CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 19030/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 1268-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via della G iuliana n. 70, presso lo studio dell ’ avv . [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro A.O.R.N. - [OSCURATO:PERSONA] d i R ilievo Nazionale “ [OSCURATO:PERSONA]” in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex Oggetto Lavoro pubblico Dirigente medico anzianità servizio R.G.N.1268/2018 Cron. Rep. Ud.23/06/2023 CC art. 16 sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. in l. n. 221 del 2012; -controricorrente - nonchécontro Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della Regione [OSCURATO:SOCIETA]; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 3318/2017 della Corte d’appellodi Napoli , depositata il 28/06/2017 r.g.n. 9065/2011 , al quale era stato riunito il procedimento iscritto al n. r.g. 9066/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1. l a Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dei gravami separatamente proposti (e successivamente riuniti) dall’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA] ” e dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA], ha respinto la domanda proposta [OSCURATO:PERSONA] - utilmente classificata nella graduatori a per concorso pubblico per titoli ed esami nella posizione funzionale di dirigente medico di chirurgia vascolare e quindi assunta a tempo indeterminato con contratto stipulato in data 28 aprile 2004 con decorrenza giuridica dal 1°maggio 2004 - per il ri conoscimento della ricostruzione della carriera e di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1994, in virtù del servizio prestato nella branca di chirurgia dell’Università di Vienna; 1.2. la Corte territoriale, premesso che la Groger si era laureata in medicina e chirurgia il 28 gennaio 1994 in Austria ed aveva ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale, con atti riconosciuti dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale in Italia, tanto da aver superato il concorso pubblico ed aver stipulato un contratto con inquadramento nei ruoli dell’ente, ha osservato che la direttiva n. 16 del 5 aprile 1993 (posta a fondame nto della pronuncia di accoglimento della domanda da parte del primo giudice) è stata recepita con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che sancisce l’equiparazione dei titoli e diplomi di specializzazione solo per l’accesso all’attività di medico chirurgo, ma non già ai fini dell’anzianità di servizio, rispetto alla quale non si rinvengono nell’ordinamento italiano disposizioni che ne consentano la valutazione ovvero conferiscano un valorecerto ; 2. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la Groger articolando t re motivi , cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], mentre la Regione si è limitata a costituirsi chiedendo il rigetto del ricorso senza svolgere difese, per l’eventuale partecipazione alla discussione orale; 3. la parte ricorrente ha depositato atto di costituzione ad adiuvandum di nuovo difensore, memoria e nota spese; 4. la parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del c.c.n.l. medici di ruolo ripreso nei successivi c.c.n.l., violazione dei principi di libera circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione della CEE e degli artt. 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, attuata definitamente dal d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, artt. 3-4 e 45, violazione degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., violazione di giudicato della Corte di giustizia UE in sentenza n. 15/1998, per non avere la Corte d’appello riconosciuto che il principio di mobilità – che non comporta la novazione del rapporto –deve essere esteso a tutti i cittadini dell’Unione europea; 2. con il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360 n.3 cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione dell’art. 113 cod.proc. civ., della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, per non avere la Corte d’appello considerato le modifiche apportate dalla direttiva n. 19 del 2001, ulteriormente qualificanti nel senso di attribuire rilievo anche all’esercizio dell’attività di medico e dell’esperienza professionale, nonché alla direttiva n. 36 del 2005, che ha confermato il principio del riconoscimento reciproco ed automatico; 3. con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., v iolazione del diritto comunitario: artt. 48 e 52 del Trattato di Roma, artt. 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall’art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., degli artt. 11-117 Cost., con richiesta di remissione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.; 4. in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate il Collegio ravvisa la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa contrattuale invocata , con particolare riferimento al dedotto inquadramento della fattispecie in esame nell’ambito dell’istituto della mobilità volontaria anzich é con riferimentoalle diverse disposizioni contrattuali che riguardano il riconoscimento dell’anzianità di servizio in caso di instaurazione di distinti rapporti di impiego in successione fra loro , nonché sulla disciplina nazionale in materia, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, dall’art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04; 5. è opportuno che l’esame delle questioni avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (di recente Cass. n.6274 del 20 23 ). P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica u