –Sez. 3 – A d. 22 novembre 2022 – Ordinanza – Pagina 14 di 15 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 11188 del 26/05/2005 , Rv. 582325 –01). Nella specie, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in personadel funzionario Sal- vatore Iudicone, che si qualifica procura tore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessain virtù di procura, rila- sciata dal legale rappresentante della società, con sottoscri- zione autenticata dal notaio G. Grassi di Roma in data 1° di- cembre 2016 (Rep. 493;Racc. 296) ; in tale qualità lo Iudicone ha sottoscritto il mandato difensivo. L’indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorso della BCC [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. è pertanto inammissibile. Di conseguenza non possono essere liquidate le spese del giudizio di legittimità in favore della stessa. per questi motivi La Corte: - decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza im- pugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’opposizione agli atti esecutivi dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Mi- stretta non poteva essere proposta; - condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio (di merito e di legittimità) in favore dei controricorrenti, li- quidandole come segue: a) per il giudizio di primo e unico grado di merito, complessivi € 2.500,00, oltre spese ge- nerali ed accessori di legge, in favore di ciascuna delle parti costituite in detto grado del giudizio; b) per il giudi- z
Sentenza Cassazione n. 35855/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris