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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2021

Cassazione n. 36979/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo su due istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., negava il riconoscimento della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte per il reato giudicato con sentenza dello stesso Tribunale irrevocabile il 2 luglio 2019 e per i reati, già oggetto di unificazione per continuazione con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2019, giudicati con altre tre sentenze irrevocabili.

2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto il provvedimento non si è attenuto ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, poiché con riferimento alla prima istanza ha svolto generiche affermazioni non si sono confrontate con le specifiche deduzioni rappresentate, mentre in relazione alla seconda istanza riguardante il riconoscimento della continuazione con il reato giudicato con la sentenza irrevocabile il 2 luglio 2016 non avrebbe potuto apoditticamente opporre la distanza temporale fra i fatti come dato in sé escludente la continuazione, senza considerare che la condotta di cui trattasi (ricettazione di assegni) è "preventivabile a lungo termine", né confrontarsi adeguatamente con gli altri indicatori nel senso del medesimo disegno criminoso.

3. Le doglianze mosse risultano con evidenza inammissibili laddove paiono riferirsi ad aspetti del riconoscimento della continuazione che era intervenuto, secondo quando esposto dal Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 4 aprile 2019 in relazione a reati diversi da quello di ricettazione giudicato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data 2 luglio 2019.

Quanto a tale ultimo reato, il Giudice dell'esecuzione ha fornito adeguate spiegazioni che illustrano l'apprezzamento degli elementi che l'hanno condotto a escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso avuto riguardo agli altri.

In proposito, l'intera motivazione mostra di considerare che l'identità del titolo di reato, la circostanza che ancora una volta l'oggetto della ricettazione fosse un assegno di provenienza delittuosa e le ragioni che avevano portato al riconoscimento con detta ordinanza della continuazione fra gli altri reati, non potevano assumere rilevanza a fronte della diversità delle vicende concretamente verificatesi e della loro ampia distanza temporale, posto che la più recente riguardava una ricettazione di assegno commessa non prima del 2009, mentre tutte le altre condotte precedevano il loro accertamento nel 2007.

Le censure mosse in proposito del ricorrente o non si confrontano con l'intero contenuto della motivazione adottata che ragionatamente considera la decisività del dato temporale, o risultano meramente rivalutative, invocando sovrapposizioni ricostruttive riferite agli stessi elementi sulla base di asserzioni che evocano la semplice volontà di commettere nuovamente quel tipo di illecito.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2021.

Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], provvedendo su due istanze avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., negava il riconoscimento della disciplina del reato continuato in relazione alle pene allo stesso inflitte per il reato giudicato con sentenza dello stesso Tribunale irrevocabile il 2 luglio 2019 e per i reati, già oggetto di unificazione per continuazione con ordinanza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 4 aprile 2019, giudicati con altre tre sentenze irrevocabili. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, lamentando violazioni di legge e vizi della motivazione, in quanto il provvedimento non si è attenuto ai criteri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, poiché con riferimento alla prima istanza ha svolto generiche affermazioni non si sono confrontate con le specifiche deduzioni rappresentate, mentre in relazione alla seconda istanza riguardante il riconoscimento della continuazione con il reato giudicato con la sentenza irrevocabile il 2 luglio 2016 non avrebbe potuto apoditticamente opporre la distanza temporale fra i fatti come dato in sé escludente la continuazione, senza considerare che la condotta di cui trattasi (ricettazione di assegni) è "preventivabile a lungo termine", né confrontarsi adeguatamente con gli altri indicatori nel senso del medesimo disegno criminoso. 3. Le doglianze mosse risultano con evidenza inammissibili laddove paiono riferirsi ad aspetti del riconoscimento della continuazione che era intervenuto, secondo quando esposto dal Giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza del 4 aprile 2019 in relazione a reati diversi da quello di ricettazione giudicato con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile in data 2 luglio 2019. Quanto a tale ultimo reato, il Giudice dell'esecuzione ha fornito adeguate spiegazioni che illustrano l'apprezzamento degli elementi che l'hanno condotto a escludere l'esistenza del medesimo disegno criminoso avuto riguardo agli altri. In proposito, l'intera motivazione mostra di considerare che l'identità del titolo di reato, la circostanza che ancora una volta l'oggetto della ricettazione fosse un assegno di provenienza delittuosa e le ragioni che avevano portato al riconoscimento con detta ordinanza della continuazione fra gli altri reati, non potevano assumere rilevanza a fronte della diversità delle vicende concretamente verificatesi e della loro ampia distanza temporale, posto che la più recente riguardava una ricettazione di assegno commessa non prima del 2009, mentre tutte le altre condotte precedevano il loro accertamento nel 2007. Le censure mosse in proposito del ricorrente o non si confrontano con l'intero contenuto della motivazione adottata che ragionatamente considera la decisività del dato temporale, o risultano meramente rivalutative, invocando sovrapposizioni ricostruttive riferite agli stessi elementi sulla base di asserzioni che evocano la semplice volontà di commettere nuovamente quel tipo di illecito. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2021. Il Presidente
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