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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 03364/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso 23729-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORAZIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 3650 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 2258/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 1658/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] - sul presupposto che la comunicazione in data 2 agosto 2016, con la quale la datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva intimato di non reiscriversi nel "turno particolare" di essa società armatrice costituiva un licenziamento - aveva chiesto accertarsi l'illegittimità del recesso datoriale con condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento della indennità risarcitoria;

1.2. il giudice d'appello, richiamate le vicende giudiziali intercorse tra le parti, ha affermato che: a) il rapporto di lavoro marittimo del Fiengo con [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto accertato con precedente sentenza passata in giudicato, si configurava quale rapporto a tempo indeterminato ma non in regime di continuità di lavoro, regime quest'ultimo caratterizzato da maggiore stabilità rispetto al «semplice» rapporto a tempo indeterminato; b) tale definitivo accertamento esplicava la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, come proprio dei rapporti di durata, a situazione normativa e fattuale immutata; c) in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro, il Fiengo era, pertanto, assoggettato all'art. 18 del c.c.n.l. 2015, con previsione di quiescenza a seguito di sbarco ed obbligo del marittimo di iscriversi al turno particolare del proprio armatore ai sensi degli artt. 83 e 84 del contratto collettivo; d) in coerenza con il l'accertamento definitivo della sentenza n. 7483/2017 della Corte di appello di Napoli, risultavano pienamente conformi al contratto intercorrente tra le parti sia la procedura di sbarco per avvicendamento disposta dalla società datrice di lavoro sia le susseguenti richieste di iscrizione al turno particolare e relativi solleciti rivolti da [OSCURATO:SOCIETA]. al lavoratore; e) il rifiuto frapposto dal Fiengo al provvedimento datoriale dell'8 marzo 2016 che ne disponeva lo sbarco per avvicendamento (impugnato anch'esso quale licenziamento) era pertanto ingiustificato così come inadempiente agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] risultava la accettazione da parte del Fiengo della proposta di imbarco formulata da altro armatore, alla luce del vincolo a tempo indeterminato contratto con [OSCURATO:SOCIETA].; f) la circostanza che il Fiengo, dopo avere reiteratamente rifiutato di eseguire le procedure per il perfezionamento dell'iscrizione al turno particolare di [OSCURATO:SOCIETA], aveva formulato in maniera esplicita, con la propria missiva del 9 luglio 2016, non solo un nuovo diniego all'iscrizione al turno particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche dichiarato di avere accettato l'imbarco con altro armatore, costituiva condotta tale da impedire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di porre in essere gli atti giuridici necessari, a termini di contratto, per la ripresa del sinallagma funzionale; g) in tale contesto, la cancellazione e non reiscrizione del Fiengo nel turno particolare disposte da [OSCURATO:SOCIETA]. erano legittime anche alla luce dell'impossibilità per il medesimo lavoratore nautico di essere iscritto contemporaneamente nel turno particolare di più armatori; h) a tanto conseguiva che il rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato per mutuo consenso delle parti che avevano concordemente manifestato una volontà risolutoria del vincolo contrattuale «essendo stato indotto il datore di lavoro a prendere atto della impossibilità di prosecuzione del rapporto stesso, così limitandosi ad esprimere con il proprio atto del 2 agosto 2016, non già una determinazione unilaterale volta all'estinzione del rapporto di lavoro, ma piuttosto una volontà conforme a quella già in precedenza esternata dallo stesso Fiengo»; i) in base a tali considerazioni risultava infondato il reclamo incidentale condizionato del lavoratore dovendosi escludere la illegittima apposizione di un termine al rapporto per effetto della disposizioni di sbarco per avvicendamento, che rappresentava solo una modalità attuativa del rapporto di lavoro conforme alla legge e alla contrattazione collettiva;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto il rapporto di lavoro estinto per mutuo consenso.

Deduce che la verifica della comune volontà risolutiva richiedeva un accertamento rigoroso, accertamento nella fattispecie mancante;

2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. per fraintendimento della prova, censurando la sentenza impugnata per non avere valutato la prova documentale dalla quale sarebbe emerso la assenza in capo al Fiengo di una volontà risolutiva del rapporto di lavoro;

3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 1 legge n. 604/1966, degli artt. 2119 e 2118 cod. civ. e dell'art. 326 cod. nav. nonché omessa motivazione su un punto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9468/2016, n. 19494/2014, 22649/2009, 7368/2005, 3869/2001), affermato che solo il regime di continuità garantisce ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra uno sbarco e l'imbarco successivo, con retribuzione dei periodi di riposo;

4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St.

Lav., dell'art. 2697 cod. civ. dell'art. 116 cod. proc. civ. e fraintendimento della prova nonché omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio, oggetto di discussione fra le parti; censura la sentenza impugnata per avere, a fronte della deduzione del lavoratore di essere in presenza di un licenziamento disciplinare non preceduto dalla contestazione, ritenuto che la società si fosse limitata a esprimere una volontà risolutoria del rapporto conforme a quella esplicitata dal Fiengo;

5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché omessa motivazione su un punto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto che la sentenza intervenuta sulla questione riguardante il provvedimento di sbarco del marzo 2016, spiegasse effetti nel presente giudizio laddove tale pretesa efficacia richiedeva che tra i due giudizi vi fosse identità di petitum e di causa petendi;

6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 343 n. 10 del codice della navigazione e dell'art. 7 St.

Lav. nonché omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ribadendo, in sintesi, che la estinzione del rapporto di lavoro era legata a fatti di rilievo disciplinare e non a comune volontà risolutiva;

7. con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 cod. civ., dell'art. 18 St.

Lav. come modificato dalla legge n. 92/2012 e dell'art. 8 legge n. 604/1966 come sostituito dall'art. 2 legge n. 108/1990, dell'art. 1460 cod. civ., dell'art. 13 d.P.R. n. 231/2006, 3, ribadendo la legittimità della propria condotta ed in particolare del rifiuto di reiscriversi presso il collocamento come disoccupato a fronte dell'inadempimento di controparte;

8. con l'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1223 e 1460 cod. civ. nonché dell'art. 1, comma 13 legge n. 92/2012 e dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la illegittima apposizione del termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per avere configurato il provvedimento di sbarco come modalità attuativa del rapporto di lavoro conforme alla legge ed alla contrattazione collettiva applicabile;

9. il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto non sono incentrati sul significato e sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all'art. 1372 cod. civ. (primo motivo) e all'art. 2697 cod. civ. (secondo motivo) ma sostanzialmente intesi ad una rivisitazione nel merito della fattispecie estintiva del rapporto quale effetto di mutuo consenso delle parti; parte ricorrente chiede infatti un diversa valutazione degli elementi in atti senza considerare che l' accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass. n. 13958/2018, Cass. n. 2971/2017) tempo per tempo vigente e quindi, nello specifico, alla luce dell'attuale configurazione del vizio di motivazione, attraverso la deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, neppure formalmente prospettata dal ricorrente;

10. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la Corte di merito ha collegato l'estinzione del rapporto di lavoro alla comune volontà delle parti, di talché non risulta pertinente la deduzione di violazione della disciplina dettata in tema di licenziamento, come evocata nella rubrica del motivo;

10.1. la sentenza impugnata si è limitata a dare atto dell'accertamento giudiziale definitivo circa la instaurazione tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Fiengo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza continuità, vale a dire caratterizzato da periodi di inoperosità in connessione con lo sbarco per avvicendamento, ma non ha affatto affermato, come mostra di opinare l'odierno ricorrente, che solo il regime di continuità garantisce ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, assunto quest'ultimo espressamente smentito dal brano della sentenza di secondo grado, divenuta definitiva, in relazione a precedente controversia tra le parti, brano espressamente richiamato in motivazione (v. sentenza pag. 6 e sg.);11. il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto inteso, nella sostanza, a sollecitare la rivisitazione nel merito delle conclusioni attinte dalla Corte territoriale, in particolare con riferimento alla qualificazione del comportamento della società esplicitato nella missiva dell'agosto 2016; al fine della valida censura della decisione sul punto, parte ricorrente non poteva limitarsi ad una lettura meramente contrappositiva di tale missiva, sostenendo che essa aveva contenuto dichiaratamente disciplinare; il diverso risultato interpretativo propugnato richiedeva, infatti, di essere veicolato attraverso la deduzione della violazione di specifiche regole legali di interpretazione, come non avvenuto; quanto alla deduzione di vizio di motivazione la stessa è inammissibile in quanto non articolata in conformità dell'art. 360, comma 1 n 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, il quale esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. Sez.

Un. n. 8053 del 2014); tale omesso esame non è declinabile in relazione alla missiva dell'agosto 2016 espressamente presa in considerazione dalla Corte d'appello;

12. il quinto motivo di ricorso è inammissibile, sia in relazione alla denunzia di vizio motivazionale, non articolata in conformità all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. (v. paragrafo 11.) per non investire l'omesso esame un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenico, sia in relazione alla denunzia di violazione dell'art. 2909 cod. civ., non articolata in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. tra le altre, in tema di giudicato esterno Cass. n. 17310/2020, Cass. n. 5508/2018, Cass. n. 26627/2006), dovendo altresì precisarsi che la sentenza impugnata, nel riconoscere, a situazione normativa e fattuale immutata, la perdurante efficacia dell'accertamento operato in altro giudizio inter partes in ordine alle caratteristiche del rapporto di lavoro, è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 37269/2021, Cass. n. 20765/2018, Cass. n. 15493/2015);

13. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le critiche articolate non risultano pertinenti alle effettive ragioni della decisione che collegano l'estinzione del rapporto alla comune volontà delle parti e non ad un atto di recesso unilaterale della datrice di lavoro determinato da ragioni disciplinari;

14. il settimo motivo di ricorso è inammissibile perché muove, anche in tal caso, dall'insussistente presupposto che la fattispecie in esame tragga origine da un licenziamento per motivi disciplinari intimato al Fiengo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; in questa prospettiva non risultano attinenti con le effettive ragioni della decisione le deduzioni intese a contestare la configurazione del rapporto a tempo indeterminato non in regime di continuità, sia perché irrilevanti al fine di incrinare la decisione fondata sulla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, sia perché, comunque, non sorrette da un idoneo apparato argomentativo di contrasto alla ricostruzione di prime cure, in particolare in punto di giudicato formatosi sulle caratteristiche del rapporto inter partes; non rileva la deduzione in punto di esclusione dell'obbligo di iscrizione atteso che la ricostruzione della estinzione del rapporto per mutuo consenso è frutto della complessiva considerazione del comportamento delle parti, accertamento riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile, come già evidenziato, solo dalla deduzione di vizio motivazionale, coerente con l'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ( v. paragrafo 9.);

15. l'ottavo motivo è inammissibile in quanto ripropone critiche attinenti alla ricostruzione delle caratteristiche giuridiche del rapporto ed alla configurazione del provvedimento di sbarco, sostanzialmente intese ad una rivalutazione nel merito degli elementi in atti e che risultano superate alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti;

16. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

17. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d.

P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez.

Un. n. 23535/2019); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso 23729-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ORAZIO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 3650 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - contrari corrente - avverso la sentenza n. 2258/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/07/2020 R.G.N. 1658/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] - sul presupposto che la comunicazione in data 2 agosto 2016, con la quale la datrice di lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. gli aveva intimato di non reiscriversi nel "turno particolare" di essa società armatrice costituiva un licenziamento - aveva chiesto accertarsi l'illegittimità del recesso datoriale con condanna della società convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento della indennità risarcitoria; 1.2. il giudice d'appello, richiamate le vicende giudiziali intercorse tra le parti, ha affermato che: a) il rapporto di lavoro marittimo del Fiengo con [OSCURATO:SOCIETA]., secondo quanto accertato con precedente sentenza passata in giudicato, si configurava quale rapporto a tempo indeterminato ma non in regime di continuità di lavoro, regime quest'ultimo caratterizzato da maggiore stabilità rispetto al «semplice» rapporto a tempo indeterminato; b) tale definitivo accertamento esplicava la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, come proprio dei rapporti di durata, a situazione normativa e fattuale immutata; c) in ragione delle caratteristiche del rapporto di lavoro, il Fiengo era, pertanto, assoggettato all'art. 18 del c.c.n.l. 2015, con previsione di quiescenza a seguito di sbarco ed obbligo del marittimo di iscriversi al turno particolare del proprio armatore ai sensi degli artt. 83 e 84 del contratto collettivo; d) in coerenza con il l'accertamento definitivo della sentenza n. 7483/2017 della Corte di appello di Napoli, risultavano pienamente conformi al contratto intercorrente tra le parti sia la procedura di sbarco per avvicendamento disposta dalla società datrice di lavoro sia le susseguenti richieste di iscrizione al turno particolare e relativi solleciti rivolti da [OSCURATO:SOCIETA]. al lavoratore; e) il rifiuto frapposto dal Fiengo al provvedimento datoriale dell'8 marzo 2016 che ne disponeva lo sbarco per avvicendamento (impugnato anch'esso quale licenziamento) era pertanto ingiustificato così come inadempiente agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA] risultava la accettazione da parte del Fiengo della proposta di imbarco formulata da altro armatore, alla luce del vincolo a tempo indeterminato contratto con [OSCURATO:SOCIETA].; f) la circostanza che il Fiengo, dopo avere reiteratamente rifiutato di eseguire le procedure per il perfezionamento dell'iscrizione al turno particolare di [OSCURATO:SOCIETA], aveva formulato in maniera esplicita, con la propria missiva del 9 luglio 2016, non solo un nuovo diniego all'iscrizione al turno particolare di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche dichiarato di avere accettato l'imbarco con altro armatore, costituiva condotta tale da impedire alla [OSCURATO:SOCIETA]. di porre in essere gli atti giuridici necessari, a termini di contratto, per la ripresa del sinallagma funzionale; g) in tale contesto, la cancellazione e non reiscrizione del Fiengo nel turno particolare disposte da [OSCURATO:SOCIETA]. erano legittime anche alla luce dell'impossibilità per il medesimo lavoratore nautico di essere iscritto contemporaneamente nel turno particolare di più armatori; h) a tanto conseguiva che il rapporto di lavoro doveva ritenersi cessato per mutuo consenso delle parti che avevano concordemente manifestato una volontà risolutoria del vincolo contrattuale «essendo stato indotto il datore di lavoro a prendere atto della impossibilità di prosecuzione del rapporto stesso, così limitandosi ad esprimere con il proprio atto del 2 agosto 2016, non già una determinazione unilaterale volta all'estinzione del rapporto di lavoro, ma piuttosto una volontà conforme a quella già in precedenza esternata dallo stesso Fiengo»; i) in base a tali considerazioni risultava infondato il reclamo incidentale condizionato del lavoratore dovendosi escludere la illegittima apposizione di un termine al rapporto per effetto della disposizioni di sbarco per avvicendamento, che rappresentava solo una modalità attuativa del rapporto di lavoro conforme alla legge e alla contrattazione collettiva; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi illustrati con memoria; la parte intimata ha resistito con controricorso; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto il rapporto di lavoro estinto per mutuo consenso. Deduce che la verifica della comune volontà risolutiva richiedeva un accertamento rigoroso, accertamento nella fattispecie mancante; 2. con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 116 cod. proc. civ. per fraintendimento della prova, censurando la sentenza impugnata per non avere valutato la prova documentale dalla quale sarebbe emerso la assenza in capo al Fiengo di una volontà risolutiva del rapporto di lavoro; 3. con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 1 legge n. 604/1966, degli artt. 2119 e 2118 cod. civ. e dell'art. 326 cod. nav. nonché omessa motivazione su un punto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere, in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9468/2016, n. 19494/2014, 22649/2009, 7368/2005, 3869/2001), affermato che solo il regime di continuità garantisce ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra uno sbarco e l'imbarco successivo, con retribuzione dei periodi di riposo; 4. con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 St. Lav., dell'art. 2697 cod. civ. dell'art. 116 cod. proc. civ. e fraintendimento della prova nonché omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio, oggetto di discussione fra le parti; censura la sentenza impugnata per avere, a fronte della deduzione del lavoratore di essere in presenza di un licenziamento disciplinare non preceduto dalla contestazione, ritenuto che la società si fosse limitata a esprimere una volontà risolutoria del rapporto conforme a quella esplicitata dal Fiengo; 5. con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché omessa motivazione su un punto decisivo e controverso oggetto di discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere riconosciuto che la sentenza intervenuta sulla questione riguardante il provvedimento di sbarco del marzo 2016, spiegasse effetti nel presente giudizio laddove tale pretesa efficacia richiedeva che tra i due giudizi vi fosse identità di petitum e di causa petendi; 6. con il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 343 n. 10 del codice della navigazione e dell'art. 7 St. Lav. nonché omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ribadendo, in sintesi, che la estinzione del rapporto di lavoro era legata a fatti di rilievo disciplinare e non a comune volontà risolutiva; 7. con il settimo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 cod. civ., dell'art. 18 St. Lav. come modificato dalla legge n. 92/2012 e dell'art. 8 legge n. 604/1966 come sostituito dall'art. 2 legge n. 108/1990, dell'art. 1460 cod. civ., dell'art. 13 d.P.R. n. 231/2006, 3, ribadendo la legittimità della propria condotta ed in particolare del rifiuto di reiscriversi presso il collocamento come disoccupato a fronte dell'inadempimento di controparte; 8. con l'ottavo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1223 e 1460 cod. civ. nonché dell'art. 1, comma 13 legge n. 92/2012 e dell'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, censurando la sentenza impugnata per avere escluso la illegittima apposizione del termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per avere configurato il provvedimento di sbarco come modalità attuativa del rapporto di lavoro conforme alla legge ed alla contrattazione collettiva applicabile; 9. il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono inammissibili in quanto pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norma di diritto non sono incentrati sul significato e sulla portata applicativa delle disposizioni di cui all'art. 1372 cod. civ. (primo motivo) e all'art. 2697 cod. civ. (secondo motivo) ma sostanzialmente intesi ad una rivisitazione nel merito della fattispecie estintiva del rapporto quale effetto di mutuo consenso delle parti; parte ricorrente chiede infatti un diversa valutazione degli elementi in atti senza considerare che l' accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (v. tra le altre, Cass. n. 13958/2018, Cass. n. 2971/2017) tempo per tempo vigente e quindi, nello specifico, alla luce dell'attuale configurazione del vizio di motivazione, attraverso la deduzione di omesso esame di fatto controverso e decisivo, neppure formalmente prospettata dal ricorrente; 10. il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la Corte di merito ha collegato l'estinzione del rapporto di lavoro alla comune volontà delle parti, di talché non risulta pertinente la deduzione di violazione della disciplina dettata in tema di licenziamento, come evocata nella rubrica del motivo; 10.1. la sentenza impugnata si è limitata a dare atto dell'accertamento giudiziale definitivo circa la instaurazione tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e il Fiengo di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza continuità, vale a dire caratterizzato da periodi di inoperosità in connessione con lo sbarco per avvicendamento, ma non ha affatto affermato, come mostra di opinare l'odierno ricorrente, che solo il regime di continuità garantisce ex ante la protrazione a tempo indeterminato del contratto di arruolamento e la permanenza del rapporto anche nei periodi di inoperosità tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo, assunto quest'ultimo espressamente smentito dal brano della sentenza di secondo grado, divenuta definitiva, in relazione a precedente controversia tra le parti, brano espressamente richiamato in motivazione (v. sentenza pag. 6 e sg.);11. il quarto motivo di ricorso è inammissibile in quanto inteso, nella sostanza, a sollecitare la rivisitazione nel merito delle conclusioni attinte dalla Corte territoriale, in particolare con riferimento alla qualificazione del comportamento della società esplicitato nella missiva dell'agosto 2016; al fine della valida censura della decisione sul punto, parte ricorrente non poteva limitarsi ad una lettura meramente contrappositiva di tale missiva, sostenendo che essa aveva contenuto dichiaratamente disciplinare; il diverso risultato interpretativo propugnato richiedeva, infatti, di essere veicolato attraverso la deduzione della violazione di specifiche regole legali di interpretazione, come non avvenuto; quanto alla deduzione di vizio di motivazione la stessa è inammissibile in quanto non articolata in conformità dell'art. 360, comma 1 n 5 cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, applicabile ratione temporis, il quale esige la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo, e cioè di un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè dedotto in funzione probatoria), evocato nel rispetto de gli oneri di allegazione e produzione posti a carico del ricorrente ai sensi degli artt. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. (ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014); tale omesso esame non è declinabile in relazione alla missiva dell'agosto 2016 espressamente presa in considerazione dalla Corte d'appello; 12. il quinto motivo di ricorso è inammissibile, sia in relazione alla denunzia di vizio motivazionale, non articolata in conformità all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. (v. paragrafo 11.) per non investire l'omesso esame un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenico, sia in relazione alla denunzia di violazione dell'art. 2909 cod. civ., non articolata in coerenza con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. tra le altre, in tema di giudicato esterno Cass. n. 17310/2020, Cass. n. 5508/2018, Cass. n. 26627/2006), dovendo altresì precisarsi che la sentenza impugnata, nel riconoscere, a situazione normativa e fattuale immutata, la perdurante efficacia dell'accertamento operato in altro giudizio inter partes in ordine alle caratteristiche del rapporto di lavoro, è conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 37269/2021, Cass. n. 20765/2018, Cass. n. 15493/2015); 13. il sesto motivo di ricorso è inammissibile in quanto le critiche articolate non risultano pertinenti alle effettive ragioni della decisione che collegano l'estinzione del rapporto alla comune volontà delle parti e non ad un atto di recesso unilaterale della datrice di lavoro determinato da ragioni disciplinari; 14. il settimo motivo di ricorso è inammissibile perché muove, anche in tal caso, dall'insussistente presupposto che la fattispecie in esame tragga origine da un licenziamento per motivi disciplinari intimato al Fiengo dalla società [OSCURATO:SOCIETA]; in questa prospettiva non risultano attinenti con le effettive ragioni della decisione le deduzioni intese a contestare la configurazione del rapporto a tempo indeterminato non in regime di continuità, sia perché irrilevanti al fine di incrinare la decisione fondata sulla risoluzione del rapporto per mutuo consenso, sia perché, comunque, non sorrette da un idoneo apparato argomentativo di contrasto alla ricostruzione di prime cure, in particolare in punto di giudicato formatosi sulle caratteristiche del rapporto inter partes; non rileva la deduzione in punto di esclusione dell'obbligo di iscrizione atteso che la ricostruzione della estinzione del rapporto per mutuo consenso è frutto della complessiva considerazione del comportamento delle parti, accertamento riservato al giudice di merito, astrattamente incrinabile, come già evidenziato, solo dalla deduzione di vizio motivazionale, coerente con l'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. ( v. paragrafo 9.); 15. l'ottavo motivo è inammissibile in quanto ripropone critiche attinenti alla ricostruzione delle caratteristiche giuridiche del rapporto ed alla configurazione del provvedimento di sbarco, sostanzialmente intese ad una rivalutazione nel merito degli elementi in atti e che risultano superate alla luce di quanto osservato nei paragrafi precedenti; 16. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza; 17. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15°/0 e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti pro
Sentenza Cassazione n. 03364/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris