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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09093/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 19 gennaio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di ricettazione di un assegno e truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva superato le censure sulla indicazione della provenienza delittuosa dell'assegno, non essendovi motivazione logica sulla prova della contraffazione dello stesso; neppure vi era motivazione idonea sul perché non fosse stato applicato il comma 2 dell'art. 648 cod.pen. e sul fatto che non si trattava di truffa, ma di un mero inadempimento contrattuale, avendo la ricorrente fornito le sue esatte generalità e che quindi non vi era stato alcun artifizio o raggiro. 1.2 II difensore eccepisce la nullità delle sentenze di merito, non essendo dato sapere quale fosse stata la pena base e quale l'aumento della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che "le verifiche del giudizio di primo grado hanno fornito contezza del fatto che il titolo di credito in discorso, consegnato in pagamento dall'imputata, era risultato contraffatto, siccome accertato dallo stesso istituto di credito emittente e dalle ulteriori indagini di PG"; ancora, quanto alla truffa, la Corte di appello rileva che l'avere consegnato il proprio documento di identità ha rafforzato l'affidamento della persona offesa nella onestà della controparte, così individuando il requisito degli artifici e raggiri, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ed ha considerato l'importo non certo irrilevante dell'assegno consegnato (C 6.864,33) per escludere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. 1.2 Nessun confronto con la sentenza impugnata vi è anche per la dosimetria della pena, analiticamente indicata dalla Corte di appello a pag. 5 della sentenza impugnata. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 19 gennaio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di ricettazione di un assegno e truffa. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che la Corte di appello non aveva superato le censure sulla indicazione della provenienza delittuosa dell'assegno, non essendovi motivazione logica sulla prova della contraffazione dello stesso; neppure vi era motivazione idonea sul perché non fosse stato applicato il comma 2 dell'art. 648 cod.pen. e sul fatto che non si trattava di truffa, ma di un mero inadempimento contrattuale, avendo la ricorrente fornito le sue esatte generalità e che quindi non vi era stato alcun artifizio o raggiro. 1.2 II difensore eccepisce la nullità delle sentenze di merito, non essendo dato sapere quale fosse stata la pena base e quale l'aumento della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la motivazione della Corte di appello contenuta nella pagina 3 della motivazione della sentenza impugnata, nella quale si evidenzia che "le verifiche del giudizio di primo grado hanno fornito contezza del fatto che il titolo di credito in discorso, consegnato in pagamento dall'imputata, era risultato contraffatto, siccome accertato dallo stesso istituto di credito emittente e dalle ulteriori indagini di PG"; ancora, quanto alla truffa, la Corte di appello rileva che l'avere consegnato il proprio documento di identità ha rafforzato l'affidamento della persona offesa nella onestà della controparte, così individuando il requisito degli artifici e raggiri, con un giudizio di merito non sindacabile nella presente sede, ed ha considerato l'importo non certo irrilevante dell'assegno consegnato (C 6.864,33) per escludere l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. 1.2 Nessun confronto con la sentenza impugnata vi è anche per la dosimetria della pena, analiticamente indicata dalla Corte di appello a pag. 5 della sentenza impugnata. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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