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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026

Cassazione n. 34701/2026

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l 12/05/2026 della CORTE D'APPELLO DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano haparzialmente riformato, procedendo alla riduzione della pena, la condanna diMauro Trezzi, decretata dal Tribunale di Monza per il reato di truffa aggravata aidanni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

L’imputato, a mezzi del proprio difensore, ha presentato ricorso percassazione, adducendo tre motivi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio dimotivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).3.

Alla vigilia dell’udienza, sono pervenuti agli atti di remissione di querela erinuncia alla costituzione di parte civile da parte delle persone offese nonchél’accettazione delle remissioni da parte dell’imputato, con le rispettive procurespeciali.4.

Alla luce di quanto sopra, vista la procedibilità a querela del reato incontestazione, non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnataperché il reato è estinto per remissione di querela (art. 152 cod. pen), conconseguente revoca delle statuizioni di condanna.

In assenza di accordo tra leparti sulla sorte delle spese processuali, trova applicazione la regola di legge(art. 340, comma 4, cod. proc. pen.) con conseguente condanna dell’imputato alpagamento delle stesse.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto perremissione di querela.

Revoca le statuizioni civili.

Condanna l'imputato alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 12/05/2026 della CORTE D'APPELLO DI MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto l'inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanzadi richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dispostodagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1 bis e seguenti del codice di procedurapenale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Milano haparzialmente riformato, procedendo alla riduzione della pena, la condanna diMauro Trezzi, decretata dal Tribunale di Monza per il reato di truffa aggravata aidanni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. L’imputato, a mezzi del proprio difensore, ha presentato ricorso percassazione, adducendo tre motivi incentrati sulla violazione di legge e sul vizio dimotivazione (art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.).3. Alla vigilia dell’udienza, sono pervenuti agli atti di remissione di querela erinuncia alla costituzione di parte civile da parte delle persone offese nonchél’accettazione delle remissioni da parte dell’imputato, con le rispettive procurespeciali.4. Alla luce di quanto sopra, vista la procedibilità a querela del reato incontestazione, non resta che annullare senza rinvio la sentenza impugnataperché il reato è estinto per remissione di querela (art. 152 cod. pen), conconseguente revoca delle statuizioni di condanna. In assenza di accordo tra leparti sulla sorte delle spese processuali, trova applicazione la regola di legge(art. 340, comma 4, cod. proc. pen.) con conseguente condanna dell’imputato alpagamento delle stesse. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il reato è estinto perremissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato alpagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34701/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris